Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 settembre 2021| n. 34862.
Remissione del debito e la condotta costantemente regolare.
Ai fini della remissione del debito, la valutazione della “condotta costantemente regolare” che costituisce condizione per la concessione di essa, va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva negato il beneficio sulla base di un’informativa di reato senza specificare se l’episodio cui si riferiva fosse stato realizzato dopo la rimessione in libertà del condannato ovvero nel corso dell’esecuzione di misura alternativa).
Sentenza|20 settembre 2021| n. 34862. Remissione del debito e la condotta costantemente regolare
Data udienza 12 maggio 2021
Integrale
Tag – parola: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – REMISSIONE DEL DEBITO – Remissione del debito e la condotta costantemente regolare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa An – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG;
Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS), condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73 con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari in data 2 marzo 2004, riformata in appello e divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2009, avverso il provvedimento col quale, in data 7 ottobre 2020, lo stesso giudice aveva respinto l’istanza di remissione del debito relativo alla somma di Euro 392.108,63, dovuta per le spese processuali.
2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso il (OMISSIS) a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi:
– inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 e mancanza o mera apparenza della motivazione.
Ad avviso del ricorrente non e’ stata fatta retta applicazione della disposizione normativa citata quanto all’individuazione della condotta valutabile, giacche’, in caso di presenza di un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante tale periodo e non a quella mantenuta in liberta’ che va considerata solo ove tale detenzione non vi sia stata. E tuttavia la condotta negativamente valutata dal Magistrato di sorveglianza era costituita dalla asserita violazione della L. n. 1423 del 1956, articolo 9 di cui all’informativa di reato n. 28/45 del 31/08/2007, non solo collocata in un periodo diverso da quello della restrizione carceraria, contraddistinta dall’inappuntabile contegno serbato dal (OMISSIS), ma per di piu’ oggetto di una pronuncia di archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 12/04/2016.
Quanto, poi, alla dedotta capienza economica, il provvedimento non aveva considerato che il requisito della condizione disagiata ricorre non solo quando il soggetto versi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un considerevole squilibrio per il suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento delle piu’ elementari esigenze vitali, e che era necessario, pertanto, istituire una comparazione tra l’effettiva situazione economica dell’istante e l’entita’ del debito, assai considerevole, oggetto della richiesta di remissione. Comparazione del tutto pretermessa, essendosi esaurito lo sforzo argomentativo del provvedimento nel mero richiamo all’informativa della Guardia di Finanza da cui emergevano in favore del ricorrente possidenze immobiliari intestate alla moglie e la titolarita’ di tre automezzi, laddove dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza risultava che il possedimento immobiliare, ovvero la casa familiare, di esclusiva proprieta’ della moglie del (OMISSIS), era gravata per la quasi totalita’ del suo valore da ipoteca iscritta in favore dell’istituto bancario erogatore del finanziamento utilizzato per l’acquisto;
– violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di sorveglianza affermato una presunta disponibilita’ reddituale sulla base del titolo di reato oggetto di condanna, cosi’ incorrendo nella violazione del divieto di applicazione analogica in malam partem delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
1. Secondo la previsione del parametro normativo di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 l’accoglimento dell’istanza di remissione del debito presuppone la dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari: da un lato, lo stato di disagio economico che non consenta al condannato di assolvere le obbligazioni nascenti dalla condanna; dall’altro, il mantenimento di una condotta regolare.
1.1. Quanto al primo dei due presupposti, l’analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie del richiedente con riferimento al momento della presentazione dell’istanza ovvero a periodi di tempo ad essa cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 35925 del 26/11/2014, dep. 2015, Boccafusca, Rv. 264612), rapportate all’entita’ del debito, e la remissione puo’ essere accordata quando, nonostante il debitore non versi in stato di assoluta indigenza, l’adempimento dell’obbligo verso l’Erario lo esponga al rischio di uno squilibrio nel bilancio personale, tale da cagionare l’impossibilita’ di provvedere alle fondamentali esigenze di vita e da compromettere le possibilita’ di recupero e di reinserimento sociale dell’interessato (Sez. 1, n. 2932 del 3.06.1997, Akriche, Rv. 207774; Sez. 1, n. 14541 del 24.04.2006, Mangione, Rv. 233939; Sez 1., n. 5621 del 16.01.2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n. 3737 del 15.01.2009, Loiacono, Rv. 242534).
