Retratto successorio e l’alienazione di quota effettuata non dal coerede bensì dal suo successore a titolo universale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1654.

La massima estrapolata:

L’alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.

Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1654

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29785/2014 R.G. proposto da:
Comune di Fossombrone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 750/2013, depositata in data 8.11.2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4.10.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), comproprietario per la quota di 6/30 dell’immobile sito nel Comune di (OMISSIS) (in catasto al fl. (OMISSIS), particolo (OMISSIS)), acquistato per successione paterna da (OMISSIS), ed in contitolarita’ con i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ con (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi eredi di altra coerede diretta, (OMISSIS) e con (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del coerede (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Urbino il Comune di Fossombrone, esponendo che quest’ultimo aveva acquistato le quote degli altri titolari con atto del 2.7.2003, in violazione del diritto di prelazione ex articolo 732 c.c..
Ha chiesto di estromettere dalla vendita il Comune convenuto e di trasferire in suo favore le quote alienate, con condanna del Comune alla restituzione dei canoni di locazione percepiti dal luglio 2003 al luglio 2004.
Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di retratto, condannando il Comune di Fossombrone alla restituzione dei canoni e al pagamento delle spese processuali, ma la sentenza e’ stata parzialmente riformata in appello.
La Corte territoriale ha accolto l’appello principale del Comune, rilevando, quanto ai canoni locativi, che la domanda era stata abbandonata, e, in accoglimento dell’appello incidentale del (OMISSIS), ha disposto il trasferimento in suo favore delle sole quote, pari a 6/30 dell’immobile, alienate da (OMISSIS) ed (OMISSIS), respingendo ogni altra richiesta.
La sentenza impugnata ha stabilito che la missiva del 6.10.1999 con cui il Comune aveva comunicato di voler acquistare l’immobile, indicando le relative condizioni, non costituiva una valida denuntiatio agli effetti dell’articolo 732 c.c.; che il diritto di prelazione poteva essere esercitato nei soli confronti di (OMISSIS) ed (OMISSIS), coeredi di (OMISSIS), poiche’ gli altri comproprietari erano eredi dei coeredi diretti del de cuius e potevano disporre liberamente della loro quota.
Ha infine posto a carico di (OMISSIS) l’obbligo di versare il prezzo della vendita in favore del Comune entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, regolando le spese processuali.
Per la cassazione di questa sentenza il Comune di Fossombrone ha proposto ricorso in quattro motivi ed ha depositato controricorso ex articolo 371 c.p.c., comma 3 e memoria illustrativa.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sviluppato in un unico motivo, ed ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso e’ infondata poiche’ il ricorrente non si e’ limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive svolte nei precedenti gradi di causa, ma ha sviluppato adeguatamente le critiche mosse alla decisione impugnata, illustrando le violazioni denunciate senza limitarsi a sollecitare un nuovo scrutinio di merito.
2. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione dell’articolo 732 c.c. e articolo 156 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che erroneamente la sentenza abbia escluso che la comunicazione del 6.10.1999, con cui il Comune aveva comunicato al resistente di voler acquistare l’immobile, potesse valere come valida denuntiatio, non considerando che quest’ultima non richiede forme sacramentali e puo’ provenire anche dall’acquirente.
A parere del Comune ricorrente, detta comunicazione aveva raggiunto il suo scopo poiche’ conteneva tutti gli elementi di forma e di sostanza per valere come proposta contrattuale ed era, nello specifico, idonea a porre in condizione di esercitare il retratto, tanto che il (OMISSIS), in data 10.11.1999, aveva dichiarato di non voler cedere la propria quota, mostrandosi a conoscenza delle condizioni della vendita.
Il motivo non merita accoglimento.
