Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8778.
Ricorso per cassazione inammissibile qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell’ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest’ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).
Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8778. Ricorso per cassazione inammissibile qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta
Data udienza 10 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Omessa indicazione delle parti – Art. 366 n. 1 c.p.c. – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 29780/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) come da procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, con l’avv. (OMISSIS), come da procura allegata al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2262/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 10.9.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.
Ricorso per cassazione inammissibile qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) con ricorso dell’11.4.2014 propose opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 2, in relazione all’esecuzione immobiliare avviata in suo danno dinanzi al Tribunale di Vicenza dalla (OMISSIS) s.r.l.; cio’ a seguito di precetto del 29.12.2012, basato su decreto ingiuntivo definitivo, emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e dei suoi fideiussori, tra cui essa opponente. A sostegno della spiegata opposizione, l’esecutata eccepi’ col ricorso dapprima l’intervenuta prescrizione del credito e, in seno alla memoria dell’11.8.2014, l’avvenuta compensazione dello stesso credito tra la debitrice principale, (OMISSIS) s.r.l., e la stessa (OMISSIS) Con sentenza del 13.6.2018 il Tribunale di Vicenza accolse tale seconda ragione di opposizione, dichiarando l’insussistenza del credito azionato, ma la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10.9.2020, ne rilevo’ l’inammissibilita’, perche’ non proposta col ricorso originario, e dunque – in riforma della prima decisione – rigetto’ l’opposizione all’esecuzione.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso (OMISSIS), quale ex socio della cancellata (OMISSIS) s.r.l..
1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullita’ della sentenza, perche’ pronunciata nei confronti di soggetto inesistente, e comunque per violazione dell’articolo 2495 c.c. e articoli 75, 82, 83 e 156 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Rileva la ricorrente che la societa’ pignorante e’ stata cancellata dal R.I. in data 27.6.2019, con conseguente rinuncia al proprio credito vantato nei confronti di essa esponente, non emergente dal bilancio finale di liquidazione.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte d’appello rilevato l’inammissibilita’ della seconda ragione di opposizione all’esecuzione (relativa alla pretesa compensazione), ancorche’ avanzata nella stessa fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2.1 – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilita’ del controricorso proposto da (OMISSIS), in quanto notificato solo in data 4.1.2021, e quindi ben oltre il termine di cui all’articolo 371 c.p.c..
2.2 – Sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilita’ del ricorso, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 1.
Invero, (OMISSIS) propose l’opposizione all’esecuzione intrapresa dalla (OMISSIS) s.r.l., societa’ che venne cancellata dal R.I. in data 27.6.2019, ossia nel corso del processo d’appello; l’evento non venne ivi dichiarato dal procuratore costituito.
Orbene, a fronte di tanto, l’odierna ricorrente, nell’impugnare la sentenza d’appello, avrebbe potuto seguire due opzioni: la prima, notificare il ricorso per cassazione alla stessa societa’, ancorche’ cancellata, presso il difensore costituito in appello, in forza del principio di ultrattivita’ del mandato (v. Cass., Sez. Un., n. 15295/2014); la seconda, notificare il ricorso ai soci “successori” della societa’ cancellata. La (OMISSIS) ha seguito tale seconda soluzione.
Tuttavia, nel far cio’, essa (OMISSIS) ha si’ dato conto di tale scelta e delle ragioni che la giustificavano, ma ha omesso di indicare nominativamente nel ricorso chi fossero tali soci successori, giacche’ l’atto risulta formalmente rivolto (ancora) nei confronti della societa’ cancellata, come risulta dal suo frontespizio. L’identita’ dei soci, invece, e’ possibile desumerla soltanto dalle relate della notificazione del ricorso come effettuata dalla (OMISSIS) nei confronti del predetto (OMISSIS), nonche’ di tale (OMISSIS).
In tal guisa, dunque, la ricorrente e’ incorsa nella specifica causa di inammissibilita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 1, a mente del quale il ricorso deve contenere specificamente, appunto a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle parti: sia di chi propone il ricorso, sia del soggetto (o dei soggetti) contro cui esso e’ proposto.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, risalente, ma mai smentita da pronunce successive, e’ nel senso che “La previsione della sanzione della inammissibilita’ per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell’indicazione delle parti di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 1, impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l’espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilita’ e non a quella della nullita’, per un verso che possa desumersi “aliunde”, cioe’ da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall’articolo 164 c.p.c.), dall’atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti” (Cass. n. 18512/2007; conf. Cass. n. 19156/2010). In una logica non dissimile si pone l’ulteriore affermazione per cui “Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non e’ richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto dello stesso” (Cass. n. 7551/2005; conf. Cass. n. 254/2006).
Infine, in epoca successiva, si e’ affermato che “Ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., il ricorso per cassazione e’ inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso e’ diretto; ai fini dell’osservanza della norma predetta, non e’ necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’articolo 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonche’ dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente nell’omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti e’ proposto non e’ sanato dalla relazione di notificazione, che e’ la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario descrittiva dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare ed e’, quindi, atto da quest’ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui non risultava la proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati ne’ dall’intestazione dell’atto, apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, ne’ da una distinta prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell’impugnazione, ma solo, e neppure chiaramente, dal contesto del motivo)” (Cass. n. 19286/2009; conf. Cass. n. 22046/2013).
Ritiene la Corte di dover dare continuita’ a tale consolidato indirizzo, non essendovi ragione per discostarsene: non puo’ infatti mancare, quale requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, l’univoca indicazione del soggetto contro il quale esso e’ proposto, perche’ cio’ circoscrive il rapporto processuale sul piano soggettivo, attivita’ che non puo’ che essere di esclusiva pertinenza della parte che intende avviare il giudizio di legittimita’, stante il suo inequivoco carattere dispositivo. L’individuazione del destinatario dell’impugnazione per il tramite della relata, infatti, non puo’ considerarsi idonea a tal fine, trattandosi di atto riconducibile esclusivamente all’ufficiale giudiziario.
3.1 – In definitiva, il ricorso e’ inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, stante l’inammissibilita’ del controricorso.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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