Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12066.
Risarcimento danni da sinistro stradale in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica
La quantificazione del risarcimento danni da sinistro stradale, in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica deve essere effettuata applicando i principio di cui all’art. 1223 c.c., moltiplicando il reddito perduto con un coefficiente di capitalizzazione, con rapporto alla retribuzione media dell’intero iter lavorativo per quella mansione.
Ordinanza|| n. 12066. Risarcimento danni da sinistro stradale in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica
Data udienza 27 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Personalizzazione del danno del danneggiato – Omesso esame
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25452-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) Spa, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1134-2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.
Risarcimento danni da sinistro stradale in relazione al danno da perdita di capacità lavorativa specifica
RILEVATO CHE:
1. In data (OMISSIS) si verificava un sinistro stradale nel territorio della provincia di (OMISSIS), lungo la strada provinciale n. (OMISSIS), nel quale rimanevano coinvolti: (OMISSIS), alla guida di un motocarro (OMISSIS) (di sua proprieta’) e (OMISSIS), alla guida di un autocarro (OMISSIS) (di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurato per la r.c.a. con la compagnia di assicurazioni (OMISSIS) s.p.a.).
In conseguenza del sinistro il (OMISSIS) riportava gravissime lesioni fisiche e danni materiali al mezzo, di seguito indicate.
2. Nel 2011 il (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Foggia il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice, chiedendo: in via principale, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilita’ dei convenuti nella causazione del sinistro e, per l’effetto, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lui patiti, nella misura di Euro 1.136.446,13 da lui quantificata ovvero nella diversa misura (maggiore o minore) che sarebbe risultata all’esito del giudizio, oltre al danno da ritardato adempimento ed agli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. In via subordinata: dichiararsi la concorsualita’ della condotta nella causazione del sinistro e condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento della somma proporzionata al grado di responsabilita’ che sarebbe risultata ad esito dell’istruttoria, con rivalutazione ed interessi ed oltre alla rifusione delle spese processuali (da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari).
Si costituiva la compagnia assicurativa, sollevando eccezioni preliminari (in rito oltre che inerenti il massimale di polizza) e contestando comunque in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Gli altri convenuti rimanevano invece contumaci.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante espletamento di ctu cinematica e di ctu medico legale.
Durante lo svolgimento del giudizio di primo grado il (OMISSIS) moriva, quando erano decorsi circa sette anni e mezzo dal sinistro.
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1980-2016, in accoglimento della domanda introduttiva, proposta in via subordinata, dichiarava la concorrente responsabilita’ dei due conducenti nella misura del 50% nella causazione del sinistro e, per l’effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli eredi del (OMISSIS) la somma di Euro 290.905, 42 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo nonche’ il 50% delle spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario 15% Iva e Cpa.
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli eredi del (OMISSIS) chiedendo che la Corte territoriale: in via principale, accogliesse per intero la domanda proposta in primo grado; in via subordinata, riconoscesse il maggiore concorso di colpa del (OMISSIS) nella causazione del sinistro e conseguentemente condannasse gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento in loro favore delle somme riterminate e proporzionali al grado di responsabilita’, con rivalutazione ed interessi; in ogni caso, riformasse la sentenza di primo grado nella parte in cui erano state compensate nella misura del 50% le spese legali.
Si costituiva anche nel giudizio di appello la compagnia di assicurazioni, che, oltre a contestare l’appello avversario, proponeva appello incidentale, con il quale chiedeva che fosse riconosciuta la prevalente responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro.
La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1134/2020 respingeva sia l’appello principale che quello incidentale.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso gli eredi del (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso la compagnia di assicurazione.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.
Il Difensore degli eredi di (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale ha controdedotto al contenuto del controricorso di parte resistente. In particolare, ha rilevato che la critica mossa con l’atto di appello alla sentenza di primo grado aveva riguardato (non la percentuale della capacita’ lavorativa specifica, che il ctu non poteva che riconoscere in misura pressoche’ totalmente invalidante considerate le gravissime lesioni subite dal (OMISSIS) che lo hanno costretto a restare allettato e totalmente immobile fino alla sua morte – ma) la capitalizzazione per soli 7 anni e mezzo (pari al periodo intercorso tra la data del sinistro ed il decesso) anziche’ per il numero di anni della vita media lavorativa di un soggetto di sesso maschile.
RITENUTO CHE:
1. Il ricorso e’ affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui incidentalmente la corte territoriale, senza che nessuna delle parti avesse avanzato domanda al riguardo, ne’ avesse mai dedotto o contraddetto sul punto, ha “autonomamente ed immotivatamente” affermato che il (OMISSIS) e’ deceduto “per altra causa non riconducibile all’evento infortunistico”.
