Quando il giudice di merito dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione esamini ed accolga anche una seconda ragione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 18 aprile 2019, n. 10815.

La massima estrapolata:

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.

Sentenza 18 aprile 2019, n. 10815

Data udienza 18 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21468/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Chief Operations Officer e Procuratore Speciale Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente padre, madre, fratello e sorella del defunto Sig. (OMISSIS), nella qualita’ di suoi eredi legittimi ex articoli 536 c.c. e segg., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 42/2016 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso nei motivi 2, 4 e 5;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 42/16, del 15 febbraio 2016, che – accogliendo solo parzialmente il gravame esperito da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), avverso la sentenza n. 46/08 del locale Giudice di pace – ha riconosciuto l’odierno ricorrente corresponsabile, nella misura del 50%, del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) lungo la strada provinciale (OMISSIS), condannandolo, in solido con la societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), a pagare agli appellanti la somma di Euro 600,00, oltre rivalutazione e interessi, compensando per la meta’ le spese di ambo i gradi di giudizio, poste, invece, per la restante parte, a carico del (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pace lagonegrese, unitamente al proprio assicuratore per la “RCA”, societa’ (OMISSIS), dai predetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che da (OMISSIS).
In particolare, gli attori chiedevano che, accertata la sua responsabilita’ in relazione al sinistro occorso – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – al loro congiunto (OMISSIS) (peraltro, deceduto all’esito dell’incidente, tema che, tuttavia, esula dal presente giudizio), egli fosse condannato, in solido con la societa’ (OMISSIS), al risarcimento dei danni cagionati al veicolo condotto dal (OMISSIS) e di proprieta’ dello stesso.
Gli allora attori, infatti, ascrivevano al (OMISSIS) la responsabilita’ dell’incidente, giacche’, a loro dire, costui – mentre il (OMISSIS) era impegnato, alla guida della propria motocicletta “Honda”, nel sorpasso della vettura condotta e di proprieta’ dell’odierno ricorrente – avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra, senza attivare l’indicatore di direzione, per immettersi in una traversa della s.p. 103, urtando violentemente il motoveicolo.
Il (OMISSIS), nel costituirsi in giudizio, non solo resisteva all’attorea domanda, ma svolgeva domanda riconvenzionale per i danni a propria volta subiti, individuando in (OMISSIS) il solo responsabile del sinistro, in quanto autore di un tamponamento ai suoi danni ex articolo 149 C.d.S., chiedendo – e conseguendo l’autorizzazione a chiamare in causa l’assicuratrice del motoveicolo, (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.), nei confronti della quale estendeva la proposta riconvenzionale.
Costituitasi in giudizio anche la terza chiamata ed istruita la causa, l’esito della stessa consisteva nel rigetto di ogni domanda risarcitoria, compresa quella riconvenzionale, con integrale compensazione delle spese di lite, e cio’ quantunque l’adito giudicante – rileva il ricorrente – avesse affermato l’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro.
Proposto gravame dagli attori soccombenti, il Tribunale di Lagonegro, all’esito del giudizio di appello (nel quale rimaneva contumace la societa’ (OMISSIS)), in parziale accoglimento del mezzo, riconosciuta la corresponsabilita’, in misura paritaria, del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, e dunque accolta, su tale presupposto ed entro detti limiti, la domanda attorea, provvedeva come sopra meglio indicato.
3. Avverso la sentenza del Tribunale lucano ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), svolgendo otto motivi, i primi quattro relativi all’affermazione della pari responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, i restanti quattro alla quantificazione del danno cagionato al motoveicolo del primo.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si ipotizza “error in procedendo”, per “violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’articolo 111 Cost., per motivazione contraddittoria e/o incomprensibile in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta oggetto del giudizio e in ordine alle ragioni che sorreggono la decisione del giudice di merito”.
