In tema di reati transnazionali con la sentenza di patteggiamento non può essere disposta la confisca per equivalente

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 aprile 2019, n. 14386.

La massima estrapolata:

In tema di reati transnazionali con la sentenza di patteggiamento non può essere disposta la confisca per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, poiché detta disposizione presuppone espressamente una “sentenza di condanna”. (In motivazione, la Corte ha precisato che induce a tale conclusione la natura speciale della norma, da ritenersi di stretta interpretazione, nonchè la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, da cui discende il divieto di analogia “in malam partem”).

Sentenza 2 aprile 2019, n. 14386

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Ire – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI E. Maria – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2018 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Orsi, per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale di Palermo ricorre avverso la sentenza del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Agrigento che ha applicato, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS), imputata dei delitti di cui all’articolo 416 c.p., commi 1, 2, 3 e 5 e L. n. 146 del 2006, articolo 3, (capo 1); di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 476, 479, 491-bis e 61 c.p., n. 2 e L. n. 146 del 2006, articolo 4, (capo C.1.) e di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 110 c.p. e articolo 43 Testo Unico Accise, comma 1, (capo C. 2), la pena richiesta, che aveva ricevuto il consenso da parte del Pubblico Ministero, nella misura di anni uno di reclusione.
2. Denuncia l’impugnante, affidando la propria censura per violazione di legge ad un solo motivo di ricorso, che il decidente aveva omesso qualsiasi statuizione in ordine alla confisca del prodotto, del profitto o del prezzo dei reati ascritti all’imputata: la quale, invece, era d’obbligo disporre in ragione del tenore della norma di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 11, che specificamente prevede che, ove vengano in rilievo reati transnazionali – come quelli ricorrenti nel caso di specie – “qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo”. Osserva, al riguardo, che di nessun rilevo sarebbe la circostanza del silenzio serbato dalle parti nell’accordo in ordine alla detta misura ablatoria, trattandosi di statuizione sottratta alla disponibilita’ delle parti.
3. Con requisitoria in data 20 dicembre 2018, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Orsi Luigi, ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Le deduzioni cui la parte pubblica ricorrente affida le ragioni di censura mosse alla sentenza di applicazione della pena impugnata si caratterizzano per genericita’, perche’ – in violazione del paradigma della “forma” dell’impugnazione, di cui all’articolo 581 c.p.p., lettera d), che, a pena di inammissibilita’, stabilisce che l’enunciazione dei motivi contenga: “l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” – sono interamente declinate sul piano della astratta valenza applicativa della norma di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 11, ma tacciono su profili decisivi della concreta vicenda portata allo scrutinio di questa Corte.
Nell’atto di impugnazione, infatti, si afferma correttamente che il delitto di associazione per delinquere e’ idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati-fine, ma si omette di indicare gli elementi concreti che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare allo scopo di determinare il profitto, il prodotto o il prezzo del delitto di cui all’articolo 416 c.p., connotato dalla transnazionalita’. Lo stesso e’ a dirsi per il reato continuato di falso, aggravato dalla transnazionalita’, contestato al capo C 1), rispetto al quale non vi e’ alcun riferimento alla presenza di beni nella disponibilita’ dell’imputata – individuati nella fase delle indagini preliminari – sui quali il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto fa ricadere la confisca diretta o per equivalente del profitto, del prodotto o del prezzo del reato stesso. A cio’ si aggiunga che il delitto di cui al capo C 2) – di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 43, comma 1, (Testo Unico Accise) – non e’ contestato come connotato o aggravato dalla transnazionalita’, di modo che ad esso non sarebbe, comunque, applicabile la confisca di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 11.
2. I rilievi sin qui formulati non esauriscono, tuttavia, i profili di criticita’ delle argomentazioni articolate dalla parte pubblica ricorrente.
2.1. Non puo’ certamente essere revocato in dubbio che il riconoscimento del carattere transnazionale della fattispecie di reato, quand’anche non comporti alcun aggravamento di pena, produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, agli articoli 10, 11, 12 e 13 (S.U. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038); che la L. n. 146 del 2006, articolo 11, in particolare, prevede che: “Per i reati di cui alla Legge cit., articolo 3, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo” e che le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilita’ (Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825), ma, atteso il rito speciale scelto dall’imputata e l’applicazione nei suoi confronti della pena di anni uno di reclusione, non puo’ prescindersi dal coordinamento della menzionata disposizione di cui alla L. n. 146 del 2011, articolo 11, intitolata “Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente”, con quella di cui all’articolo 445 c.p.p., comma 1, che prevede che: “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne’ l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 c.p.”, essendovi ragioni per ritenere che non tutte le ipotesi di confisca disciplinate dalla L. n. 146 del 2011, articolo 11, coincidano con quelle disciplinate dall’articolo 240 c.p.: e cio’ perche’ il detto articolo 11 L. citata prevede ipotesi di “confisca obbligatoria e di confisca per equivalente”, quest’ultima avente indiscutibilmente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012 – deo. 22/02/2013, Della Rocca, Rv. 254526), mentre l’articolo 240 c.p.prevede esclusivamente ipotesi di confisca – misura di sicurezza, da applicare obbligatoriamente anche, in assenza di una sentenza di condanna, soltanto nei casi tassativamente indicati nel comma 2 della stessa norma.
