Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4410
Massima estrapolata:
Il ricorso per cassazione deve essere motivato con argomentazioni “critiche” contro l’atto impugnato, altrimenti è inammissibile. E, a maggior ragione, quando l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è meramente ripetitivo dell’atto di appello. Caso in cui de plano tale apparato argomentativo risulta inesistente.
Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4410
Data udienza 12 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/02/2019 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CORBETTA Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. (OMISSIS) del foro di Forli’, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore dell’imputato avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del foro di Matera, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la decisione resa dal Tribunale di Forli’ e appellata dall’imputato, riconosceva l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, per l’effetto, riduceva a quattro anni di reclusione la pena inflitta a (OMISSIS), nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilita’ dell’imputato per il delitto di cui agli articoli 81 cpv., 609-bis e 609-quater c.p..
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed d). Peraltro, il ricorso (da pagina 2, ultimo capoverso, sino a p. 30, prima riga), riproduce integralmente il contenuto dell’atto di appello, salvo i necessari adattamenti lessicali che individuano il giudice dell’impugnazione (ad es., “giudici della Corte di cassazione” a p. 24 e a p. 26, laddove e’ scritto, nell’appello, “giudici della Corte di appello”, rispettivamente a p. 34 e 37).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico.
2. Secondo l’univoco orientamento di questa Corte, e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericita’ delle doglianze che cosi’ come prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 -dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 -dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 – dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Infatti, come costantemente affermato dalla Corte di legittimita’ (ex plurimis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, la quale si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’ indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto totalmente obliterato dal ricorrente.
3. Un principio del genere vale, a fortiori, nel caso in cui, come quello in esame, il ricorso per cassazione riproduca integralmente l’atto di appello.
In tal caso, infatti, il ricorso, per un verso, e’ totalmente articolato in fatto, laddove procede a una dettagliata esposizione delle prove assunte nel corso dell’istruttoria di primo grado, e, per altro verso, e soprattutto, l’oggetto della critica e’ rappresentato non dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che non sono minimamente considerate, ma unicamente da quelle poste a fondamento della decisione emessa dal Tribunale, prova ne e’ che, nelle conclusioni (p. 30 del ricorso), si invoca, anzitutto, l’assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 1, perche’ il fatto non sussiste e perche’ l’imputato non lo ha commesso, e, in via gradata, l’assoluzione ex articolo 530 c.p.p., comma 2.
Di conseguenza, la radicale mancanza di ogni confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, di talche’ il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilita’.
4. Deve percio’ affermarsi il seguente principio di diritto: e’ inammissibile, per genericita’ dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente il contenuto dell’atto di appello, difettando in radice il confronto critico con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo, in considerazione del fatto, sopra evidenziato, che il ricorso altro non e’ che la mera riproposizione grafica dell’atto di appello.
L’imputato deve essere altresi’ condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 26/08/2019, secondo cui nel giudizio di legittimita’ spetta alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 541 c.p.p., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mentre spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, con pagamento a favore dello Stato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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