Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2021| n. 6192.

Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti e non anche le parti comuni, l’azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., ha natura personale e può essere esercitata da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari. Tale azione va proposta, peraltro, esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condòmini, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un’interferenza tra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto in sentenza ed i diritti degli altri condòmini, dovendo i danneggiati procurarsi il consenso di questi ultimi per procedere, nella proprietà comune, ai lavori necessari ad eliminare i difetti, giacché tale condizionamento dell’eseguibilità della pronuncia costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile.

Sentenza|5 marzo 2021| n. 6192

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Vizi dell’immobile – Riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore con impegno dell’appaltatore all’eliminazione dei vizi – Autonoma obbligazione di facere aggiuntiva all’obbligazione originale – Esclusione di una novazione – Operatività della prescrizione decennale – Esclusione dalla decadenza e dalla prescrizione previste per la garanzia – Azione di regresso dell’appaltatore nei confronti della subappaltatrice – Rispetto del termine della denuncia di cui all’art. 1170 cc – Necessità di una denuncia formale dell’appaltatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9369/16) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.R.L. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS), ((OMISSIS)), rappresentanti e difesi, in virtu’ di Procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti – ricorrente incidentali –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 56/2017 depositata il 26 gennaio 2017 (notificata il 31 marzo 2017);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei primi cinque motivi del ricorso principale e per l’accoglimento del sesto; per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. e per l’accoglimento del quinto; per l’accoglimento del ricorso incidentale tempestivo di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale tardivo di questi ultimi;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per la ricorrente principale e (OMISSIS), per la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l..

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione dell’ottobre 2001 i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), coniugi in regime di comunione dei beni, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la s.r.l. (OMISSIS) per ottenerne la condanna – in via alternativa – o al risarcimento dei danni (nella misura di Lire 88.265.000) o alla diretta esecuzione delle opere necessarie al ripristino degli immobili da loro acquistati nonche’ al correlato risarcimento dei danni per i disagi subi’ti (da quantificarsi in Lire 10.000.000), e cio’ per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana che si erano venute a verificare nell’appartamento, nella cantina e nell’autorimessa (siti nel Condominio (OMISSIS)), che essi attori avevano acquistato dalla citata societa’ convenuta, la quale aveva sempre negato l’esistenza di vizi produttivi di tale forma di danni, che erano, pero’, rimasti accertati (e ricondotti a gravi difetti costruttivi) a seguito di accertamento tecnico preventivo.
Nell’atto di citazione si rappresentava che, proprio in virtu’ degli esiti di detto mezzo di istruzione preventiva, essi attori avevano inviato formale denuncia dei vizi in data 25 luglio 2001 alla predetta societa’, che, tuttavia, era rimasta senza riscontro.
Costituendosi in giudizio la s.r.l. (OMISSIS) contestava la domanda proposta nei suoi confronti, eccependo anche il superamento dei termini di decadenza e prescrizione, avendo gli attori gia’ in precedenza effettuato due denunce in data (OMISSIS) e in data (OMISSIS), cosi’ dimostrando di essere gia’ nel mese di (OMISSIS) a conoscenza della ravvisata serieta’ e gravita’ dei vizi lamentati.
In ogni caso la convenuta deduceva che le opere di impermeabilizzazione, al cui difetto di esecuzione erano riconducibili le infiltrazioni in questione, erano state realizzate dalla (OMISSIS) s.r.l., che, pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa a titolo di manleva.
Autorizzata l’invocata chiamata in giudizio, la predetta (OMISSIS) s.r.l. si costituiva negando di aver eseguito in modo negligente i lavori di impermeabilizzazione e deducendo di non aver mai ricevuto denunce al riguardo; eccepiva la decadenza della (OMISSIS) s.r.l. per il mancato esercizio del regresso nei 60 giorni dalla ricezione della denuncia e, in ogni caso, contestava l’infondatezza della domanda sostenendo che i vizi lamentati avrebbero dovuto essere collegati ad omesse manutenzioni di altri appartamenti o a manomissioni ad opera di terzi. In via ulteriormente gradata anch’essa eccepiva la decadenza e la prescrizione dell’azione intentata dagli attori.
