Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo e, in particolare, la quantificazione di questo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 13 novembre 2018, n. 6396.

La massima estrapolata:

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo e, in particolare, la quantificazione di questo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in rilievo questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l’altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.a..

Sentenza 13 novembre 2018, n. 6396

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 3566 del 2016, proposto dai signori Ra. Ba. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Er. Ce., con domicilio eletto presso lo studio Pl. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Me., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ga. Sc. in Roma, via (…),
per l’annullamento e la riforma
della sentenza resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Terza di Bari, n. 333/2016, depositata il 10 marzo 2016, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dagli odierni appellanti per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avvocato Cerisano per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, tutti proprietari di alloggi realizzati nel Comune di (omissis) su aree destinate a interventi di edilizia residenziale convenzionata e incluse in un Piano di zona per l’edilizia economica popolare (P.E.E.P.), che in qualità di soci di cooperative edilizie avevano ricevuto in assegnazione in proprietà ovvero in diritto di superficie, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. della Puglia i provvedimenti con i quali l’Amministrazione comunale, in sede di determinazione definitiva dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, ha approvato il piano di riparto fra gli assegnatari degli oneri sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree in questione.
In estrema sintesi, gli istanti si dolevano dell’avere il Comune accollato loro oneri economici che aveva sostenuto per propria esclusiva responsabilità, a seguito della mancata tempestiva conclusione delle procedure espropriative, dei conseguenti contenziosi insorti con gli originari titolari dei suoli e delle condanne subite a risarcire i danni loro cagionati, ciò che si è risolto nella pretesa di recuperare dagli assegnatari somme in alcuni casi esorbitanti.
2. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adì to ha declinato la propria giurisdizione sul rilievo che nella specie si trattava di controversia a contenuto meramente patrimoniale, afferente alla determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione ed alla quale era estraneo qualsiasi profilo di discrezionalità in capo alla p.a.
3. Insorgono gli originari ricorrenti con l’odierno appello, il quale risulta affidato alla seguente unica articolata censura: violazione dell’articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., atteso che la giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo.
Il mezzo è articolato con richiamo alla pregressa giurisprudenza secondo cui, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stabilita dalla norma suindicata, spettano sempre alla cognizione di tale a.g. non solo le controversie in cui venga in rilievo il potere autoritativo dell’amministrazione ovvero si faccia questione della configurazione e dei contenuti del rapporto concessorio a monte, ma anche – e, anzi, proprio per questo – anche le fattispecie in cui si controverta dell’an debeatur dei corrispettivi di assegnazione, ricadendo nella residuale giurisdizione del giudice ordinario soltanto le controversie concernenti la quantificazione degli stessi.
4. Si è costituito il Comune di (omissis), opponendosi all’accoglimento dell’appello e instando per la conferma della sentenza impugnata.
5. Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
7. Ed invero, in ordine alla questione controversa la giurisprudenza in tema di riparto della giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto il pagamento dei corrispettivi della concessione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei P.E.E.P., è granitica nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie in cui sia in contestazione la quantificazione del corrispettivo di cessione, e quindi non anche questioni relative al rapporto di concessione, e purché in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della p.a. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 11 ottobre 2016, n. 20419; id., 10 agosto 2011, n. 17142; id., 5 maggio 2011, n. 9842; id., 30 marzo 2009, n. 7573).
Più specificamente, si assume che la controversia avente a oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà o la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare all’edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della p.a. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento; rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente a oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo e, in particolare, la quantificazione di questo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in rilievo questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l’altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5499; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 6411).
8. Applicando le coordinate testé richiamate alla vicenda contenziosa in esame, non può revocarsi in dubbio la correttezza della declinatoria di giurisdizione cui è pervenuto il primo giudice.
Infatti, se è vero – come si evidenzia da parte appellante – che l’azione proposta in primo grado aveva a oggetto anche l’an debeatur in relazione ad alcune voci che entravano a comporre i corrispettivi determinati e richiesti dal Comune, tuttavia ciò non è affatto sufficiente a far concludere che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva di cui al precitato articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm.
Si consideri, in particolare, che nel caso che qui occupa:
– né il provvedimento concessorio né la convenzione a questo accessiva attribuivano al Comune alcuna discrezionalità nella determinazione dei corrispettivi di cessione, limitandosi sul punto a richiamare il disposto dall’articolo 35 della legge n. 865/1971 circa il dovere degli assegnatari di tenere indenne l’Amministrazione comunale dai costi di acquisizione delle aree;
– conseguentemente, la res controversa attiene all’esatta portata ed estensione di tale obbligo legale, e in particolare a se esso possa essere inteso come riferibile anche agli oneri (asseritamente) riconducibili a colpa del Comune nella gestione delle procedure di acquisizione.
Insomma, trattasi di questione che in alcun modo chiama in causa né mette in discussione l’assetto di interesse riveniente dal rapporto concessorio, ma piuttosto afferisce all’interpretazione ed all’applicazione di una norma di legge rispetto alla quale nessuno spazio di valutazione discrezionale è riconosciuto all’Amministrazione.
Opinare il contrario, e quindi accogliere la prospettazione degli odierni appellanti, condurrebbe a circoscrivere la giurisdizione del giudice ordinario in subiecta materia (ancorché residuale) alle sole cause in cui si faccia questione del calcolo aritmetico relativo alla quantificazione dei corrispettivi, oltre che a quelle di semplice inadempimento degli assegnatari dell’obbligazione di pagare gli stessi: il che, al di là di ogni questione di più o meno stretta interpretazione delle norme di legge implicate nella vicenda, stride rispetto alla ricostruzione generale della giurisdizione esclusiva che la Corte costituzionale ha fornito nella nota sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, laddove la compatibilità costituzionale delle relative previsioni normative è stata ancorata proprio al necessario coinvolgimento di profili di autoritatività connessi all’esercizio di poteri di carattere pubblicistico.
9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni che precedono si impone una pronuncia di reiezione dell’appello e di conferma della sentenza impugnata.
10. In considerazione della specificità della vicenda contenziosa esaminata, afferente a profili fattuali non esaminati funditus dalla pregressa giurisprudenza che si è occupata della materia, sussistono elementi di novità delle questioni esaminate tali da giustificare la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere