Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17570.

La massima estrapolata:

Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’inammissibilità del motivo con cui si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., senza confutare il percorso motivazionale con cui il giudice di merito aveva ricondotto le modifiche delle provvigioni all’alveo delle rinunzie, ma asserendone semplicemente la nullità in quanto frutto di atti unilaterali del preponente).

Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17570

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Contratto di agenzia – Provvigioni – Modifiche da parte del preponente – Accettazione da parte dell’agente – Richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado – Carenza di interesse per restituzione sopravvenuta – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4079-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.R.L. – gia’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4971/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2015 R.G.N. 9216/2009.

RILEVATO

CHE:
1. il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della comunicazione in data 10.12.2003 con la quale (OMISSIS) aveva rinunciato a parte del preavviso spettantegli a seguito del recesso comunicato dalla proponente, il 29.9.2003, per cessazione della gestione diretta dell’attivita’ commerciale e riteneva illegittime le variazioni unilaterali delle provvigioni operate in un contratto connotato da posizione di predominanza del soggetto preponente, liquidando le maggiori provvigioni e riconoscendo l’indennita’ di incasso in favore dell’agente;
2. la Corte d’appello capitolina, con sentenza del 12.6.2015, accoglieva parzialmente il gravame della societa’ ed, in riforma dell’impugnata decisione, condannava l’appellante a corrispondere a (OMISSIS) la minor somma di Euro 1.938,20 a titolo di provvigioni dovute per l’ordine effettuato dalla (OMISSIS), per il periodo novembre – dicembre 2000, e di Euro 60.350,70 a titolo di indennita’ di recesso ex articolo 1751 c.c., oltre accessori di legge;
3. la Corte distrettuale riteneva che i primi due motivi, relativi ai capitoli di prova ed all’assunta erronea valutazione di ammissibilita’ degli stessi, fossero infondati;
3.1. che, quanto al terzo motivo di gravame, relativo alle differenze provvigionali liquidate, le variazioni in riduzione delle provvigioni non erano state espressamente impugnate dall’agente nei modi e termini di cui all’articolo 2113 c.c. e che quest’ultimo, a fronte delle operate riduzioni, non si era avvalso della facolta’ di recesso accordatagli dalla contrattazione collettiva, sicche’ il motivo di impugnazione era fondato; analogamente fondato era ritenuto il sesto motivo, una volta escluso che la rinuncia al preavviso da parte del (OMISSIS) fosse stata ottenuta con raggiro o false prospettazioni e che il comportamento della societa’ fosse stato contrario ai doveri di correttezza e buona fede;
3.2. anche il quarto motivo era accolto sul rilievo che l’attivita’ svolta in concreto dall’agente era stata diversa da quella di incasso, essendosi concretata in quella di esazione presso clienti insolventi, cui conseguiva che l’indennita’ reclamata non era dovuta, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale; il quinto motivo era accolto per avere l’agente ridotto la domanda di differenze provvigionali ad Euro 1938,20, gia’ detratta la somma di Euro 279,90 corrisposta dalla preponente;
3.3. il settimo motivo, relativo alla determinazione dell’indennita’ ex articolo 1751 c.c., era ritenuto fondato solo quanto alla mancata detrazione del percepito: in particolare, la censura di illegittimita’ del criterio di valutazione ex post era reputata destituita di giuridico fondamento, essendo la normativa da interpretare in conformita’ agli orientamenti espressi dalla CGUE nel senso dell’inderogabilita’ della stessa a svantaggio dell’agente, con la conseguenza che l’importo determinato dal giudice ai sensi della disciplina legale doveva prevalere su quello inferiore in applicazione delle regole pattizie individuali o collettive; ulteriore corollario era che doveva essere valorizzato il criterio dell’equita’, che tenesse conto delle circostanze del caso concreto ed, in particolare, delle provvigioni perse dall’agente, in conformita’ al quale poteva essere confermata la quantificazione effettuata dal giudice di primo grado, in considerazione delle circostanze del caso concreto e non in via generale ed astratta; correttamente nel pacchetto clienti del (OMISSIS) utile ai fini dell’articolo 1751 c.c. era stato considerato anche quello dei clienti affiliati alle cooperative farmaceutiche, riguardante nuovi 440 clienti dal 1997 al 2003, attraverso i quali l’agente aveva prodotto un fatturato significativo, avuto riguardo al volume delle provvigioni percepite;
3.4. la Corte capitolina, alla stregua di una compiuta valutazione delle risultanze di causa, riteneva che la clientela apportata dall’agente era stabilmente acquisita all’azienda e che cio’ determinava il notevole vantaggio economico per la preponente, con stabilita’ dei risultati anche dopo la cessazione del mandato; avuto riguardo al criterio dell’importo massimo dell’indennita’ ex articolo 1751 c.c., comma 3, come risultante dalla somma del fatturato dell’ultimo quinquennio, l’importo dovuto era quantificato in Euro 72.876,22, dal quale era detratto quello di Euro 12525,52 a titolo di indennita’ di fine rapporto gia’ pacificamente percepito, con una differenza pari ad Euro 60.350,70;
4. di tale decisione domanda la cassazione il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la societa’, che propone ricorso incidentale fondato su tre motivi, rispetto ai quali ha apprestato difese il (OMISSIS) con controricorso;
5. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis. 1 c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