2. L’adito Tribunale di Udine, con sentenza n. 162/2006, rigettava la domanda, rilevando la fondatezza dell’eccezione di decadenza e di prescrizione cosi’ come formulata dalla (OMISSIS) s.r.l., in considerazione della gia’ formalizzata pregressa denuncia dei vizi risalente al (OMISSIS) (poi ribadita in quella del (OMISSIS)).
3. Interposto gravame da parte degli attori, la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 471/2009, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado, ritenendo, in particolare, che non poteva considerarsi ammissibile in sede di appello la questione – dedotta dagli appellanti – relativa al riconoscimento dei vizi da parte della venditrice dopo la denuncia del (OMISSIS), siccome concretante una vera e propria eccezione, donde la condivisibilita’ della dichiarata decadenza e prescrizione dell’azione esercitata dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).
4. Avverso la menzionata sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione gli originari attori-appellanti e questa Corte, con sentenza della III Sezione civile n. 6263/2012, lo accoglieva, cassando l’impugnata sentenza e rinviando la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Con tale sentenza fu rilevato che i committenti non avevano, in effetti, ritenuto di esercitare ne’ il diritto alla risoluzione, ne’ alla riduzione del prezzo, ma si erano determinati ad agire per l’esatto adempimento dell’obbligo di garanzia attraverso l’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione dei vizi, evidenziando, altresi’, come fosse emerso che la societa’ costruttrice aveva implicitamente riconosciuto – mediante l’esecuzione di opere finalizzate alla loro eliminazione ad opera di terzi – l’esistenza dei vizi, in un primo tempo ritenuti difetti di impermeabilizzazione, pur eccependo la decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia ed avendo – formalmente – contestato l’esistenza dei vizi in questione.
Sulla base di tale ricostruzione, con la citata sentenza di cassazione con rinvio era stato, percio’, enunciato il principio di diritto secondo cui ove l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tenga una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, essa – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1667 c.c..
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) provvedevano alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio e, nella costituzione sia della (OMISSIS) s.r.l. che dell’ (OMISSIS), la Corte di appello di Trieste, nella qualita’ appunto di giudice di rinvio, con sentenza n. 56/2017, cosi’ decideva:
– accoglieva parzialmente l’appello proposto dalle parti riassumenti avverso la sentenza di primo grado e, per l’effetto, condannava la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento dei danni in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) nella misura di complessivi Euro 30.100,00;
– condannava, altresi’, la stessa (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, dalla data del verificarsi dell’evento dannoso (31 marzo 2001), della rivalutazione monetaria, sulla predetta somma liquidata, secondo gli indici istat sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonche’ al pagamento degli interessi su tale importo, via via rivalutato, con la medesima decorrenza sino al saldo;
– in accoglimento della specifica domanda, condannava la stessa (OMISSIS) s.r.l. alla restituzione, sempre in favore dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), della somma di Euro 14.995,35, quale spesa sostenuta per i gradi di giudizio di merito anteriori, oltre interessi dalla data di corresponsione della somma al soddisfo;
– regolava le spese relative al primo e secondo grado di giudizio, condannando, altresi’, la (OMISSIS) s.r.l. e la Societa’ (OMISSIS), in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ponendo solidalmente a carico degli appellanti e della (OMISSIS) s.r.l. le spese di c.t.u., per effetto del parzialmente accoglimento dell’appello;
– rigettava nel resto il gravame originario dei suddetti coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS);
– per effetto della domanda di manleva, condannava la Societa’ (OMISSIS) a tener indenne la (OMISSIS) s.r.l. della somma che la stessa era tenuta a versare per il costo delle opere necessarie all’eliminazione dei denunciati vizi oltre che per i danni riconosciuti e per le spese di lite e di c.t.u.;
– condannava la Societa’ (OMISSIS) alla restituzione, in favore dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), della somma di Euro 4.820,65, quale spesa sostenuta per i gradi di giudizio anteriori, oltre interessi dalla data di corresponsione fino al saldo.
