Danno da responsabilità per lite temeraria

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 settembre 2019, n. 23341

Massima estrapolata:

La liquidazione del danno da responsabilità per lite temeraria postula la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell’an che del quantum debeatur, eziologicamente parametrato sulla durata del procedimento inutilmente intrapreso. Ciò posto viola l’art. 96, comma 1, c.p.c. chi instaura un giudizio, e consapevolmente lo continua, nonostante il rilievo della carenza di legittimazione passiva effettuato prontamente dalla parte convenuta in sede processuale, a nulla rilevando, sotto il profilo degli obblighi di buona fede e solidarietà sociale, il comportamento silente dalla stessa tenuto nella fase extraprocessuale della lite.

Ordinanza 19 settembre 2019, n. 23341

Data udienza 5 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1493-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3009/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. FIECCONI Francesca.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso notificato l’8 gennaio 2018 (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza n. 3009/2017, depositata il 24/07/2017 dalla Corte d’appello di Milano, concernente il punto della condanna al risarcimento di Euro 2000,00 per lite temeraria ex articolo 96 col, c.p.c., disposta in relazione a una controversia instaurata dai ricorrenti nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. per ottenere in restituzione una caparra confirmatoria di una locazione immobiliare, pari a Euro 1350,00, versata il 26/04/2011 mediante assegno sottoscritto senza indicazione del beneficiario e consegnato a un agente immobiliare nell’interesse del proprietario, risultato diverso da quello convenuto in giudizio. Il ricorso e’ affidato a un motivo variamente articolato e la societa’ convenuta ha resistito con controricorso notificato.
2. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la societa’ qui intimata per ottenere la restituzione della caparra versata per l’affitto dell’immobile; il Tribunale di Varese adito rilevava che la societa’ convenuta era carente di legittimazione passiva, in quanto avente causa dalla societa’ proprietaria nell’interesse della quale il mediatore immobiliare aveva agito e ricevuto l’assegno emesso senza indicazione del beneficiario, poi incassato dalla societa’ che al tempo risultava proprietaria dell’immobile. In ragione della rilevata carenza di legittimazione della societa’ convenuta, e constatato il rifiuto dei ricorrenti a conciliare la lite sia nella fase di mediazione cui erano stati avviati obbligatoriamente che in sede giudiziale, il giudice, nel rigettare la domanda, accoglieva la domanda della convenuta di condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., comma 1, e per tale motivo la sentenza veniva appellata dai ricorrenti innanzi alla Corte d’appello di Milano. Il giudice di seconda istanza rigettava l’appello, confermando la sentenza per la parte impugnata relativa alla condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 1, sull’assunto che la parte attrice avrebbe dovuto verificare il soggetto che aveva posto all’incasso l’assegno consegnato al mediatore e che fosse onere della parte che agisce verificare il soggetto titolare dell’immobile all’epoca della consegna della caparra confirmatoria; respingeva anche la lamentela relativa alla quantificazione del danno, giudicando equo l’importo liquidato di Euro 1000,00 all’anno, parametrato alla durata del processo.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli articoli 2056 e 1227 c.c., per non avere la Corte considerato il comportamento silente tenuto dalla controparte prima del giudizio nonostante la ricezione formale ante litem della richiesta restitutoria, per poi costituirsi e chiedere ex professo la condanna per lite temeraria; la mancata osservanza dei principi espressi negli articoli 2 e 47 Cost. in relazione ai doveri di solidarieta’ sociale in ragione del comportamento tenuto nella fase stragiudiziale dalla convenuta; nonche’ la violazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, che, avendo natura di illecito aquiliano, non ammette una condanna per lite temeraria in assenza di prova dell’an e del quantum debeatur.
2. Il motivo e’ inammissibile e infondato per quanto di seguito indicato.
3. L’articolo 96 c.p.c., comma 1, che disciplina la lite temeraria prevede una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal cd. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Esso presuppone non solo la soccombenza nel grado di giudizio in cui e’ disposta, ma qualifica una species di illecito civile riconducibile al genus della responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. (cosi’ Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi dell’articolo 96, comma 1 – a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dalla L. n. 49 del 2009, articolo 45, comma 12 – e’ l’istanza della parte, che deve altresi’ assolvere all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U., Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U., Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