1. con il primo motivo, il (OMISSIS) deduce la nullita’ parziale della sentenza per violazione degli articoli 434 e 342 c.p.c. in combinato disposto tra loro ed il difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia di cui le parti hanno discusso, adducendo che, a fronte dell’affermazione, argomentata, del Tribunale circa la mancata osservanza, da parte della preponente degli obblighi di (il protezione e della correlativa soggezione dell’agente ad una disciplina improntata a principi di tutela della parte contrattuale debole, la prospettazione difensiva dalla societa’ aveva fatto riferimento alla libera accettazione delle modifiche unilateralmente da essa proposte da parte dell’agente, cio’ che asseritamente non era sufficiente a motivare l’impugnazione del ragionamento del primo giudice, ritenuto erroneo dalla Corte distrettuale;
2. con il secondo motivo, il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2113 c.c., in relazione anche agli articoli 1175, 1375, 1346 e 1418 c.c., nonche’ degli articoli 1362 c.c. e ss e dell’AEC 26.2.2002, in relazione alla nullita’ delle variazioni provvigionali, assumendo che non si tratterebbe nella specie ne’ di rinunce ne’ di transazioni poste in essere con riguardo a pattuizioni sulla misura delle provvigioni, per essere estranee al relativo contenuto gli elementi caratterizzanti tali istituti, ed applicandosi all’agenzia principi di protezione, buona fede e correttezza contrattuale, operanti per i rapporti di subordinazione; sostiene, poi, la nullita’, per indeterminatezza dell’oggetto, di clausola del contratto di agenzia che attribuisca al preponente l’illimitata facolta’, col solo onere di preavviso, di modificare unilateralmente le tariffe provvisionali;
3. il terzo motivo e’ incentrato sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1751 c.c., sul rilievo che la Corte capitolina ha quantificato l’indennita’, riconosciuta correttamente nel massimo edittale (12 mensilita’), senza tenere conto delle maggiori provvigioni dovute all’agente a fronte della declaratoria di nullita’ delle variazioni provvigionali;
4. il primo motivo, genericamente prospettato, e’ da disattendere, in quanto la correlazione tra motivo di censura e decisum del primo giudice sussiste, e’ coerente e non si pone in contrasto con i principi reiteratamente affermati sulla specifica questione da questa Corte, secondo cui “l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 30.5.2018 n. 13535, in conformita’ a quanto affermato da Cass., s. u. 16.11.2017 n. 27199 ed ulteriori succ. conformi);
5. quanto al secondo motivo, il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’ (tra le altre, v. Cass. 15.1.2015 n. 635);
5.1. nella specie il ricorrente principale si limita ad affermare che le modifiche provvigionali erano atti unilaterali della societa’ e non dell’agente, ma il rilievo e’ inidoneo a confutare la ricostruzione della volonta’ delle parti effettuata dalla Corte distrettuale ed il motivo e’ infondato, perche’ la sussunzione nel concetto di rinunzia non impugnata e’ avvenuta sulla base di un valido percorso motivazionale, corretto in diritto, che ha valorizzato il comportamento consapevole dell’agente; questi aveva, infatti, accettato, come evidenziato nella sentenza impugnata, la possibilita’ di modifiche del sistema provvigionale, senza che tale volonta’ fosse risultata inficiata da alcun vizio del consenso ed al riguardo il giudice di secondo grado ha evidenziato che la lettera d’impugnativa del 10.5.2004 atteneva alla rinuncia al preavviso, non essendo stata contestata, se non incidentalmente, la indicata riduzione del compenso provvigionale; peraltro, la volonta’ abdicativa e’ stata coerentemente desunta anche dalla circostanza che l’articolo 2 degli AEC 2002 prevedeva il preavviso della comunicazione di modifica della provvigione salvo accordo scritto fra le parti per una diversa decorrenza, accordo che nella specie e’ stato ritenuto esistente tra le parti, con immediata decorrenza della variazione concordata, per non essersi l’agente neanche avvalso della facolta’ di recesso accordatagli dalla contrattazione collettiva, cio’ che e’ stato ritenuto integrare ulteriore circostanza che deponeva per la sussistenza di inequivoca volonta’ di accettazione della variazione intervenuta;
5.2. anche sulla asserita impugnazione della riduzione unilaterale i rilievi appaiono inammissibili, perche’ attengono alla interpretazione della lettera del 10.5.2004, non sindacabile nella presente sede attraverso la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione della volonta’ espressa dalla parte;
5.3. ogni altra censura e’ connotata da novita’ della relativa proposizione e dalla mancanza di specificita’ del motivo, nel quale non risultano trascritte le clausole asseritamente affette da nullita’;
6. il terzo motivo e’, all’evidenza, connesso al precedente, e pertanto risulta assorbito per effetto del mancato accoglimento della censura di cui al secondo motivo;

