Risarcimento del “danno da nascita indesiderata” e la prova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18327.

Risarcimento del “danno da nascita indesiderata” e la prova

In tema di risarcimento del “danno da nascita indesiderata”, la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello “atomistico-analitico”, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza. (Nella specie, al fine di accertare eventuali menomazioni del nascituro, l’attrice aveva effettuato l’esame della translucenza nucale, il cui esito – di ridotta probabilità statistica di malformazioni – era stato, però, falsato dall’erroneo inserimento della data di esecuzione del test nel sistema informatico; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la volontà di interrompere la gravidanza sulla sola base del successivo rifiuto della donna di eseguire l’amniocentesi, omettendo di contestualizzare tale decisione in rapporto alle erronee risultanze dell’esame statistico precedentemente effettuato).

Ordinanza|| n. 18327. Risarcimento del “danno da nascita indesiderata” e la prova

Data udienza  28 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità professionale – Danno da nascita indesiderata – Sindrome di Down – Diagnosi non tempestiva – Diritto alla legittima interruzione della gravidanza – Risarcimento

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