Si censura la sentenza impugnata giacche’ essa conterrebbe “due passaggi aventi significato contrario e/o contrapposto”, risultando, cosi’, affetta da quella “irriducibile contraddittorieta’” ancora idonea ad integrare il vizio di motivazione. Il Tribunale di Lagonegro, infatti, avrebbe, per un verso, motivato l’applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, escludendo il tamponamento del motoveicolo del (OMISSIS) ai danni dell’autoveicolo del (OMISSIS), e dunque sul rilievo che “non sarebbe possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro”. Per altro verso, invece, esso avrebbe ipotizzato, in modo contraddittorio, il tamponamento, ritenendo, nondimeno, egualmente applicabile la presunzione di pari responsabilita’, sul presupposto secondo cui – in base a giurisprudenza consolidata (e’ citata, dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 3, sent. 7 giugno 2000, n. 7682) – il conducente che svolti a sinistra avrebbe un obbligo di prudenza molto elevato che gli impone di avvedersi anche dei veicoli che provengono da tergo, cio’ che quindi deporrebbe per la pari responsabilita’ dei conducenti dei due veicoli.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2054, 2697 e 2727 c.c., oltre che dell’articolo 149 C.d.S..
Si rileva l’erroneita’ del ragionamento presuntivo operato dal Tribunale e “basato su tre affermazioni e/o conclusioni”, ovvero: a) “che non vi sarebbe prova dello stato di quiete o di moto dell’auto del (OMISSIS)”, non potendosi, dunque, escludere che essa avesse gia’ intrapreso la manovra di svolta a sinistra prima dell’urto; b) che l’individuazione del “punto di impatto” tra i veicoli all’interno della corsia di marcia percorsa da entrambi non escluderebbe che la vettura del (OMISSIS) “non avesse iniziato la manovra di sorpasso”; c) che la presenza di danni sulla fiancata sinistra dell’automobile escluderebbe “l’ipotesi del tamponamento puro e semplice da parte del motoveicolo”.
Si tratterebbe, tuttavia, di “affermazioni e/o conclusioni illogiche e/o incoerenti e giuridicamente errate”, poiche’ derivanti da presunzioni prive dei “caratteri della gravita’, precisione e concordanza” ai sensi dell’articolo 2727 c.c. (la cui violazione risulta sindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Invero, la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento penale relativo al sinistro avrebbe rilevato che il (OMISSIS) ebbe a colpire la vettura del (OMISSIS) “allo spigolo posteriore sinistro, presumibilmente con la parte destra del corpo (ginocchio destro capo)”, risultando, pertanto, il corpo del motociclista “sbalzato dal sellino e spinto al suolo in posizione praticamente perpendicolare alla vettura”, rotolando per circa sei metri fino, praticamente, al margine sinistro della carreggiata, proseguendo, invece, il motoveicolo sebbene privo di guidatore – “la sua marcia” e riuscendo, “in una certa qual misura, a superare l’auto spostandola di qualche metro in avanti, strisciando contro di essa tanto da lasciare il segno (con il gommino del braccio destro del manubrio) sulla fiancata sinistra dell’autovettura”.
Orbene, da tali elementi il Tribunale avrebbe dovuto trarre – cio’ che, invece, non ha fatto, cosi’ disattendendo l’articolo 2727 c.c. – “essenziali e decisive logiche conseguenze”, ovvero: a) che l’autovettura precedeva il motoveicolo; b) che il primo mezzo non aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra; c) che il conducente dello stesso non aveva violato alcuna regola di prudenza (come confermato dall’assenza di contestazioni a suo carico da parte degli agenti intervenuti al momento del sinistro).
Siffatta erronea ricostruzione, dunque, si e’ tradotta nella mancata sussunzione della fattispecie nell’ambito di applicazione dell’articolo 149 C.d.S., che esige il rispetto – da parte del conducente che segua altro veicolo – della distanza di sicurezza, norma la cui violazione comporta una presunzione di responsabilita’ esclusiva del conducente del veicolo tamponante, donde l’impossibilita’ di applicare l’articolo 2054 c.c., comma 2 (come sarebbe confermato da diversi arresti di questa Corte; sono citati, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 11 luglio 1987, n. 6065, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 1990, n. 3345).
