Quando il principio della prevenzione si applica

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6913.

La massima estrapolata:

Il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex articolo 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c.

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6913

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10404-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3214/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui in rilievo puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Roma, rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) e quello incidentale di (OMISSIS), confermo’ la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal (OMISSIS), aveva condannato il convenuto alla demolizione di un muro di contenimento di un terrapieno artificiale, qualificato costruzione, realizzato in parte oltre il confine, ordinandone l’arretramento di 40 cm., mentre l’appellante aveva chiesto l’arretramento del manufatto fino al limite di 5 m.;
ritenuto che avverso la decisione d’appello (OMISSIS) ricorre con quattro motivi e che (OMISSIS) resiste con controricorso, in seno al quale sviluppa ricorso incidentale, sulla base di unitaria, articolata censura;
ritenuto che il ricorrente controdeduce al ricorso incidentale con proprio controricorso, con il quale, preliminarmente solleva eccezione di tardivita’ del primo;
ritento che con i primi due motivi, fra loro correlati, il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 delle norme di attuazione del piano di lottizzazione convenzionata del Comune di (OMISSIS), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, prospettando che:
– non era dubbia l’applicabilita’, non controversa, del predetto articolo 5;
– l’interpretazione fornita dalla Corte locale conduceva all’irragionevole risultato, contro la lettera della norma, di sottoporre al vincolo di cui al predetto articolo 5 solo i confini interni alla zona lottizzata, ma non quelli esterni alla lottizzazione e che ne segnavano il perimetro, a dispetto della disposizione, la quale faceva riferimento alla distanza minima di 5 m. “dai confini” e non “dal confine”, come aveva riportato la sentenza;
considerato che la prospettazione censuratoria di cui ai primi due motivi non e’ fondata, valendo il principio di diritto di cui appresso:
– l’interpretazione prescelta dalla Corte locale e’ conforme allo scopo della disposizione locale, diretta a regolamentare le distanze tra fabbricati all’interno del comparto lottizzato, con la conseguenza che solo per la edificazione all’interno del lotto la disposizione assume il valore di legge vincolante;
– devesi escludere che una siffatta lettura procuri ricadute irragionevoli, per il fatto di sottrarre al regime valevole all’interno del lotto, le distanze con le proprieta’ esterne al medesimo, le quali restano, pertanto, soggette alla normativa generale locale o codicistica, non diretta a regolare le distanze fra edifici all’interno dell’area lottizzata, non essendovi ragione di sottoporre i rapporti di vicinato esterni al lotto al regime che non gli e’ proprio, il quale costituisce legge speciale solo per coloro che edificano all’interno della zona la cui lottizzazione risulta essere stata approvata dall’ente comunale;
– la determinazione della distanza tra fabbricati, in deroga alla previsione generale locale, o del codice civile, infatti, costituisce, unitamente a ogni altra prescrizione urbanistico-edilizia, sulla base delle valutazioni amministrative in ordine all’impatto antropico, il regime particolare e speciale assegnato a quella specifica lottizzazione;
ritenuto che con il terzo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, affermandosi che:
– “il principio della prevenzione non trova applicazione in tema di distanza minima dal confine prevista dalle norme dei regolamenti locali, le quali – escludendo qualsiasi possibilita’ di scelta diversa comportano una deroga al principio della prevenzione”;
considerato che la doglianza e’ inammissibile, non constando dalla esposizione di cui alla sentenza d’appello che la questione sia stata posta a quel giudice, ne’ il ricorrente ha specificamente dedotto il contrario;
che, in disparte, non puo’ non osservarsi come l’asserto, a dispetto della sua stentorieta’, non trova conforto nell’orientamento delle S.U., le quali hanno precisato che il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex articolo 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c. (sent. n. 10318, 19/5/2016, Rv. 639677);
ritenuto che con il quarto motivo il ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, poiche’:
– la Corte d’appello aveva dichiarato “ultra petita l’inapplicabilita’ al caso di specie dell’articolo 5 delle norme di attuazione del piano di lottizzazione”, nonostante non fosse controversa l’applicazione della norma in discorso “anche rispetto ai confini esterni alla lottizzazione stessa”;
considerato che la critica e’ manifestamente infondata: lungi dall’aver statuito in ultrapetizione la sentenza ha, ben diversamente, come era suo compito, sussunto la fattispecie concreta nella previsione normativa regolante la materia;
ritenuto che con il quinto motivo, il (OMISSIS) deduce “omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, sostenendo che:
– la sentenza non aveva esaminato “le ulteriori richieste conclusive dell’appellante relative alle domande di ripristino dello stato dei luoghi, di eliminazione della servitu’ inspicere et prospicere, del danno da impatto ambientale costituito dalla ripetuta costruzione per cui si procede e dei gravi danni conseguenti al mutato regime delle acque”;
considerato che, a parte ogni altra considerazione, trattasi di motivo manifestamente destituito di giuridico fondamento, stante che le invocate statuizioni risultano dipendere dall’accoglimento della prospettazione principale, in base alla quale la distanza disciplinante gli stacchi tra i fabbricati posti all’interno del lotto avrebbe dovuto regolare anche lo stacco tra gli edifici del lotto e il confine delle proprieta’ esterne al medesimo;
considerata la tempestivita’ del ricorso incidentale, consegnato per la notifica postale il 27/5/2015;
ritenuto che con l’unico motivo, nel quale si sostanzia lo stesso, vengono evidenziati, quali plurimi fatti decisivi e controversi dei quali era stato omesso l’esame quanto appresso:
a) era stato sostituito il giudice istruttore all’udienza di precisazione delle conclusioni in assenza di provvedimenti e in violazione del “principio d’immutabilita’ del giudice istruttore” e cio’ era stato evidenziato con il primo motivo dell’appello incidentale;
b) la sentenza aveva accettato per prassi e comune esperienza, tenuto conto dell’esiguita’ dello sconfinamento, una media di 40 cm., siccome proposta dal CTU;
c) non si era tenuto conto della “Istruzione per il rilevamento particellare predisposta dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali approvata con decreto ministeriale del 20.1.1953”, nonche’ della circolare “del Ministero delle Finanze 1970 “formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuove istruzioni di servizio”;
considerato che la doglianza e’ nel suo insieme manifestamente destituita di giuridico fondamento:
– quanto all’osservazione sub b), e’ evidente che trattasi di valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimita’;
– quanto a quella sub. c), la sentenza non aveva alcun obbligo di prendere in esame le disposizioni sopra evocate, aventi finalita’ di settore, limitata al regolamento del catasto;
– quanto a quella sub a) (peraltro, a seguire la prospettazione, si tratterebbe di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e non gia’ di omesso esame ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), la tesi e’ palesemente infondata: la sostituzione, formalmente disposta, si era resa necessaria per il trasferimento del giudice (circostanza, puntualmente evidenziata nel controricorso del (OMISSIS)), comunque non sussiste l’invocato principio dell’immutabilita’ del giudice istruttore, infine (ed e’ cio’ che rileva) la sentenza era stata redatta dallo stesso giudice davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni;
considerato che in ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio possono compensarsi per intero fra le parti;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimita’;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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