Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 novembre 2020| n. 27298.
In ipotesi di riassunzione del processo di primo grado interrotto per morte di una delle parti originarie, ove vi si provveda mediante atto notificato non al procuratore della parte costituita, come prescritto dall’art. 170, comma 1, cod. proc. civ. ma personalmente a quest’ultimo, che rimanga contumace, si verifica un difetto del contraddittorio, con la conseguente nullità degli atti successivi, compresa la sentenza, la quale nullità, rilevata in sede di gravame, comporta non l’estinzione del procedimento a norma dell’art. 305 cod. proc. civ., bensì la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., norma applicabile anche per i vizi di notifica dell’atto di riassunzione, che deve equipararsi a quello di citazione sia in sede di introduzione del giudizio che di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, quali litisconsorti necessari.
Sentenza|30 novembre 2020| n. 27298
Data udienza 23 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Riassunzione del processo di primo grado interrotto per morte di una delle parti originarie – Atto notificato non al procuratore ma alla parte contumace – Difetto del contraddittorio – Nullità della sentenza – Rimessione della causa al primo giudice – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2115/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4409/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Celentano Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 4409/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 20/07/2015.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di unita’ immobiliari comprese nel Condominio di (OMISSIS), Roma, convennero davanti al Tribunale di Roma (OMISSIS), a sua volta proprietario del locale sito al (OMISSIS), chiedendo di accertare la proprieta’ condominiale del cortile posto all’interno dell’edificio. Intervenne altresi’ la condomina (OMISSIS), proponendo domanda adesiva a quella degli attori. Il convenuto (OMISSIS) dedusse di aver donato in data 14 dicembre 1990 a (OMISSIS) la nuda proprieta’ del locale sito al (OMISSIS), e comunque rivendico’ la proprieta’ esclusiva del cortile. Integrato dapprima il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), a seguito della morte di (OMISSIS) il giudizio venne poi riassunto nei confronti degli eredi dello stesso. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 ottobre 2009, dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva degli eredi di (OMISSIS) ed accolse la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), accertando la proprieta’ condominiale del cortile.
Propose appello (OMISSIS), eccependo in via pregiudiziale la nullita’ dell’atto di riassunzione conseguente alla morte di (OMISSIS), giacche’ notificatogli personalmente; tale eccezione venne accolta dalla Corte d’appello, che dichiaro’ percio’ la nullita’ della sentenza di primo grado. La Corte di Roma, passando al merito della lite, ritenne poi infondata la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). In particolare, la Corte d’appello, preso atto del mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado di (OMISSIS) e (OMISSIS), e ritenuta la inammissibilita’ per novita’, ex articolo 345 c.p.c., della domanda di accertamento della proprieta’ esclusiva svolta solo in sede di gravame da (OMISSIS), ha affermato che la presunzione di condominialita’ del cortile, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., doveva dirsi superata dal titolo prodotto, ovvero, in particolare, dall’atto di donazione del 14 dicembre 1990, con cui (OMISSIS) alieno’ al figlio (OMISSIS) la nuda proprieta’ del locale uso negozio con “cortile retrostante”. Del pari, evidenzio’ la Corte d’appello, nell’atto di compravendita del 15 giugno 1917, il venditore (OMISSIS) aveva trasferito a (OMISSIS), nonna del (OMISSIS), la “bottega e la corte in (OMISSIS)”, prevedendosi in favore dei condomini la sola possibilita’ di utilizzare le vasche. La Corte d’appello di Roma ha altresi’ sottolineato come la presunzione di comproprieta’ del cortile rimanesse “superata anche dalle obiettive caratteristiche strutturali dell’immobile”: come dimostrato dalle fotografie allegate, al cortile si accede attraverso una porta dal locale di proprieta’ del (OMISSIS), esso e’ separato mediante un cancello dalla retrostante proprieta’ condominiale e ospita il servizio igienico di pertinenza del magazzino. Alcuna prova avrebbero, al contrario, fornito gli attori, quanto all’asservimento del cortile all’uso comune. Non erano stati prodotti in appello i documenti inerenti alla proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre il contratto di compravendita depositato da (OMISSIS) non fa menzione del cortile interno fra le parti comuni. Del pari infondata e’ stata ritenuta dalla Corte d’appello la domanda di accertamento della proprieta’ condominiale del cortile per intervenuta usucapione proposta in via subordinata da (OMISSIS), non essendo la stessa legittimata a chiedere tale pronuncia per conto del Condominio (potendo al piu’ richiedere di accertare la proprieta’ della sua quota parte). E’ stata anche respinta, perche’ generica e non documentata, la domanda degli attori e della interventrice volta alla restituzione delle somme spese per la manutenzione del cortile.
