Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 2 settembre 2020, n. 18211.

La massima estrapolata:

Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cosiddetto usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.

Sentenza 2 settembre 2020, n. 18211

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Successione – Collazione per imputazione da parte del donatario – Somma di denaro del bene donato fa parte dell’eredità fin dalla successione – Debito di valuta – Usufrutto congiuntivo a due persone con diritto di accrescimento dell’uno alla morte dell’altro – Coniuge premorto al donante – Collazione per imputazione della piena proprietà – Collazione per imputazione per il valore della nuda proprietà se il coniuge sopravvive al donante – Gestione di azienda da parte di alcuni eredi – Corresponsione agli altri dei frutti civili – Prezzi di mercato al momento della divisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4620/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, in virtu’ di mandato in calce al ricorso, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso le sentenze non definitive della Corte d’appello di Potenza n. 103 del 2015 e n. 29 del 2017 e della sentenza definitiva della stessa Corte d’appello di Potenza n. 653, depositata il 30 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal consigliere relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo;
udito l’avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti.

FATTI DI CAUSA

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Potenza, nella causa di divisione fra i fratelli (OMISSIS), relativa all’eredita’ del comune genitore (OMISSIS), ha pronunciato una prima sentenza non definitiva (n. 103 del 2015), con la quale ha rigettato la gran parte delle censure mosse da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Matera.
Con tale sentenza il primo giudice aveva disposto la divisione dei beni relitti, tenuto conto della collazione per imputazione di quanto i coeredi (attuali ricorrenti) avevano ricevuto per donazione dal genitore. Il medesimo giudice aveva inoltre condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a corrispondere ai coeredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la quota parte degli utili dell’azienda agricola compresa nell’eredita’, in quanto oggetto di gestione esclusiva.
In particolare, la corte d’appello: a) ha condiviso la valutazione del primo tribunale circa i criteri da seguire ai fini della collazione per imputazione dei beni donati con riserva di usufrutto, che debbono considerarsi per il valore della piena proprieta’ all’apertura della successione; b) ha stabilito che i coeredi, attuali ricorrenti, i quali avevano gestito in via esclusiva l’azienda compresa nell’asse, erano tenuti a corrispondere ai coeredi esclusi dalla stessa gestione gli utili e non i frutti civili; c) ha negato ai coeredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il diritto al rimborso di spese sostenute per miglioramenti, non essendovi prova della realizzazione di opere idonee ad incrementare il valore dei beni; d) ha negato che gli stessi coeredi avessero diritto a un compenso per la gestione, ritenendo superata la presunzione di onerosita’ del mandato; e) ha risolto altre questioni riguardanti la valutazione dei beni e la composizione della massa; f) ha accolto invece il motivo d’appello riguardante la pretesa degli appellanti al rimborso delle spese di cui alla scrittura del 9 febbraio 2012.
Con una seconda sentenza non definitiva (n. 29 del 2017), la corte d’appello ha determinato il saggio degli interessi sul credito di rimborso degli appellanti, disponendo la prosecuzione della causa per la liquidazione e per inserire nella massa una particella in un primo tempo esclusa.
Con sentenza definitiva (n. 653/2017), infine, la corte d’appello ha statuito sul credito di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha apportato al progetto le variazioni conseguenti all’inserimento della nuova particella, confermando la decisione del primo giudice nella parte in cui prevedeva l’attribuzione diretta di alcune quote e il sorteggio di altre.
Per la cassazione delle sentenze (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a sette motivi. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si chiarisce che i motivi di ricorso si riferiscono alla prima sentenza non definitiva della Corte d’appello n. 103 del 2015.
Parallelamente i richiami operati nel seguito della presente decisione sono da riferire a tale sentenza.
2. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 737, 981, 1014 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, articoli 20 e 23.
Ai fini della collazione per imputazione, le donazioni con riserva di usufrutto si stimano per il valore della piena proprieta’ al tempo della morte del donante solo in presenza di riserva in favore del donante. Nella specie le donazioni erano state fatte con riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge vita loro natural durante con reciproco diritto di accrescimento. Il coniuge era sopravvissuto al donante, essendo deceduto il 15 giugno 1990 (la successione del donante si e’ aperta il 23 aprile 1980).
Il motivo e’ fondato.
