Revocazione di sentenza e documento nuovo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 ottobre 2021| n. 28386.

Revocazione di sentenza e documento nuovo.

La domanda con la quale l’attore, premettendo l’esistenza di una sentenza passata in giudicato sulla medesima azione, ne denunci l’erroneità e l’ingiustizia per ragioni non idonee a consentire l’impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pronuncia, si traduce in un’istanza di accertamento negativo della validità di quella sentenza non prevista dall’ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Ordinanza|15 ottobre 2021| n. 28386. Revocazione di sentenza e documento nuovo

Data udienza 9 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Imposte dirette – Iva – Revocazione di sentenza ex art. 395 comma 3 cpc – Documento nuovo – Presupposti – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10687/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS) sdf, (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9102/32/14, depositata il 17 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

Revocazione di sentenza e documento nuovo

RILEVATO

che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) sdf, (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, avverso la sentenza n. 6743/19/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso per revocazione della sentenza in data 28 novembre 2011 che a sua volta ne aveva respinto i ricorsi contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.
La CTR osservava in particolare che non sussisteva il vizio di ultrapetizione dedotto e che gli ulteriori motivi dedotti non rientravano nel paradigma impugnatorio di cui all’articolo 395 c.p.c..
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo unico articolato in plurime sotto censure.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

 

Revocazione di sentenza e documento nuovo

CONSIDERATO

che:

Con l’unico articolato motivo dedotto i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per plurime violazioni di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 5, 55, 163, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 41, 41 bis, articolo 2697 c.c., articolo 2476 c.c., comma 7, articolo 2497, c.c., Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14) e correlativi vizi motivazionali, poiche’ la CTR ha respinto il suo appello contro la sentenza della CTP di Napoli che a sua volta aveva respinto il loro ricorso per revocazione della sentenza della medesima CTP n. 601/18/11, depositata in data 28 novembre 2011, non piu’ appellabile.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
In buona sostanza, le critiche alla sentenza impugnata – cosi’ come, per quello che e’ dato comprendere, le ragioni dell’originario ricorso per revocazione sulla quale si e’ espressa la sentenza appellata avanti alla CTR campana – sono mere riproposizioni delle ragioni di merito, fattuali e giuridiche, fondanti la prima sentenza della CTP napoletana e percio’ all’evidenza risultano improponibili quali motivi di ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28452 del 15/12/2020, Rv. 659995 – 01) e prima ancora quali motivi di revocazione, non avendone le caratteristiche paradigmatiche di cui all’articolo 395 c.p.c..
Peraltro va rilevato che la sentenza di primo grado oggetto del ricorso per revocazione, pacificamente non piu’ appellabile, in base alla previsione di cui all’articolo 396 c.p.c., comma 1, e’ astrattamente- revocabile esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 395 cod. cit., nn. 1, 2, 3, 6.
Orbene, l’unico profilo di censura che – parrebbe – sussumibile in una di queste ipotesi di revocazione c.d. “straordinaria” ed in particolare quella di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 3, ossia la “scoperta” di un documento successivo alla sentenza di primo grado suddetta (v. le pag. 9 e 11 del ricorso), dal giudice tributario di appello, in conferma della relativa statuizione della sentenza appellata, con giudizio di merito insindacabile in questa sede (in tal senso, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592876 – 01), e’ stato ritenuto privo delle caratteristiche di “sopravvenienza” e soprattutto di “decisivita’” che i ricorrenti le attribuiscono.

 

Revocazione di sentenza e documento nuovo

Peraltro questo specifico punto decisionale non e’ aggredibile sul piano del vizio motivazionale, stante la preclusione sancita dall’articolo 348 ter c.p.c., pacifico che sul punto stesso vi e’ “doppia conforme” nei due gradi di merito.
E piu’ in generale va altresi’ dato seguito al risalente, ma pienamente condivisibile, indirizzo ermeneutico secondo il quale ” La domanda con la quale l’attore, premettendo l’esistenza di una sentenza passata in giudicato sulla medesima Azione, ne denunci l’erroneita e l’ingiustizia, per ragioni non idonee a consentire l’impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova diversa pronuncia, si traduce in una istanza di accertamento negativo della validita di quella sentenza, non prevista dall’ordinamento, e, pertanto, prima che infondata nel merito, in relazione all’eventuale eccezione di giudicato esterno che venga sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilita, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6499 del 13/12/1979, Rv. 403239 – 01).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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