3.3. Il terzo motivo – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) quale sostanziale sviluppo del precedente – deduce “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Si assume, per un verso, che il giudice di appello sarebbe incorso in “difetto di motivazione per omessa considerazione di fatti decisivi”, ovvero che “il punto d’urto (al suo inizio)” e’ risultato “collocato sulla parte posteriore sinistra del veicolo” del (OMISSIS), per poi “proseguire lungo la fiancata sinistra”, ed inoltre che “il punto di impatto tra i due veicoli sulla sede stradale si colloca al di qua della linea di mezzeria e, quindi, all’interno della corsia di marcia percorsa dai veicoli”. Orbene, sulla base dei dati “accertati in sede istruttoria e riconosciuti dallo stesso Tribunale nella stessa sentenza impugnata”, il giudice di appello avrebbe dovuto “logicamente e deduttivamente” ricavare, ai sensi dell’articolo 2727 c.c., i fatti gia’ sopra indicati “sub” a), b) e c).
Per altro verso, invece, si assume che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare la condotta di guida del (OMISSIS), ed in particolare che al momento del sinistro egli teneva “una velocita’ eccessiva e non commisurata alle condizioni della strada”, non rispettando “in modo adeguato la distanza di sicurezza dal veicolo del (OMISSIS)”, sicche’ il sinistro sarebbe avvenuto per “evidente distrazione del motociclista”.
3.4. Con il quarto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e dell’articolo 148 C.d.S., commi 2, 3, e 7, disposizioni, queste ultime, che assoggettano l’esecuzione della manovra di sorpasso ad obblighi specifici, che il (OMISSIS) avrebbe disatteso, in particolare contravvenendo alla prescrizione che impone di sorpassare a destra il veicolo che precede, allorche’ lo stesso come nel caso di specie – risulti aver segnalato una manovra di svolta a sinistra.
Di conseguenza, il giudice di appello, piuttosto che procedere all’immediata applicazione della presunzione di eguale responsabilita’ ex articolo 2054 c.c., comma 2, avrebbe dovuto valutare il contegno del (OMISSIS) alla stregua dell’articolo 148 C.d.S., affermandone la responsabilita’ esclusiva.
3.5. Il quinto motivo – proposto sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., “sub specie” di “violazione del principio dell’onere della prova” e di “insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno”.
Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato il danno sulla base delle indicazioni del rapporto dei carabinieri circa le parti della moto effettivamente danneggiate e, dunque, “in difetto di prova della sussistenza del danno domandato dagli eredi del presunto danneggiato”.
Non costituendo il rapporto dei carabinieri un “prezzario dei pezzi di ricambio”, il giudice di appello avrebbe violato l’articolo 2697 c.c., procedendo alla liquidazione del pregiudizio patrimoniale “in mancanza di prove idonee e concrete (come, ad es., la fattura di riparazione, il preventivo dei danni, la ricevuta fiscale, una perizia di parte, ecc.) in ordine alla qualita’ e quantita’ dei danni lamentati”.
Sarebbe, del pari, violata la regola di giudizio prevista dagli articoli 115 e 116 c.p.c., che “impone al giudice di porre a fondamento della sua decisione soltanto i fatti che risultano dalle prove ritualmente acquisite nel processo”, e cio’ anche in considerazione del fatto che il ricorso alla liquidazione equitativa, a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c., ha come presupposto che sia provata l’esistenza del danno e che risulti impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
3.6. Con il sesto motivo – proposto sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, Avendo gli attori chiesto il risarcimento del danno nella misura di Euro 2.500,00, pari al valore commerciale – a loro dire – del motoveicolo, la decisione del giudice di appello di parametrare la liquidazione “ai componenti della moto effettivamente danneggiati in occasione del sinistro” costituirebbe una inammissibile liquidazione in forma specifica, assunta in violazione del principio della domanda.
3.7. Con il settimo motivo – proposto sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si ipotizza violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., stante la ricorrenza di “motivazione apparente e/o inesistente e/o incomprensibile”, assumendosi che la disposta liquidazione nella misura di Euro 1.200,00 (poi ridotta ad Euro 600,00, in ragione del riconoscimento della responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, nella misura del 50%) sarebbe assolutamente arbitraria e non motivata.
3.8. Infine, l’ottavo motivo – proposto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2058 c.c., in relazione alla “omessa prova dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria ed insussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno”.