Venne rinviata l’udienza pubblica inizialmente fissata per il giorno 7 aprile 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 125 disp. att. c.p.c., articolo 170 c.p.c., comma 1, e articolo 24 Cost., in relazione alla dichiarazione di nullita’ della sentenza e del processo di primo grado per la irrituale notificazione personale della riassunzione in favore di (OMISSIS), in seguito alla morte di (OMISSIS). A tal fine, i ricorrenti deducono come risultasse accertato dalla stessa Corte d’appello che: 1) gli eredi di (OMISSIS) fossero carenti di legittimazione passiva: 2) (OMISSIS), erede di (OMISSIS), era comunque gia’ parte in proprio del processo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omissione, o il difetto della motivazione, ed ancora la violazione dell’articolo 125 disp. att. c.p.c. e articolo 170 c.p.c., sempre in riferimento alla dichiarazione di nullita’ della sentenza e del processo di primo grado per la irrituale notificazione personale della riassunzione in favore di (OMISSIS), in seguito alla morte di (OMISSIS).
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione degli articoli 354 e 156 c.p.c. e del principio del doppio grado di giurisdizione, essendosi comunque raggiunto lo scopo della riassunzione nei confronti di (OMISSIS), ed altrimenti, poiche’ si trattava di riassunzione per necessaria integrazione del contraddittorio, dovendosi rimettere la causa al giudice di primo grado.
Il quarto motivo del ricorso di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione o l’errata valutazione dell’articolo 1117 c.c. e articolo 345 c.p.c.. Si assume che la Corte d’appello avrebbe sbagliato nel ritenere ammissibili le nuove prove documentali vertenti sul diritto di proprieta’ del (OMISSIS) (quale, nella specie l’atto di donazione), prodotte solo in appello. Ad avviso dei ricorrenti, tali prove sarebbero comunque ininfluenti, potendo la presunzione di condominialita’ essere vinta soltanto dall’atto costitutivo del condominio, quale titolo contrario agli effetti dell’articolo 1117 c.c., mentre la donazione allegata dal (OMISSIS) sarebbe successiva a tale momento. Si contesta anche che la natura non condominiale del cortile controverso potesse desumersi dalle caratteristiche strutturali dello stesso, essendo l’accesso al medesimo cortile consentito a tutti condomini attraverso la porta che collega pure alla proprieta’ (OMISSIS). Della donazione si ravvisa, infine, la nullita’ per violazione degli articoli 769 e 771 c.c..
Il quinto motivo di ricorso denuncia l’omissione, il difetto, l’illogicita’ e l’errore della motivazione, in riferimento agli articoli 112 e 132 c.p.c., articolo 156 c.p.c., comma 2, e articolo 1117 c.c.. La Corte di Roma, avendo ritenuto (peraltro solo in motivazione e non anche in dispositivo) inammissibile la domanda di accertamento della proprieta’ esclusiva del cortile proposta da (OMISSIS) nell’atto di appello, avrebbe cosi’ sacrificato la proprieta’ condominiale “in favore, sostanzialmente, di nessuno”.
Il sesto motivo del ricorso di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1131, 1158, 832, 981, 1021 e 1031 c.c., nonche’ degli articoli 99, 112 e 115 c.p.c.. Viene censurata la parte della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della proprieta’ condominiale del cortile per intervenuta usucapione proposta in via subordinata da (OMISSIS), non essendo questa legittimata a chiedere tale pronuncia per conto del Condominio. I ricorrenti assumono che tale statuizione avrebbe illegittimamente privato i singoli condomini del potere di rappresentanza processuale in nome e per conto del condominio allo scopo di far accertare l’acquisto per usucapione della proprieta’ o di un diritto reale minore sul cortile in contesa.
Il settimo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (erroneamente numerato nuovamente come “VI”) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c.. Questo motivo concerne il rigetto della la domanda volta alla restituzione delle somme spese per la manutenzione del cortile. Si sostiene che, essendo stato accertato l’uso pluriennale del cortile da parte dei condomini, poteva agevolmente presumersi l’espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di costoro.
L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, per la mancata compensazione delle spese processuali.
1.1.Disattendendo il rilievo di inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 operato dal controricorrente, occorre considerare che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata rivestono i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, contenendo sufficienti argomentazioni ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto.
2. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, perche’ inevitabilmente connessi, e risultano fondati nei termini di seguito indicati.
2.1.Innanzitutto, i tre motivi superano il vaglio di ammissibilita’, sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione, soltanto se la nullita’ della sentenza di primo grado, dichiarata dalla Corte di Roma, avesse dovuto comportare la rimessione al primo giudice, giacche’ rientrante in una delle ipotesi tassative di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., avendo il giudice d’appello comunque deciso nel merito su tutte le questioni controverse, e percio’ altrimenti non rilevandosi alcun pregiudizio per i ricorrenti conseguenti alla censurata dichiarazione di nullita’ (arg. da Cass. Sez. 1, 21/09/2015, n. 18578; Cass. Sez. 1, 21/11/2008, n. 27777; anche da Cass. Sez. U, 14/12/1998, n. 12541).
In tal senso, e’ da intendere che, in ipotesi di riassunzione del processo di primo grado interrotto per morte di una delle parti originarie (nella specie, il convenuto (OMISSIS)), ove vi si provveda mediante atto notificato non al procuratore della parte costituita, come prescritto dall’articolo 170 c.p.c., comma 1, ma personalmente a quest’ultimo, che rimanga contumace, si verifica un difetto del contraddittorio, con la conseguente nullita’ degli atti successivi, compresa la sentenza, la quale nullita’, rilevata in sede di gravame, comporta non l’estinzione del procedimento a norma dell’articolo 305 c.p.c., bensi’ la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., norma applicabile anche per i vizi di notifica dell’atto di riassunzione, che deve equipararsi a quello di citazione sia in sede di introduzione del giudizio che di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, quali litisconsorti necessari (cfr. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13860; Cass. Sez. 2, 10/02/1983, n. 1063; Cass. Sez. 2, 26/11/2014, n. 25151). Le censure dei ricorrenti sono percio’ ammissibili ed allo stesso tempo, nei limiti specificati, altresi’ fondate, in quanto la Corte d’appello di Roma, avendo ritenuto la nullita’ della sentenza di primo grado per l’irrituale notificazione della riassunzione al successore a titolo universale della parte morta nel corso del giudizio, avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio.
Non rileva in senso opposto la constatazione che, al momento della morte del convenuto (OMISSIS), dichiarata all’udienza del 2 luglio 2008, l’unico erede dello stesso, (OMISSIS), fosse gia’ costituito in giudizio, e cio’ dal 30 ottobre 2006, in quanto evocato con citazioni per integrazione del contraddittorio notificate rispettivamente da (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS); tale constatazione, che i ricorrenti svolgono essenzialmente nella prima censura, implicherebbe che non sarebbe occorso provvedere alla riassunzione del processo nei confronti di (OMISSIS) nella qualita’ di erede di (OMISSIS), trattandosi, appunto, di soggetto gia’ costituito in proprio nel giudizio, e ravvisandosi percio’, nella specie, l’unicita’ della parte in senso sostanziale (arg. da Cass. Sez. 1, 23/05/2008, n. 13411; Cass. Sez. 6 – 3, 07/05/2012, n. 6844; Cass. Sez. 2, 23/08/2019, n. 21657).
Invero, l’interruzione comunque dichiarata in conseguenza della morte di (OMISSIS), senza che risultasse eccepita l’irrilevanza dell’evento interruttivo per essere gia’ costituito in proprio nel giudizio l’unico erede della parte defunta, imponeva comunque che, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento, alla riassunzione si provvedesse mediante atto notificato al procuratore, agli effetti dell’articolo 170 c.p.c., comma 1; in mancanza della notifica dell’atto di riassunzione al procuratore costituito, rimane cosi’ giustificata l’assenza nel prosieguo del giudizio di (OMISSIS), che in essa confidava.
3. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, spettando al giudice del rinvio restitutorio riesaminare le questioni attinenti al funzionamento della presunzione ex articolo 1117 c.c. con riguardo al cortile per cui e’ causa (peraltro in rapporto a condominio sorto in vigenza del Codice civile del 1865), nonche’ all’integrita’ del contraddittorio in ordine alla domanda di accertamento della proprieta’ condominiale del medesimo cortile per intervenuta usucapione, ancorche’ proposta in via subordinata, ove intesa ad estendere la sfera del dominio attribuita pro-quota a ciascun condomino con gli atti d’acquisto delle singole unita’ immobiliari.
4. Vanno pertanto accolti, nei limiti indicati in motivazione, i primi tre motivi di ricorso, rimanendo assorbiti i restanti motivi di ricorso, e la causa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, e articolo 354 c.p.c., data la mancata rimessione delle parti al primo giudice, deve essere rinviata al Tribunale di Roma, giudice di primo grado, che provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto in motivazione, i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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