2.2. Se cosi’ e’, va, allora, necessariamente verificata la possibilita’ di un’autonoma applicazione della confisca diretta o per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato transnazionale all’esito della sentenza di patteggiamento: il che implica, pero’, il confronto con il testo della norma di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 11, il quale, nel suo ultimo enunciato, si esprime nel senso che: “In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita’ assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato”. L’espresso riferimento alla “sentenza di condanna” evoca, inevitabilmente all’interprete il dictum delle Sezioni Unite n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205708, secondo il quale:” Nella sentenza resa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. la confisca puo’ essere disposta solo per le cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, ovvero ancora per le ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti, e con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato”.
Alla stregua di tale autorevole criterio ermeneutico, v’e’, allora, da prendere atto che, nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta, in relazione ad un reato connotato o aggravato dalla transnazionalita’, non puo’ trovare applicazione la confisca diretta o per equivalente del profitto, del prodotto o del prezzo del reato, posto che la L. n. 146 del 2011, articolo 11, la prevede espressamente come statuizione da assumere con la sentenza di condanna e non con la sentenza di patteggiamento.
L’ermeneusi proposta, peraltro, pare avvalorata dall’argomento di natura sistematica secondo il quale il legislatore quando ha inteso consentire la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto, del prodotto o del prezzo del reato, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p., ha coniato norme ad hoc: ad esempio quella di cui all’articolo 240-bis c.p.; articolo 322-ter c.p., di cui all’articolo 644 c.p., u.c., di cui all’articolo 648-quater c.p. e di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, per i reati di tributari.
2.3. Nondimeno ai medesimi approdi interpretativi conduce la considerazione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, pure prevista dalla L. n. 146 del 2006, articolo 11, (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 5, n. 18775 del 18/12/2014 – dep. 06/05/2015, Rv. 264069), evocando la stessa tutti i corollari del principio di legalita’, in primo luogo quello del divieto di analogia in malam partem; con la conseguenza di doversi escludere l’applicazione della confisca di valore del profitto, del prodotto o del prezzo del reato transnazionale con la sentenza di patteggiamento, tanto non essendo espressamente previsto dalla norma di riferimento.
Ed ancora, la natura speciale della norma di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 11, – che ne impone il regime di stretta interpretazione – traspare anche dal rilievo che essa dispone espressamente che: “Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita’ assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato”; cio’ in contrasto con quanto costantemente affermato dal diritto vivente secondo cui: “In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, puo’ emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita’ della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare” (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, P.G. in proc. Hong, Rv. 259661; in termini Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736). Tale considerazione funge da elemento di ulteriore corroborazione della tesi, qui accolta, che esclude che, con la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., possa essere disposta la confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex articolo 11, del prodotto, del profitto o del prezzo del reato transnazionale.
3. Invero, va sottolineato che, con riferimento al delitto di cui al capo C2 (articoli 81 cpv. c.p., articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 43), relativo alla sottrazione al pagamento dell’accisa di ingentissimi quantitativi di prodotti alcoolici, si sarebbe dovuta disporre la confisca dei prodotti alcoolici e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, tanto essendo imposto dal Decreto Legislativo cit., articolo 44, che prevede che tali beni sono soggetti a confisca diretta secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 301, come sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, comma 19, secondo cui la confisca deve essere sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna di condanna. Poiche’, tuttavia, con il ricorso per cassazione non si e’ denunciata tale specifica violazione di legge, l’omissione rilevata e’ priva di conseguenze sulla sentenza impugnata, ormai coperta dal giudicato sul punto.
4. S’impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso del Procuratore Generale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

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