Sul presupposto che il risarcimento “per equivalente” costituisce fattispecie residuale, applicabile solo quando non sia possibile quello in forma specifica, ovvero esso risulti oltremodo gravoso per il debitore (cd. “riparazione antieconomica”), il ricorrente si duole che non sia stata fornita alcuna prova dagli attori, ne’ verificato dal giudice, che il motoveicolo fosse stato rottamato e/o distrutto a seguito del sinistro, risultando, anzi, dalla gia’ citata consulenza tecnica disposta in sede penale, che il veicolo “non presenta(va) danni di rilievo”.
Di qui l’ipotizzata illegittimita’ della decisione, che ha proceduto al risarcimento per equivalente in difetto dei presupposti di cui all’articolo 2058 c.c. e in difetto della loro prova, donde la violazione anche dell’articolo 2697 c.c..
4. Hanno proposto controricorso i (OMISSIS) e la (OMISSIS), per chiedere il rigetto dell’avversaria impugnazione.
In via preliminare si evidenzia la dubbia ammissibilita’ del ricorso, giacche’ esso non censurerebbe errori di diritto ma solo l’iter logico-motivazionale dell’impugnata decisione.
Nel merito si assume la correttezza della sentenza, laddove ha “correttamente valutato e statuito sulla reale ed effettiva dinamica del sinistro, riconoscendo una corresponsabilita’ nella sua causazione” da parte di entrambi i conducenti, facendo, cosi’, corretta applicazione della presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, operante in tutti i casi di assenza di prova certa sulla dinamica dei fatti accaduti ed anche nel caso in cui sia accertata la responsabilita’ di uno dei conducenti per aver omesso di dare precedenza all’altro.
5. Ha proposto controricorso anche la societa’ (OMISSIS), chiedendo l’accoglimento del ricorso principale, facendo proprie le censure ivi svolte.
In particolare, si evidenzia l’erroneita’ della decisione del Tribunale di Lagonegro, laddove ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo giudizio l’articolo 2054 c.c. e cio’, in primo luogo, perche’ gli attori “domandarono solo ed esclusivamente la declaratoria di responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella produzione del sinistro”. In secondo luogo, si evidenzia come le risultanze istruttorie;
– in particolare, quelle relative alle caratteristiche dei danni riscontrati sulla vettura del (OMISSIS) e all’individuazione del luogo della collisione;
– non lascerebbero dubbi sul fatto che quello verificatosi sia stato un tipico tamponamento; difatti, la diversa ipotesi formulata dagli aventi diritto dal (OMISSIS), secondo cui lo scontro sarebbe avvenuto mentre il centauro era intento a sorpassare l’automobile, presupporrebbe che quest’ultima avesse presentato danni da urto diretto sulla fiancata sinistra, invece inesistenti, ed inoltre che le tracce della collisione fossero state riscontrate sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella lungo la quale viaggiavano i due veicoli.
D’altra parte, osserva conclusivamente la societa’ (OMISSIS), non pertinente sarebbe il riferimento, compiuto dalla sentenza impugnata, al principio enunciato da questa Corte con la sentenza del 7 giugno 2000, n. 7682, secondo cui il conducente che svolti a sinistra in luogo privato e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, dell’abrogato C.d.S., a dare la precedenza anche ai veicoli provenienti da tergo. Si tratta, infatti, di principio enunciato con riferimento ad un sinistro soggetto, “ratione temporis”, all’applicazione del previgente C.d.S. e dunque non estensibile alla presente fattispecie, realizzatasi sotto il vigore del nuovo codice stradale e, pertanto, da sussumere, semmai, nell’ipotesi di cui all’articolo 154, che al comma 3, lettera b), n. 3), norma che fa carico al conducente, nell’esecuzione della manovra di svolta per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, esclusivamente di “accostarsi il piu’ possibile all’asse della carreggiata”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale – e con esso, quello adesivo di (OMISSIS), fondato sugli stessi motivi – va rigettato.
6.1. I primi quattro motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per le ragioni gia’ indicate in premessa – risultano in parte inammissibili e in parte non fondati.
6.1.1. L’assunto di fondo, che costituisce il “trait d’union” delle varie censure articolate attraverso i motivi qui in esame, consiste nella qualificazione della collisione tra il motoveicolo del (OMISSIS) e la vettura del (OMISSIS) alla stregua di un “tamponamento”.