A fondamento dell’adottata sentenza la Corte di rinvio, una volta ritenuto rimasto incontrovertibilmente accertato in fatto il presupposto del riconoscimento implicito dei vizi da parte della societa’ costruttrice-venditrice (OMISSIS) s.r.l. con riguardo ai difetti di impermeabilizzazione relativi all’appartamento acquistato dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), ed applicando il principio di diritto affermato nella citata sentenza della Cassazione n. 6362/2012 (con la conseguente ritenuta tempestivita’ dell’azione esercitata avuto riguardo all’operativita’ dell’ordinario termine di prescrizione decennale), riteneva parzialmente fondato l’appello gia’ proposto dai predetti coniugi sulla base delle emergenze della disposta c.t.u., con la conseguente condanna della (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento dei danni nella indicata misura, dichiarando che la Societa’ (OMISSIS) avrebbe dovuto tenerla indenne, per effetto della formulata domanda di manleva, per la somma che la stessa era tenuta a versare per il costo delle opere necessarie all’eliminazione dei denunciati vizi oltre che per i danni riconosciuti e per le spese di lite e di c.t.u..
6. La citata sentenza emessa in sede di rinvio e’ stata impugnata in cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso affidato a sei motivi.
Hanno resistito sia i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) che la (OMISSIS) s.r.l. con distinti controricorsi, a loro volta contenenti ricorsi incidentali, riferito a cinque motivi quello della (OMISSIS) s.r.l. e ad un unico motivo quello di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Questi ultimi hanno anche formulato controricorso al ricorso incidentale avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l. (congiuntamente a ricorso incidentale tardivo basato su un motivo), la quale, a sua volta, ha proposto controricorso al ricorso incidentale dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).
I difensori della ricorrente principale e della ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l. hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.
1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 1670 c.c., per avere la Corte triestina erroneamente ritenuto che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l. esimesse quest’ultima dal comunicare ad essa subappaltatrice (OMISSIS) la denunzia dei vizi ricevuta dai committenti-acquirenti, entro 60 giorni dal ricevimento ed a pena di decadenza, secondo quanto previsto dal citato articolo 1670 c.c..
2. Con la seconda censura la (OMISSIS) ha dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 1670 c.c. – che impone la comunicazione al subappaltatore della denunzia dei vizi entro 60 giorni – per avere la Corte di rinvio sostenuto, nell’impugnata sentenza, dopo aver affermato che la comunicazione della denuncia non era necessaria nei suoi riguardi, che aveva avuto rilievo, ai fini dell’impedimento della decadenza, una “informale” comunicazione della denuncia ad essa societa’ quale subappaltatrice, asseritamente, ma comunque tardivamente, intervenuta “nel corso dell’anno 2000”, a fronte di una denunzia dei vizi stessi pervenuta all’appaltatrice con lettera del (OMISSIS), ricevuta il 9 dicembre 1997.
3. Con la terza doglianza la ricorrente principale ha denunciato – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte di appello in sede di rinvio pronunciato rilevando d’ufficio un impedimento alla decadenza dell’appaltatrice dall’azione di regresso ai sensi dell’articolo 1670 c.c., senza che la stessa avesse dedotto in giudizio fatti o depositato atti o documenti dai quali potesse emergere l’impedimento della decadenza.
4. Con il quarto motivo la (OMISSIS) ha prospettato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – un ulteriore vizio di nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, avendo la Corte triestina rilevato illegittimamente d’ufficio l’impedimento della decadenza dell’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l. dall’azione di regresso, senza che quest’ultima avesse mai dedotto tale eccezione e senza che tale questione fosse stata mai sollevata nel corso di alcun grado di giudizio e/o potesse dedursi dagli atti o dai documenti versati in causa, omettendo di assegnare alle parti un termine affinche’ potessero dedurre sulla questione.