Si e’, inoltre, sostenuto che anche lo svolgimento da parte del condannato di un’attivita’ lavorativa retribuita non esclude che egli possa versare in uno stato di oggettiva difficolta’ a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa e che, nella valutazione della sussistenza del richiesto requisito, il giudice puo’ fare riferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente, purche’ accerti ed espliciti l’effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell’interessato (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, Di Giacomo, Rv. 252923 e, da ultimo, Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Corso, Rv. 275660), dovendo comunque escludersi che un tale riferimento possa essere inteso come “assunzione di obblighi del condannato ad opera di soggetti estranei al reato, in presenza di un dato normativo che pone in termini personali il requisito economico per la concessione della remissione del debito” (Sez. 1., n. 17937 dell’8/04/2010, Celli, n. m.).
E’ stato, inoltre, chiarito che il presupposto delle disagiate condizioni economiche deve confrontarsi con un criterio effettivo e concreto di incapienza reddituale, senza potersi inferire una disponibilita’ economica in via presuntiva dalla condanna per determinati reati sia per il divieto di applicazione analogica “in malam partem” dei criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per i non abbienti (Sez. 1, n. 16901 del 08/04/2010, Grizzaffi, Rv. 247583; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253980), sia perche’ la redditualita’ illecita va ancorata a dati concreti o comunque ad accertamenti definitivi da cui risulti, ancorche’ approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotte illecite effettivamente tenute.
1.2. Il requisito della condotta regolare va, poi, diversamente verificato, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6 distingue espressamente l’ipotesi in cui l’interessato non e’ stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono (comma 1) e quella in cui l’interessato e’ stato invece detenuto o internato per il titolo di riferimento (comma 2). Se il soggetto, dunque, abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltanto mediante restrizione in carcere, deve considerarsi il comportamento tenuto durante l’espiazione in “istituto” rapportato ai parametri di cui all’articolo 30 ter, comma 8, dell’ordinamento penitenziario; se, invece, non sia stato ristretto si deve procedere alla valutazione della condotta tenuta “in liberta’”; qualora poi avesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alla detenzione, l’analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, De Scisciolo, Rv. 260541; Sez. 1, n. 35922 del 26/11/2014, Salamone, Rv. 264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292; Sez. 1, n. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, n. 14663 del 18/03/2008, Nistico’, Rv. 239909).
In entrambe le ipotesi la valutazione della condotta va temporalmente delimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena e’ rimasta condizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo, Rv. 252576), tanto essendo “funzionale alla necessaria correlazione del beneficio al processo cui le spese ineriscono e, quindi, alla durata di esecuzione della pena inflitta ovvero al tempo in cui essa e’ rimasta sospesa sub condicione, in tal modo evitandosi sperequati criteri di valutazione a seconda che l’esecuzione abbia o meno avuto luogo, con dilatazione tendenzialmente illimitata del requisito della regolare condotta in liberta’” (Rv. 260541 citata).
2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il provvedimento impugnato non ha fatto corretta interpretazione ed esatta applicazione, in quanto, senza nemmeno dar conto dell’ambito temporale di espiazione della condanna e pur dando implicitamente per scontata la detenzione del condannato in esecuzione della pena subita per effetto del titolo di riferimento, ha completamente prescisso dalla valutazione della condotta tenuta durante la detenzione; ha impropriamente evocato il principio per il quale per condotta costantemente regolare deve essere intesa non solo quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno, senza nemmeno precisare se il valorizzato episodio negativo fosse stato realizzato dopo la rimessione in liberta’ ovvero nel corso dell’esecuzione di misura alternativa; si e’ limitato a richiamare l’informativa di reato senza procedere ad autonoma ponderazione e valutazione della violazione segnalata; ha erroneamente ritenuto che l’intervenuta pronuncia di archiviazione fosse relativa a fatto diverso, disattendendo i puntuali contrari riscontri documentali offerti dalla difesa; ha negato la sussistenza delle disagiate condizioni economiche, non solo evocando inapplicabili presunzioni correlate alla tipologia di reato per cui e’ intervenuta condanna, ma operando un laconico quanto tautologico richiamo alla nota della Guardia di finanza in atti, senza procedere ad una effettiva e reale verifica della capienza economica dell’interessato e omettendo qualsivoglia confronto dialettico con le deduzioni difensive e soprattutto con la ricca produzione documentale offerta in valutazione.
3. Alla luce delle esposte riflessioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Bari, che procedera’ a nuovo giudizio uniformandosi ai superiori principi e rendendo effettiva motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bari.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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