Cosi’ ricostruita la dinamica del sinistro, si dovrebbe ritenere operante – secondo il ricorrente – il principio enunciato da questa Corte e in forza del quale, “nell’ipotesi di tamponamento tra veicoli e’ superata la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui dell’articolo 2054 c.c., comma 2, per omesso rispetto della distanza di sicurezza imposta dall’articolo 149 C.d.S., comma 1, da parte del tamponante, per cui su quest’ultimo – nei cui confronti viene pertanto a formarsi una sfavorevole presunzione “de facto” – grava l’onere di fornire prova liberatoria, cioe’ di dimostrare che il tamponamento e’ derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 2016, n. 8051, Rv. 639523-01; in senso analogo, tra gli arresti massimati, anche Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2014 n. 6193, Rv. 630499-01).
6.1.2. Tuttavia, la sentenza impugnata non solo ha espressamente affermato – con accertamento di fatto, non piu’ sindacabile in questa sede, per le ragioni di cui si dira’ – che, nella specie, risulta impossibile stabilire se, “al momento dell’impatto”, l’autoveicolo del (OMISSIS) “fosse in movimento (…) per eseguire la manovra di svolta”, ovvero, “invece, fosse fermo nella propria corsia di marcia in attesa di eseguire l’indicata manovra”, ma ha anche espresso dubbi sull’effettivo inquadramento, come tamponamento, della collisione avvenuta. E cio’, in particolare, laddove essa nuovamente in virtu’ di un giudizio “di fatto”, non scrutinabile da parte di questo giudice di legittimita’, anche per i motivi che si preciseranno meglio di seguito – ha ricostruito i danni riportati dalla vettura del (OMISSIS) riferendo di un “interessamento non solo dello spigolo posteriore sinistro”, bensi’ “anche della fiancata sinistra”, evidenziando come tali circostanze “non offrano sicuro riscontro alla tesi del tamponamento puro e semplice”.
Esclusa, dunque, la ricorrenza di un “tamponamento” deve farsi applicazione, nella specie, del principio secondo cui, “la presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza”, idonea a superare quella di eguale responsabilita’ dei conducenti ex articolo 2054 c.c., comma 2, non opera nel “caso in cui il giudice del merito non abbia accertato le circostanze dell’incidente” (Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2006, n. 27134, Rv. 595320-01).
6.1.3. Orbene, siffatta conclusione comporta la non fondatezza, in particolare, del secondo motivo di ricorso, laddove esso ipotizza violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e articolo 149 C.d.S., proprio perche’ la censura muove da un assunto l’inquadramento del sinistro come tamponamento – che e’ stato escluso dal giudice di appello.
Il motivo e’, invece, inammissibile laddove assume la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c..
Quanto, infatti, alla prima di tali censure, va qui ribadito il principio secondo cui violazione dell’articolo 2697 c.c., “e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”; cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01).
In relazione, invece, alla seconda censura, deve rilevarsi come il giudice di appello non abbia operato alcun ragionamento presuntivo, dal momento che – sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede penale – non ha formulato una precisa ipotesi sulla esatta dinamica del sinistro, tanto da fare applicazione, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, della presunzione di eguale responsabilita’. D’altra parte, sempre con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 2727 c.c., l’inammissibilita’ della censura si corrobora alla luce degli ulteriori rilievi di seguito proposti.
Sul punto, infatti, non pare inutile rammentare che in relazione ai caratteri della gravita’, precisione e concordanza, che debbono connotare le presunzioni, questa Corte ha chiarito quanto segue. Ovvero, che “la gravita’ allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioe’ rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)”, esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto e’ probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravita’ che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02). Difatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarieta’ assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma e’ sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilita’ basato sull'”id quod plerumque accidit” (in virtu’ della regola dell’inferenza probabilistica), sicche’ il giudice puo’ trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purche’ dotati dei requisiti legali della gravita, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto). Quanto, invece, alla precisione, essa “esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilita’ che si indirizzi solo verso” di esso, mentre “non lasci spazio, sempre al livello della probabilita’, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioe’ anche verso un altro o altri fatti”; infine, la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioe’ di per se’ considerato, come invece gli altri due elementi, bensi’ in modo relativo, cioe’ nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione e’ ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (cosi’, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).