RICORSO INCIDENTALE:

7. con il primo motivo, la societa’ preponente, ricorrente incidentale, si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme liquidate al (OMISSIS) dalla sentenza primo grado, domanda formulata dalla societa’ in sede di appello in epoca successiva all’intervenuto pagamento; adduce di avere corrisposto al (OMISSIS) la complessiva somma di Euro 278.722,29 e che la relativa documentazione sia stata prodotta unitamente all’istanza del 29.4.2014, depositata all’udienza del 6.5.2014;
8. con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 421 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 244 c.p.c., per avere il giudice sopperito alla carenza probatoria di parte attrice ammettendo capitoli di prova inammissibili perche generici e valutativi;
9. con il terzo motivo, ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1751 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto all’agente l’indennita’ ivi prevista in assenza dei prescritti requisiti;
10. la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, sulla quale verte il primo motivo, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’ percio’ ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte puo’ alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia da’ luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (cosi’, da ultimo, Cass. 21.11.2019 n. 30435; Cass. 24.5.2019 n. 14253);
10.1. in disparte il rilievo che, secondo quanto statuito da questa Corte, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve ritenersi preclusa ove formulata nelle “note conclusionali” (Cass. 30.1.2018 n. 2292), la societa’, ha proceduto a depositare in cancelleria documenti relativi a procedimento monitorio per la restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, instaurato da essa societa’ dinanzi allo stesso Tribunale, all’esito del quale e’ stato emesso decreto ingiuntivo – unitamente all’atto di precetto munito di esecutorieta’ -, opposto tardivamente dal (OMISSIS), e sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione, con la quale il relativo ricorso e’ stato rigettato; tale documentazione, con l’accluso elenco, risulta essere stata ritualmente notificata al (OMISSIS);
10.2. alla stregua di quanto consentito dall’articolo 372 c.p.c. in relazione al deposito di documenti riguardanti l’ammissibilita’ del ricorso, deve osservarsi che la societa’ ha gia’ conseguito la restituzione delle somme anche nella presente controversia richieste, e pertanto e’ venuto meno l’interesse che sostiene la relativa domanda oggetto del primo motivo di ricorso incidentale, con conseguente inammissibilita’ dello stesso;
11. il secondo motivo e’ inammissibile, perche non si trascrivono i capi di prova richiamati nella censura; e’, poi, anche infondato, perche’ la Corte ha ben specificato che, a fronte della mancata riformulazione dei capi di prova ritenuti sovrabbondanti anche per effetto di valutazioni non demandabili a testi, che dovevano essere espunte a cura della parte, il giudice si era limitato a procedere a tale espunzione senza in alcun modo sopperire a carenze di specificita’ e rilevanza dell’articolazione probatoria, recuperando gli originari capitoli articolati nel ricorso con le necessarie esclusioni;
12. con riferimento al terzo motivo, non si contesta il criterio di valutazione seguito in sede di determinazione dell’indennita’ con affermazioni che evidenzino l’applicazione di criteri erronei in diritto, ma si censura la valutazione della prova, rimessa all’insindacabile giudizio del giudice del merito, come agevolmente evincibile dal riferimento nel motivo alle prove documentali e testimoniali: il motivo e’ pertanto inammissibile;
13. in conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale;
14. per la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimita’, sono integralmente compensate tra le parti;
15. sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sia per il ricorrente principale che per la societa’, ricorrente incidentale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002 articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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