Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 25 gennaio 2019, n. 627.
La massima estrapolata:
Il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo assoluto è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ancorché il vincolo sia successivo, poiché l’amministrazione competente deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale con riferimento al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria.
Sentenza 25 gennaio 2019, n. 627
Data udienza 20 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8003 del 2012, proposto da
Ar. Ra. Di Na., rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Sa., Em. D’A., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…); ;
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ri. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Seconda n. 01085/2012, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Em. D’A., l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu. e Fa. Pe. in dichiarata sostituzione di Ri. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 1085/2012, di reiezione del ricorso proposto dal sig. Ar. Ra. Di Na. avverso il parere sfavorevole ex art. 32 l. 47/1985 della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di una villetta realizzata abusivamente nel comune di (omissis) in Campania.
1.1 Nei motivi d’impugnazione il ricorrente deduceva, oltre la genericità ed indeterminatezza della motivazione, che il parere sfavorevole sarebbe stato affetto da assoluto difetto di motivazione in ragione della data d’imposizione del vincolo (cfr., D.M. 7.6.1995) successiva alla realizzazione del manufatto.
2. Richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr., Consiglio di Stato A.P., 22 luglio 1999, n. 20), il TAR ha respinto il ricorso osservando che, qualora ricorra un vincolo assoluto, ancorché successivo alla realizzazione dell’opera abusive, l’amministrazione accerta la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale con riferimento al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria.
3. Appella la sentenza il sig. Ar. Ra. Di Na.. Resistono il comune di (omissis) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
4. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Nei limiti contrassegnati dall’economia del decidere, è necessario soffermarsi sulla disciplina che conforma l’ambito del territorio su cui incide il manufatto abusivo realizzato dall’appellante.
Testualmente, nel parere impugnato della Soprintendenza si dà atto che il compendio immobiliare è tutelato dal vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939, imposto con D.M. 7.6.1995 e, cumulativamente, dal vincolo d’inedificabilità conseguente all’interesse archeologico del sito (zona (omissis)) di cui al PRG del 1985, “corrispondendo l’area urbana dell’antica città di Liternum il cui centro monumentale del foro emerge, con i suoi resti a pochi metri di distanza”.
L’edificio abusivo, aggiunge la Soprintendenza, “è sorto in luogo di strutture antiche, la cui distruzione avvenuta nelle aree intime e attestata da documenti d’archivio, considerato altresì che la presenza dell’edificio incompatibile con le misure di tutela in vigore e gli interventi di valorizzazione in corso per l’area del foro e delle zone circostanti…”.
5.1 Sicché il manufatto è stato realizzato in assenza di titolo edilizio su area gravata da vincolo di inedificabilità imposto dal PRG del 1985, e, ad esso giustapposto, da vincolo imposto con D.M. 7.6.1995.
5.2 Coerentemente alla situazione di fatto e giuridica descritta, nel parere è espressamente motivata l’incompatibilità del manufatto abusivo con le misure di tutela in vigore e gli interventi di valorizzazione in corso per l’area “del foro e delle zone circostanti”.
5.3 Nella cornice dei fatti appena descritti, i motivi d’appello sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
6. Con il primo motivo di ricorso il sig. Di Na. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 l. 47/85, deducendo che i vincoli sono successivi alla realizzazione dell’opera abusiva e come tali, seguendo il percorso logico-giuridico del ricorrente, non ostativi al rilascio della sanatoria.
Va in contrario richiamato l’orientamento consolidato, qui condiviso, a mente del quale il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo assoluto è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ancorché il vincolo sia successivo, poiché l’amministrazione competente deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale con riferimento al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria
(cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2017, n. 3603; Id., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5549; Id., sez. V, 20 dicembre2013, n. 6114).
7. Anche il secondo motivo di appello, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, è infondato.
Il diniego opposto è atto vincolato; la sanatoria del manufatto è esclusa in radice dalla sussistenza di due vincoli di inedificabilità assoluta, ostativi alla permanenza in loco della res abusiva.
Mentre il fatto che altri soggetti – nel caso in esame la sorella del ricorrente-appellante – abbiano ottenuto parere favorevole per la realizzazione di una villetta su di una particella confinante con quella dell’appellante, non comporta affatto che il rilascio (in ipotesi) illegittimo di un titolo in sanatoria ad un terzo giustifichi un’ulteriore illegittimità mercé l’invocazione contra jus di un malinteso principio di uguaglianza.
8. Conclusivamente l’appello è infondato.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. Ar. Ra. Di Na. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del comune di (omissis) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da dividersi fra loro in parti uguali, che si liquidano in 4.000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Bernhard Lageder – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
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