Cio’ detto, la censura di violazione dell’articolo 2727 c.c., non e’ posta, pero’, in questi termini, ovvero non e’ formulata in modo da denunciare uno “scostamento” dei requisiti di “gravita’”, “precisione” e “concordanza” dal modello appena delineato. Essa si risolve, invece, nel prospettare, puramente e semplicemente, una ricostruzione del sinistro in termini alternativi rispetto a quella che ha indotto il giudice di appello a ritenere operante la presunzione (legale) ex articolo 2054 c.c., comma 2, denunciandone asserite criticita’, soprattutto sul piano della coerenza logica, come e’ reso, tra l’altro, evidente dal fatto che i ricorrenti formulano – in via di principalita’ – una denuncia di “contraddittorieta’ e/o incomprensibilita’ della motivazione”.
Sotto questo profilo, dunque, si conferma vieppiu’ l’inammissibilita’ della censura.
6.1.4. Quanto, poi, ai restanti motivi qui in esame, il primo risulta non fondato, dovendo escludersi, nella specie, la ricorrenza di una “irriducibile contraddittorieta’” nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata.
Sul punto, tuttavia, occorre muovere dalla constatazione che ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Nessuna di tali evenienze ricorre nella specie, visto che la sentenza impugnata, per un verso, ha indicato – con esposizione tutt’altro che irriducibilmente contraddittoria o imperscrutabile – le ragioni che, a suo dire, non consentono di ricostruire la dinamica del sinistro (e tali, quindi, da comportare l’applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2), esprimendo, altresi’, l’ulteriore convincimento configurabile alla stregua di una “ratio decidendi” aggiuntiva – che, anche in caso di tamponamento, si dovrebbe ipotizzare l’applicazione della presunzione di eguale responsabilita’ dei conducenti; e cio’ in ragione del fatto che il conducente che svolti a sinistra per immettersi in luogo privato sarebbe comunque tenuto a dare la precedenza anche ai veicoli provenienti da tergo. Orbene, la correttezza “in iure” di tale affermazione non risulta vagliabile in questa sede, in quanto la sua eventuale caducazione lascerebbe intatta l’altra “ratio decidendi”, ne’ tale affermazione potrebbe essere sindacata per il suo eventuale contrasto con la prima, operando, al riguardo, il principio secondo cui la “sentenza del giudice di merito che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorieta’ della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”” (Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2005, n. 21490, Rv. 586047-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 marzo 2010, n. 6045, Rv. 612032-01).
6.1.5. Il terzo motivo e’, invece, inammissibile.
Laddove esso censura l’omesso esame del “punto d’urto” tra i veicoli e del “punto d’impatto” tra gli stessi “sulla sede stradale”, il motivo prospetta un vizio non riconducibile al paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), se e’ vero che il ricorrente afferma che tali “dati incontrovertibili” “sono stati riconosciuti dallo stesso Tribunale nella stessa sentenza”, cosi’, di fatto, ammettendo non esservi stata alcuna “omissione”. La doglianza, in realta’, investe l’apprezzamento delle conseguenze che il giudice di appello avrebbe tratto (o, meglio, non avrebbe tratto) da quei fatti, formulando, cosi’, una censura che investe la valutazione delle risultanze istruttorie e non l’omesso esame di fatti.
Quanto, invece, alla – supposta – omessa considerazione della condotta di guida del (OMISSIS) (sotto il profilo della eccessiva velocita’ osservata, del mancato rispetto della distanza di sicurezza e, piu’ in generale, della sua distrazione), l’inammissibilita’ discende – a norma dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – dalla constatazione che il ricorrente non si doveva limitare a dedurre quale fosse il fatto “omesso”, ma anche (cio’ che non risulta avvenuto nel caso di specie) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale, ed infine la sua decisivita’ (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).
Il tutto, peraltro, non senza rilevare che l’insieme delle circostanze il cui esame si assume omesso, nell’ampiezza ed eterogeneita’ delle stesse, non puo’ ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma sopra menzionata. Difatti, come e’ gia’ stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi del “novellato” testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “e’ evidente l’inammissibilita’ di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione” da parte del giudice di appello, “in realta’ sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, cosi’ chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato” il “vario insieme dei materiali di causa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).
