Qualora nel corso del processo si verifichi il fallimento di una delle parti

Corte di Cassazione, sezione seconda civileOrdinanza 28 ottobre 2019, n. 27516.

La massima estrapolata:

Qualora nel corso del processo si verifichi il fallimento di una delle parti, l’interruzione si verifica con effetto automatico dal momento della dichiarazione di fallimento e per evitare l’estinzione è necessario che la parte riassuma il processo nel termine di legge, termine che decorre non dalla apertura della procedura di insolvenza, ma dalla comunicazione o notificazione di detto evento o dalla conoscenza legale acquisita dalla parte. La comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell’articolo 92 L.F. e’ atto idoneo a determinare la decorrenza del termine di riassunzione ma solo se sia stata indirizzata al difensore della parte processuale, se contenga un esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e se sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento, dovendosi far salva l’esigenza che la conoscenza legale investa la rilevanza – sul singolo giudizio – dello specifico evento interruttivo, per stabilire se e da quale momento decorra il termine per la riassunzione.

Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27516

Data udienza 13 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25979/2015 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2160/2014, depositata in data 24.9.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto due separati giudizi nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS), l’uno volto all’accertamento dell’autenticita’ delle sottoscrizioni apposte in calce al preliminare stipulato in data 28.4.2006, con cui gli era stato promesso in vendita l’immobile ubicato nel (OMISSIS), censito al fl. (OMISSIS), particolo (OMISSIS), sub (OMISSIS)), ed il secondo processo diretto ad ottenere l’emissione della sentenza costitutiva del trasferimento del medesimo bene, previa riduzione del prezzo ad Euro 272,480,00, con contestuale accertamento della prevalenza della trascrizione del preliminare sulle eventuali trascrizioni o iscrizioni successive.
Il Tribunale, riuniti i processi, ha disposto il trasferimento degli immobili, dichiarando l’autenticita’ delle sottoscrizioni apposte sul preliminare e con riduzione del prezzo ad Euro 272.480,00, ponendo a carico della societa’ venditrice l’obbligo di versare Euro 132.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Ha respinto la domanda volta ad accertare trascrivibilita’ del preliminare, ritenendo carenti i presupposti menzionati dall’articolo 2645 bis c.c..
A seguito del fallimento dei convenuti, la Curatela ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo che i giudizi dovevano considerarsi automaticamente interrotti per effetto dell’apertura della procedura concorsuale e che il ricorrente aveva proceduto tardivamente alla riassunzione.
La Corte distrettuale ha pronunciato l’estinzione delle cause, osservando che il fallimento ne aveva determinato l’interruzione automatica e che il (OMISSIS), pur avendo avuto conoscenza legale dell’interruzione dal momento della comunicazione ex articolo 92 L.F. effettuata dal curatore in data 4.12.2008, non aveva riassunto il giudizio nei termini di legge.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) sulla base di cinque di ricorso, illustrati con memoria.
Il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso censura la violazione dell’articolo 137 c.p.c., articolo 300 c.p.c., comma 4, articolo 305 c.p.c., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 43, L. n. 890 del 1982, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse acquisto la conoscenza legale della causa di interruzione mediante la comunicazione dell’intervenuto fallimento effettuata dal curatore ai sensi dell’articolo 92, L.F., mentre detta comunicazione era stata ricevuta da tal (OMISSIS) ed inoltre, data la contumacia della societa’ contumace, occorreva che l’evento fosse dichiarato in udienza o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di uno degli atti indicati dall’articolo 292 c.p.c.. In ogni caso la comunicazione era stata effettuata dal curatore privo di competenza e mediante raccomandata A/R, con consegna a persona diversa dal destinatario e senza l’invio di una ulteriore raccomandata informativa.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 82 e 170 c.p.c., articolo 300 c.p.c., comma 4, articolo 305 c.p.c., articolo 43, L.F. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la comunicazione ex articolo 92 L.Fall. non poteva determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo, essendo stata indirizzata alla parte personalmente e non al difensore costituito nel giudizio attinto dall’evento interruttivo, senza alcuna menzione degli effetti processuali della dichiarazione di fallimento e senza alcun avviso circa la necessita’ di procedere alla tempestiva riassunzione.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 2645 bis c.c., articolo 71 L.F., articoli 362, 1363 e 1366 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articoli 356, 342, 343 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il preliminare doveva ritenersi trascrivibile, poiche’ nel contratto era indicata la superficie utile della porzione di edificio (pari a mq. 187 per l’appartamento, mq. 7,77 per il portico, mq. 8,83 per le terrazze e mq. 377 per verde privato), non occorrendo l’individuazione della quota dei diritti spettanti al promissario acquirente, dato che l’immobile non comprendeva parti comuni.