“Una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gia’ oggetto di donazione rimangono di proprieta’ del medesimo condividente la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico (Cass. n. 25646/2018; n. 5659/2015; n. 9177/2018).
E’ stato anche chiarito che “nella collazione – per imputazione – di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell’apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal cennato momento (anziche’ le rendite dello immobile nel corrispondente periodo) (Cass. n. 2453/1976).
In quanto ai beni donati con riserva di usufrutto, la collazione per imputazione “va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprieta’ come acquisita dal donatario all’epoca di apertura della successione, sia perche’ solo in tale momento si puo’ stabilire il valore dell’intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell’asse ereditario, sia perche’ l’acquisizione della piena proprieta’ del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall’articolo 456 c.c.) e’, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprieta’ e quello equivalente alla piena proprieta’ del bene stesso” (Cass. n. 25473/2010; n. 20387/2009).
La corte d’appello assume tale principio di giurisprudenza, incontrovertibilmente esatto, come regola assoluta. Non si avvede che il principio si riferisce all’ipotesi di usufrutto in favore del solo donante. Solo questo, infatti, si estingue all’apertura della successione, mentre nel caso in esame si trattava di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, che era sopravvissuto al donante. L’usufrutto congiuntivo, ossia l’usufrutto attribuito congiuntamente a due o piu’ persone con reciproco diritto di accrescimento dell’uno alla morte dell’altro, si estingue con la morte dell’ultimo usufruttuario piu’ longevo. Finche’ rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l’usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprieta’ (Cass. n. 24108/2011).
Il principio di giurisprudenza richiamato dalla corte di merito va percio’ applicato in conformita’ alla sua ratio: ai fini della collazione per imputazione, poiche’ il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all’apertura della successione (articolo 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento. In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene e’ soggetto a collazione per imputazione per il valore della nuda proprieta’.
La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovra’ attenersi al seguente principio: “Qualora il donante abbia donato la nuda proprieta’ di un bene, riservandosi l’usufrutto per se’ e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato e’ soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprieta’, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sara’ obbligato a conferire solo il valore della nuda proprieta’ al momento dell’apertura della successione”.
3. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 820 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Il motivo propone le seguenti censure: a) al fine di determinare le rendite dell’azienda la corte d’appello ha usato il sistema di capitalizzazione del reddito, che e’ utilizzabile per stabilire il valore del capitale, mentre e’ inidoneo a determinare il reddito realmente percepito. A tal fine, infatti, occorre considerare tutti i fattori rilevanti occorsi durante il periodo di riferimento; b) comunque sia non si dovevano riconoscere in favore dei coeredi le rendite dell’azienda, ma i frutti civili, in conformita’ alla domanda della controparte.
Il profilo di censura sub b) e’ fondato.
La corte d’appello ha negato la gestione unitaria dell’azienda da parte di coeredi, il che, secondo la sentenza impugnata, rendeva non configurabile la tesi, sostenuta in appello dagli attuali ricorrenti, della esistenza di una impresa familiare o di una societa’ tra tutti gli eredi; nello stesso tempo essa ha riconosciuto che ai coeredi esclusi dalla gestione spettava una quota degli utili di impresa e non i frutti: “sarebbe penalizzante per le sorelle (OMISSIS) l’attribuzione non di parte del reddito, detratti gli oneri, bensi’ di una porzione del canone di affitto astrattamente ricavabile dall’azienda”.
E’ noto che, nel caso di comunione d’azienda, l’elemento discriminante fra comunione a scopo di godimento e societa’ e’ costituito dallo scopo lucrativo (Cass. n. 3028/2009): “L’azienda ereditaria deve ritenersi oggetto di comunione se vi sia la finalita’ del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al momento dell’apertura della successione. Tuttavia, se viene esercitata per finalita’ speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell’incremento degli elementi aziendali, puo’ verificarsi che: o l’impresa e’ esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l’originaria comunione incidentale si trasforma in una societa’ (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l’impresa viene esercitata da uno o piu’ eredi, e in tal caso la comunione incidentale e’ limitata all’azienda cosi’ come relitta dal de cuius, con gli elementi esistenti all’apertura della successione, mentre l’impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi e’ riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi” (Cass. n. 10188/2019; n. 1366/1975).
La sentenza impugnata non e’ in linea con tale principio.