6.1.6. Infine, per concludere la disamina dei motivi di ricorso che attengono alran” della responsabilita’, il quarto motivo risulta, nuovamente, inammissibile.
Infatti, la censura di violazione degli articoli 2054 e 148 C.d.S., discendente da fatto che il (OMISSIS) avrebbe, in particolare, contravvenuto alla prescrizione che impone di sorpassare a destra il veicolo che precede, allorche’ lo stesso risulti aver segnalato una manovra di svolta a sinistra, si fonda – a tacer d’altro – su di una circostanza fattuale (la segnalazione della manovra di svolta da parte del (OMISSIS)) che il giudice d’appello e’ stato ben lungi dall’accertato.
Tanto basta per escludere il prospettato vizio di violazione di norme di diritto, dal momento che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che e’ quanto si lamenta nel caso di specie – “e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03). In altri termini, il vizio “de quo” presuppone “che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicche’ e’ estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).
6.2. I restanti motivi del ricorso principale, ovvero quelli relativi, come detto, al “quantum debeatur”, risultano anch’essi non fondati (motivi quinto, sesto e settimo) o inammissibili (ottavo motivo).
6.2.1. La sentenza impugnata non ha disposto alcuna “reintegrazione in forma specifica” (come ipotizza, in particolare, il sesto motivo, che deduce l’esistenza di un vizio di ultrapetizione, sul rilievo che quella degli eredi del (OMISSIS) fosse, invece, una domanda di risarcimento per equivalente), ma ha operato, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., una liquidazione equitativa del danno.
Tanto essa ha fatto, peraltro, nei limiti in cui il danno e’ risultato provato, ovvero facendo riferimento al valore dei “componenti della moto effettivamente danneggiati in occasione del sinistro”, e cio’ “sulla scorta delle indicazioni del rapporto dei carabinieri” accorsi sul luogo del sinistro, tenendo, peraltro, conto “della data di immatricolazione del motociclo (1993) rispetto a quella di verificazione dell’incidente (2006)”, in particolare considerando “che il risarcimento deve tendere al ristoro del patrimonio del danneggiato e non gia’ al suo arricchimento”.
Tali rilievi escludono la fondatezza della censura (articolata, in particolare, con il quinto motivo) secondo cui il danno sarebbe stato liquidato in assenza di prova, ovvero mediante una “motivazione apparente e/o inesistente e/o incomprensibile” (settimo motivo), e cio’ specie ove si consideri che, in caso di liquidazione equitativa del danno, “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo”, e’ sufficiente che il giudice indichi anche solo “sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli e’ proprio, i criteri seguiti per determinare l’entita’ del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), non essendo egli “tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialita’ di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822-01).
D’altra parte, nella medesima prospettiva, che e’ nuovamente quella di una riduzione in termini minimali, anche in tale ambito, dell’onere motivazionale del giudice, si e’ sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimita’, salvo che i criteri adottati “siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 644406-01; nello stesso senso gia’ Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 574567), evenienza da escludersi nel caso in esame.
6.2.2. Intrinsecamente contraddittorio, e quindi inammissibile, e’, infine, l’ottavo motivo, giacche’ i ricorrenti, dopo aver addebitato alla sentenza impugnata di aver operato una reintegrazione in forma specifica, e non un risarcimento per equivalente, assumono l’insussistenza dei presupposti per procedere a tale risarcimento.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale, nonche’ liquidate come da dispositivo, dovendo compensarsi, invece, quanto al rapporto processuale tra la societa’ (OMISSIS) ed i controricorrenti, essendosi la predetta societa’ limitata ad aderire all’impugnazione promossa dal (OMISSIS), senza dare causa al presente giudizio.
8. A carico del ricorrente principale e della ricorrente adesiva, stante il rigetto delle rispettive impugnazioni, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello adesivo, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ a (OMISSIS), le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, compensandole, invece, integralmente quanto al rapporto processuale tra la societa’ (OMISSIS) S.p.a. e i predetti Maglione Domenico, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS).
(OMISSIS)

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *