Revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5144.

La massima estrapolata:

In tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., l’impugnazione deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il “dies a quo” non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell’acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L’accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5144

Data udienza 28 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14369/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4563/2014, depositata il 17/12/2014, della CORTE D’APPELLO di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale non partecipata del 28/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 14/5/2010, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Sondrio, (OMISSIS), chiedendo, in via preliminare, la revoca della sentenza che lo stesso tribunale aveva pronunciato il 17/3/2008, a suo tempo non impugnata e quindi definitiva, oltre alla condanna del convenuto alla restituzione della somma conseguita per effetto di tale sentenza, e, nel merito, l’accoglimento delle domande gia’ svolte nel precedente giudizio.
(OMISSIS) si e’ costituito in giudizio ed ha chiesto, in via pregiudiziale, di accertare l’inammissibilita’ dell’azione e, nel merito, il rigetto delle domande proposte.
Il tribunale di Sondrio, con sentenza del 13/11/2012, ha dichiarato l’inammissibilita’ ed ha, comunque, rigettato la domanda di revoca, sia per il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 325 c.p.c., che per la natura non decisiva dei documenti prodotti, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata. (OMISSIS), con citazione notificata in data 7/1/2013, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo tanto la tempestivita’ della domanda di revoca, quanto la decisivita’ dei documenti prodotti.
(OMISSIS) ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e/o infondato.
La corte d’appello di Milano, con sentenza del 17/12/2014, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
(OMISSIS), con ricorso notificato in data 11/6/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso notificato in data 13/7/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 326 e 395 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la tardivita’ dell’impugnazione proposta sul rilievo che il relativo termine dev’essere computato dal momento in cui l’istante ha rinvenuto il documento, e cioe’ “i rilievi dello studio (OMISSIS)”, e non da quello successivo in cui ha avuto la disponibilita’ della perizia esplicativa di tale documento, avendo, piuttosto, l’onere di agire immediatamente per la revoca e di chiedere, in giudizio, una consulenza tecnica d’ufficio per l’analisi delle misure contenute nel libretto al fine di valutare la decisivita’ dei documenti rinvenuti ai fini della revocazione della sentenza. In tal modo, pero’, ha osservato la ricorrente, il termine per la revocazione finisce per decorrere da un momento nel quale la (OMISSIS) non aveva ancora contezza dell’effettivo contenuto dei predetti rilievi e, quindi, in violazione del diritto di difesa e del principio dispositivo, senza neppure conoscere se la loro allegazione sarebbe stata a proprio vantaggio o a proprio discapito.
2. Il motivo e’ infondato. L’impugnazione per revocazione correlata, a norma dell’articolo 395 c.p.c., n. 3, al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, dev’essere proposta a pena di inammissibilita’, a norma degli articoli 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l’onere della prova dell’osservanza del termine, e quindi della tempestivita’ e dell’ammissibilita’ dell’impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d’inammissibilita’ della revocazione, le prove di tali circostanze, nonche’ del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento (Cass. n. 2287 del 2005). Peraltro, il ritrovamento del documento decisivo, che segna il dies a quo del termine per la proposizione dell’impugnazione, si identifica non nella materiale apprensione del documento stesso ma nella acquisizione di un grado di conoscenza del suo contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria (Cass.
n. 4688 del 1987; conf. Cass. n. 5604 del 1985).
L’accertamento di tale momento, infine, costituendo l’oggetto di un evidente giudizio di fatto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, la cui valutazione sul punto puo’ essere censurata in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione, nella misura in cui sono rilevanti a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Nel caso in esame, la corte d’appello, al dichiarato fine di evitare che la fissazione del termine per l’impugnazione sia rimesso all’iniziativa della parte pur quando la stessa avesse gia’ contezza, se non del significato, quanto meno della rilevanza del documento sul quale fondare l’istanza di revocazione, ha, sul punto, ritenuto, in dichiarata adesione al giudizio espresso dal tribunale, che il termine per la proposizione della domanda di revocazione della sentenza dovesse decorrere dalla data in cui la parte attrice ha dichiarato di aver ricevuto la comunicazione, da parte del geom. (OMISSIS), dei “rilievi eseguiti dalla studio (OMISSIS)”, e cioe’ dal 15/12/2009: vale a dire come chiarisce il tribunale (il testo della cui sentenza e’ riportato, per esteso, in quella impugnata) – i documenti in assenza dei quali la causa era stata inizialmente decisa e la cui rilevanza, quindi, ai fini della possibile revoca della relativa decisione, era nota all’attrice sin dal momento in cui sono stati ricevuti: “e’ la stessa parte attrice – ha osservato il tribunale ad evidenziare che il Giudice della sentenza impugnata avrebbe deciso la causa “in assenza dei rilievi necessari a dare concretezza alla pattuizione relativa al confine””; “ed e’ la stessa parte attrice – ha ribadito la corte d’appello – ad asserire con certezza che i rilievi trasmessigli in data 15.12.2009 dal geometra (OMISSIS) fossero proprio quelli cui faceva riferimento la pattuizione del 08.02.2003”. L’accertamento, in fatto, svolto dal giudice di merito sul momento nel quale l’attrice ha acquisito contezza, se non del preciso significato, quanto meno della chiara rilevanza di tali documenti ai fini dell’istanza di revocazione, non e’ stato in alcun modo contestato dalla ricorrente con la deduzione, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame di fatti decisivi: e cio’ basta, a fronte della definitivita’ di tale accertamento, ad escludere rilevanza alle censure in iure che la ricorrente ha svolto.
3. Il rigetto del primo motivo assorbe gli altri due, relativi come sono al diniego (comunque espresso dal tribunale e dalla corte d’appello) di decisivita’ ai documenti predetti.
4. Il ricorso deve’essere, quindi, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

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