Dalla considerazione che l’azienda era stata gestita solo dal alcuni dei coeredi discendeva che, al fine di determinare cio’ che spettava agli altri, occorreva fare riferimento non al reddito di impresa, ma ai frutti civili, in conformita’ al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui “il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri piu’ idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” (Cass. n. 7716/1990; n. 20934/2013; 17876/2919).
4. L’accoglimento di tale profilo di censura comporta l’assorbimento del profilo di censura del secondo motivo e del terzo motivo, con il quale di denuncia il medesimo contenuto della sentenza per motivazione apparente.
5. Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 115 c.p.c..
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che gli attuali ricorrenti non avessero provato di avere apportato miglioramenti all’azienda comune. Si sostiene che l’assunto e’ “contraddetto dai documenti versati in atti che provano la realizzazione di magazzini, ovili, strutture, oliveti e altre opere fisse”.
Il motivo e’ infondato.
La censura investe la ricostruzione in fatto, che non e’ censurabile in cassazione in quanto tale, ma solo attraverso la denuncia dell’omesso esame di uno o piu’ fatti decisivi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U., n. 8053/2014). Costituisce “fatto decisivo” quello la cui differente considerazione e’ idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013).
In palese difformita’ da tale schema di censura, i ricorrenti richiamano (senza illustrarne nel dettaglio il contenuto) “documenti inseriti nel fascicolo di parte di primo grado, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e risultanze CTP (OMISSIS)”. Essi sostengono che dal complesso di tali elementi si evinceva che le opere erano state realizzate.
In questo modo, pero’, i ricorrenti non denunciano una omissione nel senso previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma propongono una diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso della istruzione: cio’ in cassazione non e’ consentito.
Gia’ nel vigore del testo previgente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, si chiariva che il disposto della norma non “non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 9234/2006).
6. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 1709, 1720 e 230 bis c.c..
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha negato il diritto al compenso a favore dei coeredi che avevano gestito l’azienda agricola compresa nell’asse.
Il motivo e’ infondato.
“La presunzione di onerosita’ del mandato, stabilita dall’articolo 1709 c.c., ha carattere relativo e puo’ essere superata dalla prova della sua gratuita’, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti)” (Cass. n. 17384/2018; n. 14682/2014).
Nel caso di specie, la corte di merito ha ritenuto superata la presunzione nel quadro di una ricostruzione dei fatti che vedeva la gestione esercitata da alcuni dei coeredi con esclusione degli altri. Secondo i ricorrenti la corretta valutazione degli elementi di causa avrebbe dovuto indurre la corte di merito a disconoscere l’assunto delle coeredi in ordine alla loro esclusione dalla gestione dell’azienda.
Il motivo, pertanto, sotto la veste della violazione di legge, si esaurisce, al pari del motivo precedente, nella (inammissibile) esternazione di un dissenso rispetto alla decisione assunta con la sentenza impugnata (supra).
7. Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 241 c.p.c. e dell’articolo 61 c.p.c., perche’ la corte d’appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, proponendo inoltre questioni riguardanti la stima.
Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo, che comporta il rifacimento del progetto divisionale.
8. Il settimo motivo denuncia violazione dell’articolo 233 c.p.c..
E’ oggetto di censura la mancata ammissione di giuramento estimatorio sul valore dei gioielli che gli attuali ricorrenti assumevano compresi nell’asse ereditario.
Il motivo e’ inammissibile.
La valutazione in ordine all’ammissibilita’ e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non puo’ essere invocata in sede di legittimita’ (Cass. n. 16157/2004; n. 9542/2010).
E’ poi palese il difetto di specificita’ della censura: non e’ indicato quando e come fu richiesto il giuramento, ne’ e’ riportato il contenuto della formula del giuramento stesso, impedendo quindi alla Corte di legittimita’ di vagliare la decisivita’ del mezzo sulla base del solo ricorso, senza dover attingere a elementi estranei ad esso (Cass. n. 4365/2015; n. 6078/2002).
Si deve ancora aggiungere che ogni questione su tale aspetto e’ superata dal fatto che la corte ha ritenuto che i gioielli non facessero parte dei beni da dividere (pag. 15 della sentenza).
Tale statuizione non ha costituito oggetto di censura.
9. In conclusione sono accolti il primo e, nei limiti cui sopra, il secondo motivo; sono assorbiti il terzo e il sesto motivo; sono rigettati gli altri.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Potenza, che si atterra’ ai principi di cui sopra e liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il secondo; dichiara assorbiti il terzo e il sesto motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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