L’emanazione di un provvedimento o l’adozione di un comportamento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 13 novembre 2018, n. 6389.

La massima estrapolata:

L’emanazione di un provvedimento o l’adozione di un comportamento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento o il comportamento conforme all’interesse del privato intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato.

Sentenza 13 novembre 2018, n. 6389

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2016, proposto dalla Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Del Ve., An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. Del Ve. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Comune in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ma. Iz. in Roma, via (…);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Marche – Ancona non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima n. 76/2016, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di approvazione del nuovo progetto planivolumetrico relativo alla ristrutturazione urbanistica di nuova area;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati De. Ve., Iz., su delega di Ma., e l’avvocato dello Stato Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame innanzi ad esso proposto dall’odierna appellante per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune ai (omissis) sull’istanza di approvazione di un progetto planivolumetrico relativo alla ristrutturazione urbanistica di aree di proprietà della ricorrente.
1.1. Il Tribunale amministrativo, in particolare, considerato che nelle more del giudizio erano stati adottati il parere della Commissione Urbanistica del 17 dicembre 2015, la nota del Responsabile Urbanistica Ambiente del Comune del 16 dicembre 2015 e la relazione del Comandante della P.M. ad essa allegata, documenti tutti successivi alla formazione del silenzio, ha ritenuto che da ciò derivasse l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite.
2. Con il ricorso in appello all’esame l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della citata sentenza, censurando principalmente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del primo giudice sull’obbligo del Comune di provvedere.
2.1. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di (omissis), il quale, con memoria, ha chiesto il rigetto dell’appello.
2.2. Con ulteriori memorie le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
3. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’8 novembre 2018.

DIRITTO

4. L’appello è infondato.
5. Correttamente, invero, il giudice di primo grado, a fronte dell’instaurazione di un giudizio volto ad ottenere la declaratoria dell’obbligo della Amministrazione di pronunciarsi su un progetto planivolumetrico di ristrutturazione urbanistica presentato dalla società ricorrente il 23 aprile 2015 ai sensi del vigente Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico – P.P.R.C.S., ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nessun vantaggio giuridico sostanziale essendo più ritraibile da un’eventuale pronuncia giudiziale di merito, una volta intervenuta la pronuncia a cui mirava la pretesa azionata.
5.1. Invero, secondo il pronunciamento della costante giurisprudenza “ai fini della pronuncia di condanna dell’Amministrazione Pubblica è necessario che perduri l’inerzia della stessa e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ad adottare l’ordine di provvedere” (Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3235). Invero, “trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660).
5.2. Alla luce di tali principi, il Collegio deve osservare che l’intervenuta adozione da parte del Comune – in pendenza del giudizio di primo grado – del parere della Commissione Urbanistica del 17 dicembre 2015, della nota del Responsabile Urbanistica Ambiente del Comune del 16 dicembre 2015 e della relazione del Comandante della P.M. ad essa allegata, tutti tesi alla reiezione dell’istanza del 23 aprile 2015, ha comportato il venir meno della contestata inerzia.
5.3. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non risulta, invero, in tal caso praticabile la diversa pronuncia di “cessata materia del contendere”, essendo questa circoscritta ai casi in cui il sopravvenuto operato dell’amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato ed avendo i detti atti sopravvenuti contenuto reiettivo dell’istanza.
6. L’appello, in definitiva, va respinto in quanto infondato.
7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno, sulla base dell’ordinario principio della soccombenza, poste a carico dell’appellante ed in favore del Comune appellato. Le spese del grado di giudizio meritano invece integrale compensazione tra la società ricorrente e il Ministero appellato, in considerazione dell’attività difensiva effettivamente svolta da quest’ultimo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del Comune appellato, liquidandole in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese del grado di giudizio tra la società ricorrente e il Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore