Registrazione prova se non contestata e con parte in causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 dicembre 2024| n. 30977.

Registrazione prova solo se non contestata e con parte in causa

Massima: In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.

 

Ordinanza|3 dicembre 2024| n. 30977. Registrazione prova solo se non contestata e con parte in causa

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Tag/parola chiave: Prova civile – Documentale (prova) – Riproduzioni meccaniche – Magnetofono (registrazioni) prova civile – Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica – Efficacia probatoria – Condizioni – Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa – Sussistenza.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. SIMONE Roberto – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27403/2021 R.G. proposto da:

Ma.An., rappresentata e difesa dall’avvocato PA.PE. e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Ne.Ca., in via Tu.N.. Pec: Pe.Pa.

-ricorrente-

contro

Co.Ni.

–intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 636/2021 depositata il 26/3/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI.

Registrazione prova solo se non contestata e con parte in causa

Rilevato che:

Co.Ni., in qualità di proprietaria e locatrice di un immobile sito in Monopoli alla Contrada Impalata, intimò sfratto per morosità alla conduttrice Ma.An. che lo conduceva in locazione ad uso abitativo.

Nelle more del giudizio la conduttrice, in data 30/11/2014, rilasciò l’immobile, restando però morosa, secondo l’assunto dell’intimante, della somma complessiva di Euro 1.035,30 (Euro 604 per canoni di locazione dei mesi settembre-novembre 2014 ed Euro 430,50 per oneri di smaltimento rifiuti per gli anni 2011 e 2012 ed energia elettrica).

La Ma.An. si costituì in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda di sfratto per morosità, accertarsi l’avvenuto rilascio dell’immobile, e in via riconvenzionale, accogliersi la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice Co.Ni., con condanna ai danni.

Il Tribunale di Bari, mutato il rito, con sentenza n. 2709/2016, dichiarò cessata la materia del contendere quanto al rilascio dell’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato inter partes, accolse la domanda principale, dichiarando l’inadempimento del conduttore agli obblighi assunti con il contratto e lo condannò al pagamento, in favore dell’attore, della somma complessiva di Euro 604,80 oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo; infine rigettò la domanda riconvenzionale compensando in parte le spese e ponendo la residua quota dei 2/3 a carico della conduttrice.

La Ma.An. propose appello e, con sentenza n. 636 pubblicata in data 26/3/2021, la Corte d’Appello di Bari, per quanto ancora di interesse:

1) ha rigettato il motivo di appello con il quale la conduttrice aveva lamentato la mancata valutazione delle prove dedotte, con particolare riferimento ad una registrazione DVD asseritamente contenente la confessione del marito della Co.Ni. (proprietaria-locatrice), di aver chiuso l’acqua (di non meglio identificati appartamenti) “per essere pagato”. Ritenne, a tal proposito, che la registrazione non potesse costituire fonte di prova perché afferente ad una conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e quindi tra persone non parti in causa, invocando sul punto il principio di diritto affermato da Cass., 1/3/2017 n. 5259;

2) ha condannato l’appellante soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 915,00, oltre rimborso, Iva e CPA, calcolate sul valore minimo dello scaglione fino ad Euro 5.200,00.

Avverso la sentenza Ma.An. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Co.Ni. resta intimata.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.

Registrazione prova solo se non contestata e con parte in causa

Considerato che:

Con il primo motivo – violazione del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver imputato spese di lite in violazione delle tariffe professionali – lamenta che la Corte d’Appello ha errato nel liquidare le spese sulla base dello scaglione fino ad Euro 5.200 quando, avendo la causa il valore di Euro 403,20, lo scaglione da prendere a riferimento era quello del valore fino ad Euro 1100.

Il motivo è manifestamente inammissibile e gradatamente privo di fondamento.

Infatti, sotto il primo aspetto, il ricorrente omette qualsiasi attività argomentativa in ordine alle ragioni per le quali il valore della causa non sarebbe stato collocabile nello scaglione fino ad Euro 5.200, ma nello scaglione fino ad Euro 1.100. Non svolge, infatti, alcuna argomentazione che consenta di illustrare i criteri utilizzati per calcolare il valore della controversia, collocandola nello scaglione fino ad Euro 1.100, né dà alcuna spiegazione del perché il valore della causa sarebbe stato, come asserito, di Euro 403,20.

Il motivo, comunque, ove fosse valutato nel merito con riferimento a quanto esposto sullo svolgimento del giudizio, sarebbe anche manifestamente infondato. È sufficiente rilevare, a tal proposito, da un lato, che, rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, il valore sarebbe stato commisurato alla somma dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto e quindi ad un valore maggiore di quanto asserito nel ricorso; in secondo luogo, che sarebbe stato necessario considerare anche l’incidenza – sul valore della controversia – delle domande riconvenzionali proposte dallo stesso ricorrente, e cioè la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la domanda di risarcimento del danno per una somma non determinata.

Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. – si lamenta che erroneamente la corte del gravame ha omesso di valutare, ai fini probatori, la registrazione audio video contenente l’esplicita confessione del marito della locatrice di “aver chiuso l’acqua” in una conversazione con gli “inquilini”.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza ha applicato il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass., VI-3, 1/3/2017 n. 5259) secondo cui “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa”.

Nel caso di specie la stessa ricorrente già appellante ha riferito che l’autore della affermazione-confessione non era una delle parti in causa ma il marito della proprietaria, sicché correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la registrazione non possa costituire fonte di prova. La deduzione prospettata dalla ricorrente secondo cui il riferimento alla parola “inquilini”, menzionata dal dichiarante nell’ambito della registrazione audio e video, varrebbe ad identificare la Ma.An., così da rendere invero pertinente il richiamato principio di diritto ed utilizzabile la dichiarazione come prova, costituisce precisazione esegetica della parola “inquilini” svolta in modo assertorio e non rapportata in alcun modo all’attività di indicazione e descrizione della produzione della registrazione, effettuata nel primo grado del giudizio di merito.

Registrazione prova solo se non contestata e con parte in causa

Alla inammissibilità dei due motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non è d’uopo provvedere sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimata.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 27 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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