4. Sotto il profilo del dedotto vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 il motivo e’ inammissibile, trattandosi di deduzione in violazione dell’articolo 348 ter c.p.c. (doppia sentenza conforme). Osserva la Corte che tali motivi sono stati dedotti in riferimento a una sentenza che, nel rigettare l’appello, ha condiviso le valutazioni in fatto e in diritto esposte dal tribunale, senza aggiungere elementi fattuali di rilievo che sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare. Trattandosi di un appello introdotto con citazione notificata il 4 luglio 2014, al caso specifico deve essere applicata la norma di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), e pertanto il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), sicche’ il sindacato di legittimita’ del provvedimento impugnato e’ possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014).
5. Sotto il profilo della violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 della norma di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 1, il motivo e’ infondato.
6. La Corte di merito ha motivato le ragioni della condanna per lite temeraria dando rilievo alla condotta processuale negligente tenuta dai ricorrenti non solo nell’intentare, ma soprattutto nel persistere, in una controversia senza avere previamente accertato se la parte processuale convenuta in giudizio corrispondeva a quella che aveva incassato l’assegno e risultava proprietaria al tempo della consegna della caparra al mediatore, giudicando equo l’importo risarcitorio liquidato dal giudice in relazione alla durata del procedimento.
7. L’articolo 96 c.p.c., comma 1, consente di colpire condotte che, nel quadro di applicazione articolo 2043 c.c., comporterebbero responsabilita’ risarcitoria. Dunque il requisito dell’ingiustizia, nel bilanciamento degli interessi in gioco, sussiste quando l’agire del danneggiante sia caratterizzato dal requisito di temerarieta’ della lite, ravvisabile nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza, e non solo nella semplice prospettazione di tesi giuridiche errate (v. Cass. n. 15629/2010). Il danno da responsabilita’ aggravata per lite temeraria e’ costituito infatti dal pregiudizio strettamente determinato dal processo, e non dall’ipotetica lesione del diritto di cui nel processo di cui si controverte, in cui e’ dunque ricompreso quello da violazione del termine di ragionevole durata del processo per una lite che si sarebbe potuta facilmente evitare, ove imputabile alla parte stessa (Sez. 1, Sentenza n. 24359 del 15/11/2006; Cass. 24360/2006; 23322/2005).
8. Il comportamento silente tenuto dalla controparte non legittimata passivamente prima della lite non ha alcun peso nella valutazione comparativa dei comportamenti assunti dalle parti processuali, poiche’ la parte attrice e’ il soggetto precipuamente tenuto a verificare il titolare passivo della pretesa prima di intraprendere la lite e, comunque, non appena viene eccepita processualmente la carenza di legittimazione. Com’e’ noto, la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’articolo 81 c.p.c., secondo il quale nessuno puo’ far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e, in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. Sez. U., 13/03/2018 n. 7925/2019; Cass., Sez. U, 9 febbraio 2012, n. 1912). Pertanto il giudice ha tratto argomenti presuntivi della responsabilita’ dal comportamento processuale tenuto dagli attori che hanno non solo inutilmente intrapreso, ma consapevolmente continuato, una lite nonostante il rilievo della carenza di legittimazione effettuato prontamente dalla parte convenuta in sede processuale.
9. Anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi di buona fede e di solidarieta’ non assume rilievo il comportamento silente tenuto dalla parte convenuta che ha ricevuto la richiesta restitutoria prima della lite poiche’, come sopra detto, in ragione del comportamento silente di una parte non legittimata passivamente i ricorrenti avrebbero dovuto a maggior ragione attivarsi per verificare se vi fossero le condizioni per agire nei suoi confronti.
10. Sotto il profilo della applicazione delle regole probatorie in materia di illecito aquiliano, infine, non risulta che i giudici di merito siano incorsi nelle violazioni riferite, posto che la temerarieta’ della lite e’ stata ravvisata nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza, e dunque con valutazioni di merito adeguate alla fattispecie in esame, anche con riferimento al quantum debeatur che e’ stato correttamente misurato in relazione alla durata della lite.
11. Conclusivamente il ricorso e’ infondato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la societa’ resistente alle spese, liquidate in Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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