Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 13 giugno 2019, n. 3956.
La massima estrapolata:
Qualora sia richiesto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per un manufatto insistente su area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, il parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo non è suscettibile d’impugnazione autonoma in via giurisdizionale, poiché la sua concreta lesività si manifesta soltanto nel momento in cui esso è trasposto o, comunque, richiamato nell’atto conclusivo del procedimento, laddove quindi è definita la domanda di sanatoria edilizia.
Sentenza 13 giugno 2019, n. 3956
Data udienza 14 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2009, proposto da
Società DO. di Dr. Gi. & C. s.n. c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Si. Co. e Ni. Gi. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
contro
Regione autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Al. Ca. e So. Sa. ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio di Rappresentanza in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 534/2008 del 6 febbraio 2008, depositata in Segreteria in data 28 marzo 2008, resa tra le parti sul ricorso n. 3389/1996, proposto per l’annullamento del provvedimento 11 settembre 1996, prot. n. 3941, dell’Ufficio tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna, recante parere contrario dal punto di vista paesaggistico ambientale su condono edilizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per l’appellante l’avv. Ni. Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna la società DO. di Dr. Gi. e C. s.n. c., esponendo di aver acquistato nel 1991 un terreno sito nel Comune di (omissis) (località (omissis), distinto in catasto al f. (omissis), mapp. (omissis)) della superficie di circa 2.000 mq, sui quali preesistevano due edifici in struttura lignea ad uso turistico oggetto di istanza di condono edilizio ex lege 47/85 (prot. 8933 del 2 ottobre 1986, pratica 778), e di aver presentato, a propria volta, istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 725/94 per aver provveduto a rivestirli in mattoni dalla parte interna e dalla parte esterna e ad aggiungervi box doccia esterno, ripostigli, recinzione e pavimentazione in cotto, impugnava il provvedimento dell’11 settembre 1996, prot. n. 3941, con cui l’Ufficio tutela del paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna aveva espresso parere contrario, dal punto di vista paesaggistico ambientale, al condono edilizio dell’immobile descritto come “fabbricato 1” nella relazione tecnica allegata alla istanza di sanatoria.
Nel parere l’Ufficio regionale rilevava che le opere, che ricadevano in ambito “1” del P.T.P. n. 6, contravano con gli usi ammissibili per tale ambito e, osservando che “le opere interessano il lato mare di un’area di particolare pregio paesistico-ambientale, caratterizzata da quadri naturali di selvaggia bellezza, leggermente digradante verso il mare e ricca di macchia mediterranea, prospiciente il lido di (omissis)”, concludeva che “le medesime opere, percettibili dall’arenile, contrastano con il quadro tutelato”.
La ricorrente deduceva l’inopponibilità del vincolo, relativo e non assoluto, di salvaguardia ambientale perché sopravvenuto rispetto alle opere ed alla stessa legge n. 47/1985, il travisamento della situazione materiale e della effettiva percettibilità a distanza dei manufatti, la violazione della legge regionale n. 45/1989, nonché l’illegittimità del vincolo di 300 metri dal mare imposto dal Piano Territoriale Paesistico n. 6.
Con sentenza n. 534 del 28 marzo 2003 il T.A.R. adito respingeva il ricorso, rilevando che “[l]’assenza di una positiva valutazione paesaggistica da parte del competente ufficio regionale impedisce il conseguimento della sanatoria e ciò a prescindere dalla anteriorità o meno delle opere rispetto all’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta sulla fascia dei centocinquanta metri dal mare”, disattendendo la censura per cui il parere negativo sarebbe erroneamente fondato sul presupposto della percettibilità delle opere da sanare, ad avviso della ricorrente completamente immerse nel verde, “perché l’asserzione non viene dimostrata, ma è smentita dalle fotografie depositate in giudizio dalla Regione”, ed affermando l’opponibilità dei vincoli di inedificabilità apposti dopo la realizzazione delle opere abusive.
Con ricorso in appello la società soccombente chiede ora, in riforma della suddetta sentenza, in via principale l’annullamento del parere negativo e la declaratoria di “sopravvenuta inammissibilità ” dell’impugnativa del Piano Territoriale Paesistico n. 6, a seguito dell’annullamento del medesimo intervenuto nelle more, e, in via subordinata, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado per carenza d’interesse per difetto di lesività concreta ed attuale dell’atto impugnato.
Ha resistito in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, per la quale, nelle more del giudizio, si sono costituiti nuovi procuratori e difensori in sostituzione dei precedenti, collocati in quiescenza.
Non si è costituito il Comune di (omissis) .
In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare occorre osservare, in merito alla graduazione delle conclusioni formulate in questa sede dall’appellante, che l’eventuale inammissibilità del ricorso di primo grado costituisce una questione rilevabile d’ufficio, anche in appello, in quanto attinente ad una condizione dell’azione (C.d.S., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 421; sez. III, 13 agosto 2018, n. 4914) e rammentare, a tale riguardo, che l’esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (C.d.S., Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), e che l’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (C.d.S., Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Ciò posto, il ricorso di primo grado si palesa inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questo Consiglio secondo cui, qualora sia richiesto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per un manufatto insistente su area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, il parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo non è suscettibile d’impugnazione autonoma in via giurisdizionale, poiché la sua concreta lesività si manifesta soltanto nel momento in cui esso è trasposto o, comunque, richiamato nell’atto conclusivo del procedimento, laddove quindi è definita la domanda di sanatoria edilizia (ex ceteris, C.d.S., sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5535; sez. V, 16 febbraio 2012, n. 794; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Lo stesso dicasi per la contestata previsione del Piano Territoriale Paesistico.
Nel caso di specie, secondo quanto da ultimo rappresentato dall’appellante nella memoria di discussione, il Comune non si è ancora determinato in merito alla domanda di condono (ragion per cui, con sentenza del 7 aprile 2008, n. 530, lo stesso T.A.R. per la Sardegna ha annullato l’ordinanza di demolizione dei due fabbricati mancando la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione).
Per queste ragioni, in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado e, per l’effetto, respinto l’appello.
Nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Fulvio Rocco – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore
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