Posto che la sentenza impugnata e’ stata depositata in data 8.11.2013, non e’ censurabile l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, secondo la precedente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La norma, nella versione attualmente in vigore (qui applicabile) contempla un autonomo vizio della sentenza, consistente nell’oesso esame di un fatto decisivo, per tali intendendosi un accadimento materiale, risultante dagli atti o dalla sentenza, idoneo a condurre ad un diverso esito del giudizio.
Il controllo sulla motivazione, deducibile a norma dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ consentito nei limiti di garanzia del minimo costituzionale e quindi in ipotesi (mancanza assoluta dei motivi da punto di vista grafico o materiale, motivazione apparente, perplessa, assolutamente incomprensibile, o in caso di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; cfr. Cass. s.u. 8053/2014) che non ricorrono con riferimento alla decisione oggetto di ricorso, avendo la pronuncia impugnata chiaramente esposto le ragioni per la quali ha ritenuto che la comunicazione inoltrata dal Comune non avesse i requisiti per valere quale valida denuntiatio.
2.1. L’articolo 732 c.c., dispone che il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Il diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.
In mancanza, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finche’ dura lo stato di comunione ereditaria.
Come costantemente asserito da questa Corte, l’onere di denuntiatio puo’ ritenersi adempiuto solo ove al coerede, titolare del retratto, pervenga una dichiarazione di volonta’ dei coeredi avente tutti i requisiti i requisiti di forma e di contenuto per poter valere come proposta di alienazione della quota, in modo che, qualora intervenga la relativa e conforme accettazione, il contratto deve potersi perfezionare senza possibilita’ di revoca e senza necessita’ di ulteriori attivita’ o dichiarazioni negoziali (Cass. 5865/2016; Cass. 25041/2006; Cass. 5802/1982; Cass. 3557/1975).
La relativa notificazione deve, percio’, avere ad oggetto non la proposta dell’acquirente (come e’ avvenuto nel caso in esame), ma la dichiarazione degli altri coeredi di voler cedere la quota a date condizioni, essendo libera solo la forma della relativa comunicazione, sempre che risulti idonea a permettere l’esercizio della prelazione (Cass. 4537/1982; Cass. 156/1981).
Diversamente, l’eventuale accettazione non risulterebbe utile a perfezionare il trasferimento, occorrendo, per realizzare l’effetto traslativo, un’ulteriore manifestazione di volonta’ dei coeredi.
E’, dunque, irrilevante che la missiva del 6.10.1999, inviata dal Comune di Fossombrone. Resta contenesse tutti i patti e le condizioni economiche della vendita, essendo dette condizioni oggetto della proposta di acquisto da parte del Comune, e non anche la proposta di vendita proveniente dai coeredi.
3. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza non avrebbe tenuto conto del contenuto della missiva del 10.11.1999, con cui (OMISSIS), oltre a dichiarare di non voler vendere la propria quota, avrebbe contestualmente rinunciato alla prelazione, rendendo superflua la denuntiatio.
Il motivo e’ inammissibile.
La censura parte dall’assunto, che non trova alcun riscontro testuale nella missiva del 10.11.1999, secondo cui il resistente avrebbe rinunciato alla prelazione, ma di tale questione non vi e’ menzione nella sentenza impugnata ed il ricorso non indica in quale fase e grado essa sia stata dibattuta tra le parti, dovendo ribadirsi che il ricorso con cui si denunci la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve indicare – a pena di inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369, comma 2, n. 4 – non solo il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, ma anche il dato, testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’ (cfr., Cass. s.u. 8053/2014).
3. Il terzo motivo censura – letteralmente – la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente quantificato in Euro 21. 847,58 l’importo dovuto da (OMISSIS) a seguito dell’esercizio della prelazione, mentre, avendo il Comune acquistato l’intero per il prezzo di Euro 54.618,96 ed avendo il (OMISSIS) riscattato la quota pari a 12/30, era tenuto a versare il maggior importo di Euro 27.309,48.
Il motivo e’ fondato poiche’ il corrispettivo che il resistente era tenuto a versare per effetto dell’acquisto di 12/30 dell’immobile era certamente pari ad Euro 27.309,48, e non ad Euro 21. 847,58.
La pronuncia e’ incorsa nella violazione denunciata, che e’ dipesa non da un mero errore di calcolo – emendabile con il procedimento di correzione – ma dall’inesatta determinazione dei presupposti numerici del calcolo stesso e quindi da un vizio logico denunciabile in sede di legittimita’ (Cass. 795/2013; Cass. 4859/2006).
