Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11210.
Revocatoria fallimentare il giudice può avvalersi di presunzioni semplici valorizzando le fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati.
Ordinanza|| n. 11210. Revocatoria fallimentare il giudice può avvalersi di presunzioni semplici valorizzando le fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa
Data udienza 15 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Azione revocatoria – Art. 67, comma 2, L. Fall. – Dichiarata inefficacia pagamenti – Dimostrazione della scientia decoctionis in via indiziaria – Fattispecie – Presunzioni semplici – Valorizzate fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente – Valutazione in concreto delle caratteristiche – Numero delle notizie, rilevanza nazionale e dovizia di particolari narrati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10943/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., p.i.v.a./c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari avvocato professor (OMISSIS), avvocato professor (OMISSIS) e del dottor professor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato professor (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor (OMISSIS), la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6647/2014 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 marzo 2023 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
RILEVATO
Che:
1. Con atto notificato in data 10.8.2011 (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.r.l., proprietaria del (OMISSIS).
Esponeva che l’ (OMISSIS), nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva effettuato in favore della s.r.l. convenuta il pagamento della somma di Euro 18.262,80 a fronte della fattura n. (OMISSIS) nonche’ il pagamento della somma di Euro 1.602,00 a fronte della fattura n. (OMISSIS).
Esponeva altresi’ che la convenuta aveva senz’altro avuto conoscenza, all’atto della ricezione dei pagamenti ed alla stregua delle continue ed incessanti notizie di stampa circa la drammatica situazione finanziaria della compagnia aerea, dello stato di insolvenza di (OMISSIS).
Chiedeva di revocare, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, gli atti solutori anzidetti e di condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 19.864,80, oltre interessi e spese di lite.
2. Si costituiva la (OMISSIS) s.r.l..
Deduceva di aver concordato con (OMISSIS) che il pagamento delle fatture sarebbe stato da eseguire nel termine di novanta giorni dal relativo ricevimento, sicche’ gli impugnati atti solutori, benche’ eseguiti con un ritardo di 50 giorni, dovevano reputarsi avvenuti nei termini d’uso e dunque esenti da revocatoria ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera a).
Deduceva inoltre che, poiche’ i pagamenti erano avvenuti allorche’ il capitale di (OMISSIS) era quasi per la meta’ detenuto dal Ministero dell’Economia, essa non aveva avuto alcun motivo per prefigurarsi lo stato di insolvenza, tant’e’ che i rapporti con (OMISSIS) avevano avuto regolare prosecuzione fino ad agosto del 2008, con maturazione del complessivo credito di Euro 106.592,70, per il quale aveva proposto istanza di ammissione al passivo.
Deduceva ancora che il “prestito-ponte” concesso dallo Stato ad (OMISSIS) era successivo alla ricezione degli impugnati pagamenti.
Instava quindi per il rigetto dell’avversa domanda con il favore delle spese.
3. Con sentenza n. 13358/2013 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
4. Proponeva appello (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria.
Adduceva che aveva errato il tribunale a disconoscere, sulla scorta della documentazione prodotta, la scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Resisteva (OMISSIS) s.r.l..
5. Con sentenza n. 6647/2014 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e per l’effetto, dichiarava inefficaci i pagamenti impugnati per il complessivo ammontare di Euro 19.864,80 e condannava l’appellata a restituire il corrispondente importo con gli interessi legali dalla domanda al saldo; condannava l’appellata al rimborso a controparte delle spese del doppio grado.
La corte del merito riteneva che l’attrice/appellante avesse assolto in via indiziaria all’onere, su di essa gravante, della dimostrazione della scientia decoctionis.
Reputava, segnatamente, che la situazione di gravissima crisi dell’ (OMISSIS) – a motivo dell’ampia risonanza avuta attraverso i media nazionali, delle comunicazioni trasmesse da (OMISSIS) a Consob, evidenzianti una perdita giornaliera di Euro 2.000.000,00, e dell’adozione di provvedimenti legislativi ad hoc, “culminati nella erogazione del c.d. prestito ponte” – poteva “essere considerata circostanza nota non solo agli operatori commerciali e finanziari, ma alla collettivita’”. Ne’, nella specie, poteva ritenersi decisivo, ai fini di una diversa conclusione, il fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti in data anteriore all’entrata in vigore del DL n. 80/08, provvedimento normativo con cui lo stato di insolvenza di (OMISSIS) “venne proclamato e reso noto a tutti”, “perche’ la situazione di dissesto della compagnia era comunque gia’ ampiamente emersa, con risonanza sui media nazionali che si occupavano della trattativa con (OMISSIS) per l’eventuale salvataggio”. (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
Osservava, altresi’, che sarebbe stato incongruo escludere la conoscenza di tali informazioni da parte di (OMISSIS), considerato che la societa’ “aveva rapporti di fornitura non occasionali con (OMISSIS), quindi, era senz’altro interessata alle sue vicende” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
Escludeva, infine, che i pagamenti potessero ritenersi esenti da revocatoria perche’ effettuati nei termini d’uso, posto che la stessa appellata aveva riconosciuto che erano stati eseguiti ben oltre il termine di “90 giorni fine mese” concordato con la debitrice.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l.; ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 2, degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la sussistenza della sua scientia decoctionis.
Deduce che la corte d’appello, per un verso, si e’ limitata a far leva su notizie di stampa e su interventi normativi successivi ai pagamenti contestati, per altro verso, ha connotato lo stato di insolvenza di (OMISSIS) in guisa di fatto notorio (cfr. ricorso, pag. 30).
Deduce, segnatamente, che la corte di merito non ha distinto tra la notorieta’ che lo stato di insolvenza di (OMISSIS) ha acquisito in epoca successiva ed in epoca antecedente all’insuccesso della trattativa con (OMISSIS) (cfr. ricorso, pagg. 30 – 31).
Deduce altresi’ che nel marzo del 2008, nella relazione trimestrale rimessa a Consob, il patrimonio netto di (OMISSIS) era ancora attivo e che il contratto sottoscritto in data 15.3.2008 con (OMISSIS), per l’acquisto da parte della compagnia francese delle azioni di (OMISSIS), avrebbe in ogni caso comportato un valore positivo per la parte cedente (cfr. ricorso, pag. 32).
Deduce inoltre che risonanza mediatica l’aveva avuta unicamente la rottura del rapporto con (OMISSIS), avvenuta in data 2.4.2008, in epoca quindi successiva ai pagamenti oggetto di impugnazione (cfr. ricorso, pagg. 32 e 36).
Deduce ancora che la corte distrettuale ha assunto quali indici sintomatici della conoscenza dell’insolvenza circostanze successive ai pagamenti oggetto di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 38).
9. Il primo motivo del ricorso va respinto.
10. Questa Corte spiega, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex articolo 67, comma 2, che la “scientia decoctionis” in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, e’ oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivato, recte, al cospetto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, novello n. 5, se non inficiato da omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2018, n. 3081; Cass. 4.2.2008, n. 2557).
11. In questi termini nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si scorge nelle motivazioni, in parte qua, dell’impugnato dictum.
12. In questi termini, inoltre, la valutazione della corte territoriale e’ ineccepibile in diritto.
Difatti questa Corte spiega, in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, che ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice puo’ avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (cfr. Cass. 31.8.2021, n. 23650; Cass. (ord.) 8.2.2017, n. 3299).
13. Ovviamente, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, puo’ essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettivita’; ed, a tal fine, il giudice prima e’ tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29257).
14. Ebbene, pur da tal ultima prospettiva, la valutazione della Corte di Roma risulta ineccepibile e congrua.
Invero, la corte d’appello ha dapprima provveduto a selezionare gli elementi indiziari (ossia l’ampia, incessante risonanza mediatica dell’insolvenza di (OMISSIS) e la non occasionalita’ dei rapporti tra la compagnia aerea e (OMISSIS)) a suo giudizio pregnanti ed univoci, indi ne ha riscontrato la concordante significativita’ ai fini dell’accertamento presuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza.
Ovviamente spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato – e’ il caso di specie – sfugge al sindacato di legittimita’, viepiu’ che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3854, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma puo’ essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche’ idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita’; la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita’; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).
Su tale scorta si rimarca che, in fondo, la ricorrente si e’ limitata a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalla corte d’appello.
E cio’ viepiu’ che la Corte romana ha puntualizzato che non aveva valenza la circostanza per cui i pagamenti fossero antecedenti a taluni reports finanziari ed a talune “notizie di stampa”, siccome il dissesto di (OMISSIS) aveva gia’ avuto risonanza sui “media” nazionali” in dipendenza “della trattativa con (OMISSIS) per l’eventuale salvataggio” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera a), dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Deduce che ha errato la Corte di Roma a negare la esenzione di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera a).
Deduce che un pagamento eseguito appena 50 giorni dopo la scadenza pattuita non e’ “un pagamento anomalo, che avrebbe dovuto mettere in guardia l’accipiens, ma un pagamento avente un ritardo minimo” (cosi’ ricorso, pag. 43).
16. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
17. Evidentemente il motivo di ricorso sollecita questa Corte a riesaminare la valutazione “in fatto” operata dalla Corte di Roma in ordine alla valenza del ritardo del pagamento ai fini dell’operativita’ dell’esenzione ex lettera a) cit..
E tuttavia, in rapporto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054), nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della gia’ menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite inficia l’impugnato dictum.
La Corte di Roma, difatti, in ordine all’eccezione L. Fall., ex articolo 67, comma 3, lettera a), ha congruamente puntualizzato che la stessa appellata aveva allegato che i pagamenti impugnati erano “tardivi anche con riferimento agli accordi intercorsi inter partes” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 7).
18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.
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