Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8762.
Riconoscimento del figlio naturale e l’opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l’opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8762. Riconoscimento del figlio naturale e l’opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento
Data udienza 20 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Filiazione – Minori – Madre – Impossibilità di opporsi al riconoscimento con attribuzione del cognome del padre naturale – Immoralità e caratteristiche somatiche – Irrilevanza – Prova di un grave pregiudizio per la crescita del minore – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente rel.
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8639-2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 28/2021 depositata il 04/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere MARIA ACIERNO.
Riconoscimento del figlio naturale e l’opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato, per quel che ancora interessa, cosi’ confermando la sentenza del Tribunale di Pescara del 02.02.2021, l’appello proposto dalla Sig.ra (OMISSIS) finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome del figlio (OMISSIS), in quanto diretto all’opposizione del riconoscimento del figlio, richiesto in primo grado, da parte del padre (OMISSIS).
A sostegno della decisione, la Corte di Appello dell’Aquila, ha ritenuto che l’aggiunta del cognome del padre, e dunque il riconoscimento da parte dello stesso, non comporta ne’ l’esclusione, rectius pregiudizio, nei confronti del cognome della madre, ne’ un’influenza negativa per la crescita del minore. Inoltre, la Corte di Appello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevati dall’appellante – che: non sussistono condizioni ostative all’applicazione della legge italiana al caso in esame, la quale non richiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della figura paterna; non e’ necessaria la nomina di un curatore per la tutela degli interessi del minore, assumendo lo stesso la qualifica di parte solo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l’affido esclusivo alla madre; non e’ necessaria l’audizione del minore data la tenera eta’ dello stesso (8 anni); non sussiste idonea allegazione probatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento possa arrecare un pregiudizio per il minore; non e’ possibile far retroagire il contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quella della domanda.
2. Contro la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, la Sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso il Sig. (OMISSIS) al fine di accertare l’inammissibilita’, in subordine il rigetto, del ricorso per Cassazione.
4. La Sig.ra (OMISSIS) ha ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento del ricorso per Cassazione, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
5. Nei sei motivi di ricorso, la Sig.ra (OMISSIS) ha lamentato:
5.1: nel primo, la violazione e la falsa applicazione di norma di legge in relazione agli articoli 250 ss c.c. nonche’ ai principi in materia di riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello non ha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padre naturale, di dubbia moralita’ e con il quale il figlio non ha rapporti, possa compromettere lo sviluppo del minore, a fortiori che lo stesso non e’ stato sentito a tutela dei suoi interessi.
5.2: nel secondo, la violazione e la falsa applicazione di norma di legge in relazione agli articoli 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non aver la Corte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interessi del minore nel procedimento di riconoscimento della paternita’. Ulteriormente, la ricorrente lamenta la mancata audizione del minore al fine di evidenziare le volonta’ dello stesso sul punto, essendo capace di discernimento.
5.3: nel terzo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali del padre, le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.
Riconoscimento del figlio naturale e l’opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento
5.4: nel quarto, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 16 delle preleggi, della L. n. 218/1995 e delle norme del diritto internazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato il potere giurisdizionale nei confronti del padre, essendo lo stesso privo di permesso di soggiorno, dimora, occupazione, autorizzazione e gratuito patrocinio, dunque non idoneo al fine dell’applicazione della legge italiana.
5.5: nel quinto, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 262, comma 2, c.c. e dell’articolo 261 c.c. avendo la Corte aggiunto erroneamente al cognome del minore il cognome del padre, nonche’ disposto la decorrenza del mantenimento solamente dalle statuizioni di primo grado, dunque dalla data della proposizione della domanda invece che dalla nascita.
5.6: nel sesto, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modo irragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confronti della madre, non essendo la stessa in modo assoluto parte soccombente, data altresi’ la mancata ricezione del mantenimento dovuto dal padre come stabilito in primo grado.
6. Deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per scarsa chiarezza, genericita’ e ripetitivita’ dei motivi, risultando al contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.
7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio puo’ essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Tale e’ il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l’esigenza di affermare la verita’ biologica e l’interesse di preservare i rapporti familiari nonche’ lo sviluppo del minore.
Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilita’ genitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale non puo’ essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal “suo inserimento in un ambiente di criminalita’ organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati” (cfr. Cass. 23074/2005). La titolarita’ dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale, al contrario, puo’ essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore (nell’ipotesi in cui si adottino provvedimenti conformativi).
Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre, non essendovi ragioni di gravita’ idonee a ritenere lesivo tale riconoscimento per il minore, il quale a contrario ha diritto di identificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumere cosi’ una precisa identita’” (Cass. 5115/2003).
Recentemente sul tema la Suprema Corte si e’ espressa ritenendo che “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell’ipotesi di opposizione del primo che lo abbia gia’ effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non puo’ costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 18600/2021).
Ulteriormente, non e’ condivisibile la richiesta di non attribuzione del cognome del padre giustificata da una sottovalutazione delle condotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche del controricorrente, attesa la riscontrata carenza di allegazione probatoria sulle condotte da parte del giudice del merito non sindacabile in sede di giudizio di legittimita’, e la del tutto condivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche, non potendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canoni discriminatori. Infine, l’eta’ del minore non giustifica l’esclusione del secondo cognome per contrasto con la complessiva identita’ del minore stesso. Sul punto, la Corte si e’ espressa (Cass. 772/2020) in modo conforme ritenendo che “in tema di minori, e’ legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purche’ non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purche’ non sia lesivo della identita’ personale del minore ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.
Ne consegue che non vi e’ stata violazione di legge ne’ omesso vaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado, non sussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto al riconoscimento del suo diritto alla bigenitorialita’, rectius il diritto al riconoscimento da parte del padre naturale.
8. Il secondo motivo di ricorso e’ ugualmente infondato.
Sul punto si e’ recentemente espressa la Suprema Corte ritenendo che “nel procedimento disciplinato dall’articolo 250 c.c., come novellato dalla l. n. 219 del 2012, articolo 1, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualita’ di parte, per cui la nomina di un curatore speciale e’ necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi” (Cass. 275/2020). Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto atteso che non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazione alla madre esclusiva affidataria. Peraltro non essendo la nomina del curatore prevista ex lege in via generale ed astratta, la valutazione svolta dal giudice di merito non e’ sindacabile in sede di giudizio di legittimita’ (Cass. 12962 del 2016). Relativamente all’ascolto, il giudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l’audizione del minore (di anni 8) data la difficile comprensione delle conseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da parte del padre, fornendo un’adeguata motivazione (Cass. 24556/2013).
9. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato.
La ricorrente solleva con poche righe l’erroneo esercizio del potere giurisdizionale nei confronti di (OMISSIS) per difetto di autorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendo rapporto di reciprocita’ avrebbe dovuto munirsi di nulla osta.
La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Convenzione dell’Aja del 1961, resa esecutiva con la L. 25.10.1980 n. 742, applicabile “ratione”, la competenza giurisdizionale internazionale e’ attribuita in via generale allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via residuale quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti” (cfr. Cass. 22828/2019). Nel caso in esame il minore e’ nato in Italia, risiede in Italia ed e’ affidato alla madre (OMISSIS) di nazionalita’ italiana; di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizione, essendo pacificamente applicabile la legge italiana, la quale ex articolo 250 ss c.c. non richiede l’esibizione di alcun nulla osta.
10. Il quinto motivo di ricorso e’ invece fondato e va accolto.
Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gli obblighi che ne conseguono dalla nascita. Ne consegue, come affermato costantemente da questa Corte, tra questi obblighi si colloca in posizione di preminenza l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei bambini. Anch’esso sorge dal momento della procreazione, atteso che dal momento della nascita i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale verso i propri figli (15148/2022). Sul punto, questa Corte ha statuito (Cass. 16916/2022) che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorche’ trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, la cui paternita’ sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”. Ne consegue che il genitore che ha assunto, medio tempore, l’onere di mantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quota, dal momento della nascita del bambino, sulla scorta delle regole relative ai rapporti fra i condebitori solidali (cfr. Cass. 16916/2022, in senso analogo Cass. 2970/2017).
In conclusione, il motivo deve essere accolto sul punto della decorrenza dell’obbligo di mantenimento del minore dalla nascita e del diritto di regresso della quota del genitore che ha successivamente provveduto al riconoscimento nella misura che quantifichera’ il giudice del merito.
11. Il sesto motivo e’ assorbito dall’accoglimento del quinto.
12. Per tutto quanto sin ora esposto, si rigettano i primi quattro motivi di ricorso, si accoglie il quinto, e si assorbe il sesto, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione, affinche’ si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronunci altresi’ sulle spese processuali relative alla fase di legittimita’.
PQM
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto, assorbe il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione perche’ provveda anche alle spese processuali del presente giudizio.
Ai sensi del Dgls 196/2003, articolo 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalita’ del minore e delle parti menzionate.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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