Quando si ha causa inscindibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1654.

Quando si ha causa inscindibile

Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu parti, affinché la sentenza medesima non sia “inutiliter data”; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.

Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1654. Quando si ha causa inscindibile

Data udienza 14 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Cartella di pagamento – Estratto di ruolo – Opposizione – Presupposti – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 36057 del 2022 – Giudizio di legittimità – Articolo 83 cpc – Procura ad litem – Legge 141 del 1997 – Specialità della procura – Articoli 159 e 365 cpc – Criteri – Articolo 1367 cc – Regolamentazione delle spese di lite – Decreto ministeriale 55 del 2014 – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 22492/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla via della (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore VALLE Cristiano.

Quando si ha causa inscindibile

RILEVATO IN FATTO

Che:
(OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull’omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimita’ della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto e’ rivolto il ricorso, e’ rimasta intimata;
la causa, chiamata per l’adunanza camerale del di 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022 e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla procura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare;
la causa e’ stata, quindi, nuovamente chiamata per l’adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, (OMISSIS), per questa sede di legittimita’, in favore dell’avvocato (OMISSIS), e’ da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore:
“A seguito della riforma dell’articolo 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialita’ della procura, richiesto dall’articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), e’ integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, e’ in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa si’ che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purche’ da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilita’ al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 c.c. e dall’articolo 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volonta’ che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”;
il ricorso non risulta notificato a Roma Capitale;
nella specie, tuttavia, vertendo l’impugnazione soltanto sulla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene il Collegio che non debba farsi luogo a integrazione del contraddittorio, secondo il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 01354 del 06/06/1962 Rv. 252186 – 01): “Si ha causa inscindibile ogni qualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di piu’ parti, affinche’ la sentenza medesima non sia inutiliter data. Pertanto quando tra due delle piu’ parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti in relazione alla posizione rispettiva che le stesse hanno assunto nel giudizio medesimo e pienamente possibile la scissione e non e’, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione”;
l’unico motivo di ricorso afferma, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonche’ dell’articolo 91 c.p.c.;
il ricorso si incentra sulla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto Euro 343,00 di cui Euro 43,00 per spese, in relazione al giudizio dinanzi al Giudice di Pace ed Euro 591,50, di cui Euro 91,50 per spese, per la fase di appello;
il ricorso e’ fondato.

Quando si ha causa inscindibile

nella specie, tenuto conto delle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. (Giustizia) n. 55 del 2014, come modificate con Decreto Ministeriale n. (Giustizia) n. 37 del 8/03/2018, al ricorrente avrebbero dovuto essere liquidate, pur operando la riduzione massima del cinquanta per cento (50%) le seguenti somme: per il primo grado Euro 113 + Euro 120 + Euro 203 = Euro 436,00; per il secondo grado Euro 203 + Euro 203 + Euro 405 = Euro 811,00;
il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, resa il 22/01/2019 e quindi nella piena vigenza del soprarichiamato aggiornamento degli importi, intervenuto circa dieci mesi prima, ha, viceversa, e come gia’ scritto, liquidato, a titolo di onorari, Euro 300,00 per il primo grado ed Euro 500,50 per la fase di appello, cosicche’ sono stati violati anche i soli minimi tariffari;
il Tribunale di Roma, al contrario di quanto accaduto in altre fattispecie simili (Cass. n. 35270 del 18/11/2021 e in precedenza, con massima specifica, Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 – 01), non ha in alcun modo motivato sulla ragione della liquidazione al di sotto dei minimi;
la giurisprudenza di questa Corte e’ ferma del ritenere che (Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 – 01) “In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non puo’ formare oggetto di sindacato in sede di legittimita’”;
nel caso di specie, come gia’ evidenziato, lo scostamento dai minimi tariffari, pur se dimidiati, non e’ stato attinto dalla motivazione del Tribunale di Roma;
il ricorso e’, pertanto, accolto e la causa, in quanto sono necessari accertamenti e apprezzamenti di fatto sull’attivita’ professionale espletata, e’ rinviata per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterra’ a quanto in questa sede statuito e provvedera’, inoltre, alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimita’.

Quando si ha causa inscindibile

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

 

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