Di conseguenza, data l’avvenuta trascrizione della domanda e del preliminare, restava preclusa al curatore fallimentare la possibilita’ di sciogliersi dal contratto ai sensi dell’articolo 72 L.F..
Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 2652, 2915 e 2932 c.c., articoli 45 e 72 L.F., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che il curatore avesse il potere di sciogliersi dal contratto anche in caso di regolarita’ della trascrizione del preliminare e della domanda di esecuzione dell’obbligo di contrarre, in contrasto con il contrario orientamento espresso dalla Sezioni unite con sentenze nn. 12505/2004 e 18131/2015.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi della mancata compensazione delle spese processuali, posto che la domanda del ricorrente non poteva considerarsi pretestuosa o palesemente infondata e che le particolari vicende del processo configuravano i giusti motivi previsti dall’articolo 92 c.p.c., comma 2.
2. Va esaminato con priorita’ il secondo motivo di ricorso, che e’ fondato per quanto di ragione.
La Corte distrettuale, preso atto dell’efficacia interruttiva automatica della dichiarazione di fallimento, ha dichiarato l’estinzione dei giudizi, assumendo che il (OMISSIS) era stato raggiunto personalmente dalla comunicazione del curatore ai sensi dell’articolo 92, L.F. in data 4.12.2008, per cui, avendo in tal modo acquisito la conoscenza legale della causa interruttiva, era onerato di riassumere il giudizio entro i successivi sei mesi, termini che pero’ era vanamente scaduti. Secondo l’orientamento di questa Corte, cui deve darsi – in questa sede – ulteriore seguito, qualora nel corso del processo si verifichi il fallimento di una delle parti, l’interruzione si verifica con effetto automatico dal momento della dichiarazione di fallimento e per evitare l’estinzione e’ necessario che la parte riassuma il processo nel termine di legge, termine che decorre non dalla apertura della procedura di insolvenza, ma dalla comunicazione o notificazione di detto evento o dalla conoscenza legale acquisita dalla parte, ove anteriore.
Tale conoscenza deve risultare da una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede nell’ambito dello specifico giudizio sul quale l’evento medesimo e’ destinato ad operare.
Di conseguenza, la comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell’articolo 92 L.F. e’ atto idoneo a determinare la decorrenza del termine di riassunzione ma solo se sia stata indirizzata al difensore della parte processuale, se contenga un esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e se sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Cass. 31010/2018; Cass. 6398/2018), dovendosi far salva l’esigenza che la conoscenza legale investa la rilevanza – sul singolo giudizio – dello specifico evento interruttivo, per stabilire se e da quale momento decorra il termine per la riassunzione (Cass. 5650/2013, n. 5650; Corte Cost. 137/1967).
Non e’, difatti, sufficiente che della dichiarazione di fallimento la parte interessata alla prosecuzione del giudizio abbia avuto conoscenza formalmente legale (cioe’ acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento interruttivo), ma e’ necessario che detta conoscenza abbia avuto specificamente ad oggetto tanto l’evento in se’ considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (Cass. 27165/2016; Cass. 3872/2015; Cass. 5650/2013).
Erroneamente – quindi – la Corte distrettuale ha ritenuto che la comunicazione ex articolo 92 L.F., indirizzata alla parte personalmente e comunque non rivolta al difensore costituito, avesse determinato la conoscenza legale dell’evento interruttivo.
La data in cui detta comunicazione era giunta al destinatario (12.4.2008) era irrilevante e non era lecito dichiarare – su tali presupposti – l’estinzione delle cause, in mancanza delle condizioni necessarie per la decorrenza del termine di riassunzione.
E’ accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento di ogni altra censura.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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