5. Con la quinta censura la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento – per il caso di rilevata infondatezza dei due precedenti motivi – alla (ritenuta) determinante circostanza che la (OMISSIS) non aveva eseguito, in alcun tempo, lavori di ripristino dei vizi denunciati dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS).
6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente principale ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1219 e 1224 c.c., per essere stata ordinata, nell’impugnata sentenza, la condanna della (OMISSIS) s.r.l. ed in via di regresso di essa (OMISSIS) al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (correlato al costo di un ripristino dei vizi ancora da eseguire), con decorrenza dal 31.3.2001, anziche’ dalla data di deposito della relazione del c.t.u. (1.12.2015) ovvero della sentenza.
RICORSO INCIDENTALE della (OMISSIS) S.R.L..
1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, per aver il giudizio di rinvio, con l’impugnata sentenza, omesso di esaminare, pur dovendosi applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 6362/2012 della Corte di cassazione, le questioni relative ai fatti concernenti la prescrizione del diritto degli attori e la decadenza dei medesimi dall’azione nei confronti di essa (OMISSIS) s.r.l.. In altri termini, la Corte di rinvio avrebbe dovuto prendere in considerazione ed assumere posizione sulla questione dell’affermata esecuzione di opere di riparazione da parte di essa (OMISSIS) s.r.l. per verificare se vi fosse stata o meno esecuzione di opere di tale natura da parte della medesima, da valutarsi sulla scorta del citato principio di diritto.
2. Con la seconda censura la ricorrente incidentale in discorso ha denunciato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte di rinvio ritenuto che, in ogni caso, l’eccezione di decadenza e di prescrizione dell’azione dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) – pur a fronte di apposite contestazioni – si sarebbe dovuta considerare infondata in ragione dell’esecuzione da parte di essa (OMISSIS) s.r.l. di opere dirette all’eliminazione dei vizi, per effetto di mancata contestazione da parte della stessa appaltatrice, con conseguente applicabilita’ del citato articolo 115 c.p.c..
3. Con il suo terzo motivo la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l. ha prospettato avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 1669 c.c., per le conseguenze che la sentenza impugnata aveva fatto derivare dall’asserita esecuzione da parte di essa appaltatrice di opere dirette all’eliminazione dei pretesi vizi, non risultando coerenti e congrue – nemmeno sul piano astratto – con il principio affermato nella sentenza di cassazione con rinvio.
4. Con la quarta doglianza la ricorrente incidentale in discorso ha dedotto un ulteriore violazione (pur se formalmente evocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’articolo 1669 c.c., con riferimento alla parte in cui, nell’impugnata sentenza, erano stati individuati come danni, al cui risarcimento essa era stata condannata, oltre quelli riconducibili ai deterioramenti che si sarebbero verificati nell’immobile di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS), anche quelli ricollegabili agli interventi che avrebbero dovuto essere effettuati nella proprieta’ altrui per eliminare la produzione di infiltrazione nella proprieta’ dei predetti coniugi.
5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l. ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 1218, 1219 e 1124 c.c., per avere la Corte di rinvio riconosciuto gli interessi e la rivalutazione della somma liquidata per i danni calcolandoli a partire dal 2001 laddove gli importi erano stati quantificati dal c.t.u. sulla base di somme riferite al momento dell’espletamento della c.t.u., ovvero al 2015.
RICORSI INCIDENTALI di (OMISSIS) e (OMISSIS).
1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale tempestivo i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 91 e 112 c.p.c., per avere la Corte triestina omesso di provvedere sulla regolamentazione delle spese della causa di rinvio pur in presenza di specifica richiesta formulata da essi coniugi nell’atto introduttivo in sede di riassunzione, dovendo, peraltro, essere regolate d’ufficio.
2. Con il controricorso al ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. gli stessi coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno proposto un ulteriore motivo di ricorso incidentale tardivo per asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c., ricondotta all’omessa pronuncia sulla domanda di condanna – pure ritualmente avanzata – al risarcimento di ulteriori danni anche per i disagi subiti.
