Responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27169.

Responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale.

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, “ex se”, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l’onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d’ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27169. Responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Cessione del credito – Integrazione del contraddittorio ex art. 332 c.p.c. – Applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 co. 2 c.c. – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13671-2019 proposito da:
(OMISSIS), in qualita’ di cessionario del credito vantato dalla Sig.ra (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1611/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS), in qualita’ di cessionario del credito vantato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e Societa’ (OMISSIS), ha proposto, nei confronti di (OMISSIS) e della compagnia di assicurazione appena indicata, nonche’, ai dichiarati “soli fini dell’integrazione del contraddittorio ex articolo 332 c.p.c.” nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1611/2018, pubblicata il 26 ottobre 2018;
con O.I. di questa Corte, n. 17713/20, depositata il 25 agosto 2020, e’ stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Societa’ (OMISSIS), non costituitasi, come le altre parti intimate, in questa sede;
il ricorrente ha provveduto a tanto con atto notificato in data 6 ottobre 2020;
le parti intimate, anche dopo tale adempimento, non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
la proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
in prossimita’ dell’udienza camerale da ultimo fissata, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RILEVATO

che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione da parte del Tribunale dell’articolo 345 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per aver ritenuto inammissibile il motivo di appello con il quale, in via subordinata, l’appellante chiedeva l’applicazione della presunzione prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, qualificando tale richiesta “nuova domanda””.
considerato che:
il motivo e’ fondato;
ritiene il Collegio che non possa condividersi quanto affermato dal Tribunale di Lucca nella sentenza impugnata, secondo cui, in caso di responsabilita’ da sinistro stradale, “laddove in primo grado sia fatta valere la responsabilita’ colposa dell’altro conducente, in appello il danneggiato non puo’ far valere il suo concorso di colpa, trattandosi di una diversa prospettazione del titolo di responsabilita’, inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.”, evidenziando pure quel giudice che “nell’atto di citazione e per tutto il corso del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, infatti, nessun riferimento e’ stato fatto alla responsabilita’ paritaria, ne’ a quote di responsabilita’, ne’ specificamente all’articolo 2054 c.c., avendo la parte concluso per l’accertamento della responsabilita’ esclusiva dell’altro conducente”;
secondo, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, risalente nel tempo (Cass. 23/08/1978 n. 3990) e pure di recente ribadito, che questo Collegio condivide e fa proprio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito – che ha pure sul punto fatto riferimento a due isolati precedenti di legittimita’ (Cass. 29/07/2013, n. 18228 e Cass., ord., 22/09/2017, n. 22811) – “la domanda di accertamento della responsabilita’ del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario: deve escludersi dunque che gli appellanti abbiano introdotto una domanda nuova in sede al gravame e che la Corte sia incorsa in vizio di ultra petizione, giacche’ l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito di accoglimento parziale) dell’originaria domanda di affermazione della responsabilita’ esclusiva del convenuto”;
peraltro, sia pure in tema di responsabilita’ della P.A. in relazione ad un sinistro stradale determinato dalla presenza di una macchia d’olio sulla strada, ex articolo 2051 c.c., nell’ordinanza 19/07/2018, n. 19181, la Terza Sezione Civile della Cassazione, ha affermato, e tale principio, di portata generale, e’, ad avviso del Collegio, applicabile anche, a maggior ragione, nei caso all’esame, in cui si fa riferimento alla presunzione di pari responsabilita’ sancita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, che “b) questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che “il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresi’, in sede d’accertamento della responsabilita’, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell’autore del danno, si prende, per cio’ stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravita’ della colpa dell’uno va posta in correlazione con la gravita’ della colpa dell’altro, al fine di accertare l’entita’ dell’efficienza causale del fatto colposo del debitore dell’indennizzo.
Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato puo’ essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto da. quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilita’ d’ufficio non comporta altresi’ che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo” (cfr. ex multi Cass. 1687/1969, Cass. 2947/1973; Cass. 1274/1979; Cass. 564/2005; SU 13902/13);
c) sulla base di tali premesse, si desume che il vaglio della responsabilita’ concorsuale dl danneggiato puo’ essere affrontato anche d’ufficio dal giudice e che la relativa domanda non puo’ essere considerata nuova in appello”;
va pure precisato che in citazione l’attuale ricorrente aveva chiesto la condanna dei convenuti in solido ex articolo 2054 c.c., senza esclusione, quindi di quanto previsto da tale norma, comma 2;
alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio legittimita’, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato;
stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quate, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore imputo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorse; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato.

 

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