4. Il quarto motivo censura la violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza, senza motivare adeguatamente, abbia disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio in proporzione alla quota dell’immobile attribuita al resistente e non in base all’esito della lite, trascurando che il Comune non aveva dato causa alla lite, poiche’ la mancata denuntiatio era imputabile agli altri coeredi.
Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
Non e’ consentito sindacare la motivazione con cui la Corte di merito ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, poiche’, come gia’ detto, tenuto conto della data di deposito della sentenza impugnata (8.11.2013) e della portata sistematica delle modifiche all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, adottate dal Decreto Legge n. 83 del 2912, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 134 del 2012, non e’ piu’ consentito lo scrutinio sulla sufficienza delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (Cass. 20721/2018; Cass. 11863/2018; Cass. s.u. 8053/2014).
Inoltre il sindacato il sindacato di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017) e, nel caso in esame, e’ dunque sufficiente considerare che la domanda di retratto proposta dal resistente e’ stata parzialmente accolta, con il trasferimento in favore del (OMISSIS) della quota di 12/30 dell’immobile, e che il Comune, che aveva acquistato l’intero, poteva essere condannato al pagamento delle spese, essendo soccombente per aver infondatamente resistito in giudizio alla richiesta del (OMISSIS) di trasferirgli le quote, essendo irrilevante che fossero stati i coeredi ad omettere la denuntiatio prevista dall’articolo 732 c.c..
Deve inoltre ribadirsi che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale (ed insindacabile, sotto i profili dedotti) del giudice di merito, non essendo questi tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 30592/2017; Cass. 1703/2013).
5. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia – testualmente la violazione dell’articolo 732 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’ articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza erroneamente negato che il (OMISSIS) fosse titolare del diritto di prelazione relativamente alla quota ceduta dagli altri contitolari, sebbene anche gli eredi dei coeredi siano partecipi della comunione ereditaria e soggiacciano alla relativa disciplina, incluso il disposto dell’articolo 732 c.c..
Il motivo e’ infondato.
Il principio secondo cui il diritto di prelazione costituisce diritto personalissimo, insuscettibile di trasferirsi sia dal lato attivo che da quello passivo, ai successivi titolari delle quote ereditarie (diversi dagli originari coeredi), lungi dal costituire affermazione isolata nella giurisprudenza di questa Corte (come infondatamente sostenuto dal ricorrente), risponde ad un indirizzo consolidato che si giustifica sul piano dogmatico in base al fatto che la previsione del retratto successorio costituisce una deroga alla libera disponibilita’ della quota in costanza di comunione (articolo 1103 c.c.) e pertanto la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere esercitato da o verso i soggetti diversi dai primi coeredi, benche’ la quota abbia ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale, per loro natura, liberamente disponibili (Cass. 5374/1993; Cass. 4777/1983; Cass. 4925/1980; Cass. 4078/1978; Cass. 3557/1975; Cass. 309/1974; Cass. 674/1974).
E’ quindi accolto il terzo motivo del ricorso principale mentre sono respinti il primo, il secondo ed il quarto motivo di detto ricorso, nonche’ il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa puo’ esser decisa nel merito, con condanna del resistente al pagamento di Euro 27. 309,48, oltre accessori come liquidati nella sentenza d’appello.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ sono integralmente compensate in considerazione dell’esito finale della lite.
Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente in via incidentale e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’Impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il secondo, il quarto motivo di detto ricorso nonche’ il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) al pagamento di Euro 27.309,48 in favore del Comune di Fossombrone, oltre accessori come liquidati nella sentenza d’appello.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimita’.
Dichiara che il ricorrente in via incidentale e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

Avv. Renato D’Isa

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