1.2. Con il secondo motivo denuncianovla sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui:
a) in punto di an debeatur, non ha tenuto conto che gli atti di causa contengono elementi che, scrutinati correttamente nel loro insieme, consentono senza margini di dubbio di diversificare le condotte dei conducenti e di stabilire in percentuale il grado di responsabilita’ in maniera preponderante in capo al (OMISSIS), come da essi invocato in sede di atto di appello;
b) in punto di quantum debeatur, ha omesso di considerare pienamente l’estrema gravita’ delle lesioni riportate dal (OMISSIS) in conseguenza del sinistro (il (OMISSIS), che aveva riportato postumi permanenti nella misura del 90%, era rimasto completamente paralizzato, impossibilitato a qualsiasi movimento e immobilizzato a letto; situazione questa che si e’ protratta per almeno sette anni) sia nel liquidare l’aumento personalizzato del danno biologico;
c) sempre in punto di quantum debeatur, a fronte del riconoscimento operato dal ctu medico della perdita del 100% della capacita’ lavorativa specifica, ha confermato la liquidazione del danno, che era stata effettuata dal giudice di primo grado, capitalizzando il reddito annuo goduto dal (OMISSIS) per soli sette anni e mezzo, mentre la capitalizzazione avrebbe dovuto essere effettuata per il numero della vita media lavorativa di un soggetto di sesso maschile.
2. Il ricorso e’ fondato e va accolto nei termini e limiti, di seguito indicati.
2.1. I ricorrenti si dolgono che nella impugnata sentenza la corte territoriale abbia “autonomamente ed immotivatamente” affermato che il danneggiato (OMISSIS) e’ deceduto durante il giudizio di primo grado “…per altra causa non riconducibile all’evento infortunistico”.
Lamentano che – a fronte della censura mossa alla sentenza di primo grado “nella parte in cui, a fronte del riconoscimento operato dal CTU medico della perdita del 100% della capacita’ lavorativa specifica, il Tribunale di Foggia ha liquidato il risarcimento del danno patrimoniale capitalizzandolo per soli 7 anni e mezzo. Cioe’ parametrandolo al residuo periodo di vita del povero sig. (OMISSIS) la corte territoriale abbia erroneamente affermato che il decesso e’ avvenuto per altra causa non riconducibile all’incidente.
Orbene, siffatta affermazione risulta dalla corte di merito del tutto apoditticamente formulata, senza indicare su quali emergenze processuali e probatorie essa si fondi, a tale stregua appalesandosi altresi’ del tutto decontestualizzata.
2.2. Quanto alla censura relativa all’aumento personalizzato del danno biologico, va osservato che:
– il giudice di primo grado ha quantificato nella misura del 25% detto aumento personalizzato, tenendo si’ conto “della sofferenza soggettiva e degli aspetti anatomo funzionali e relazionali di un uomo di anni 51, nonche’ del disagio correlato alla lunga malattia” (cfr. sentenza impugnata, p. 5, primi 3 righi), ma omettendo di valutare del tutto la circostanza che (OMISSIS), ad esito del sinistro, era rimasto completamente in stato vegetativo ed impossibilitato a compiere qualsiasi movimento, avendo riportato postumi invalidanti permanenti riconosciuti dal ctu nella misura del 90%;
– tale circostanza e’ stata oggetto di censura da parte degli eredi del (OMISSIS) in sede di atto di citazione in appello, con richiesta di un aumento dell’importo liquidato a tale titolo.
Orbene, la Corte territoriale – dopo aver correttamente affermato che la personalizzazione non costituisce mai un automatismo e richiede sempre l’individuazione di specifiche circostanze – ha successivamente rigettato il motivo, senza tuttavia dar conto di aver adeguatamente valutato siffatta circostanza ai fini considerati.
2.3. Quanto alla censura relativa alla quantificazione del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica, va osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (v. Cass., 25/6/2018, n. 16913; Cass. n. 10499 del 2017), il danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralita’ del risarcimento ex articolo 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza (desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa) e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti (quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali o quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano).
Orbene, nel liquidare l’ammontare di tale danno rapportandolo al mero periodo di sopravvivenza del defunto (OMISSIS), la corte di merito ha invero del tutto immotivatamente disatteso tali principi.
3. In accoglimento del ricorso nei suddetti termini e limiti assorbiti ogni altra questione e diverso profilo – l’impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi e provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto:
– cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
– rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’,
alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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