3. Rileva, in primo luogo, il collegio che, con la memoria ex articolo 378 c.p.c., la ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilita’ del controricorso, contenente ricorso incidentale, della (OMISSIS) s.r.l. per nullita’ della procura alle liti, sull’asserito presupposto che essa difetterebbe di specificita’, non contenendo il (ritenuto) necessario riferimento all’indicazione della sentenza impugnata.
Detta eccezione e’ infondata, dovendosi riaffermare in questa sede l’ormai consolidato principio statuito nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’ per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge. Infatti, la specialita’ del mandato e’ con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’, il che accade nell’ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento.
In altri termini, in tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso o del controricorso, ancorche’ con l’impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimita’, fa presumere che il mandato “ad litem” sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso, risultando, percio’, idonea allo scopo anche la sola dizione dell’attribuzione della delega alla rappresentanza e alla difesa “nel presente giudizio” (come nel caso di specie). Il limite all’applicazione di questo modello interpretativo, e alla conseguente operativita’ di detta presunzione, si ha allorche’ il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (eventualita’ questa che non si e’ verificata nella fattispecie qui in esame).
ESAME DEI MOTIVI.
Primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l..
1. Il collegio rileva che, sul piano della preliminarita’ logico-giuridica, debba essere esaminato innanzitutto il primo motivo del ricorso incidentale della controricorrente (OMISSIS) s.r.l.. Cio’ perche’ esso attiene alla contestazione del principio affermato nella sentenza della Cassazione (con rinvio) n. 6263/2012, deducendosi la violazione dell’articolo 384 c.p.c., sul presupposto che – in conseguenza dell’applicazione di detto principio – il giudice di rinvio non avrebbe potuto immutare i fatti attinenti al contestato riconoscimento dei vizi dell’immobile di proprieta’ dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) per la cui costruzione le era stato dagli stessi commissionato l’appalto.
1.1. Il motivo e’ infondato e deve, quindi, essere rigettato.
Non puo’, infatti, ritenersi sussistente la denunciata violazione dell’articolo 384 c.p.c., dal momento che, con le due precedenti sentenze di merito (ivi compresa quella di appello oggetto di cassazione con rinvio), era rimasto accertato in fatto che la societa’ appaltatrice aveva riconosciuto, ancorche’ per “facta concludentia”, i vizi delle opere appaltate, e malgrado cio’ con esse erano state respinte le domande dei committenti per la rilevata operativita’ della decadenza e della prescrizione del diritto esercitato con le domande medesime.
Percio’, questa Corte, con la citata sentenza n. 6263/2012, ha statuito in punto di diritto, che a fronte dell’accertamento in fatto del suddetto riconoscimento dei vizi, avrebbe dovuto operare la prescrizione decennale. In altri termini, il principio enunciato nell’appena richiamata decisione di legittimita’ e’ consistito nell’affermazione secondo cui, in tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, con la conseguenza che tale obbligazione e’ soggetta non gia’ ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale. E cio’ sul presupposto che il riconoscimento dei vizi – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non e’ soggetto a una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi.
Pertanto, come correttamente rilevato nella sentenza qui impugnata, conformatasi al principio di diritto enunciato nella sentenza di legittimita’ sulla scorta dell’evidenziato accertamento di fatto, ha legittimamente ritenuto che l’azione dei (OMISSIS) – (OMISSIS) avrebbe dovuto ritenersi tempestivamente proposta nel termine di prescrizione decennale, confermando che il rilevato accertamento di fatto presupposto era stato gia’ compiuto nella sentenza annullata (riconfermandone le ragioni), senza, quindi, poter essere piu’ posto in discussione.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17790/2014 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 27337/2019 e Cass. n. 448/2020) ha fissato il principio per cui, allorquando la sentenza di annullamento adottata in sede di legittimita’ abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio e’ tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilita’ di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai da ritenersi gia’ acquisiti al processo.
Motivi del ricorso principale della (OMISSIS).
1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome all’evidenza connessi, riguardando la stessa questione giuridica.
Essi sono fondati e vanno, quindi, accolti per le ragioni che seguono.
La complessiva questione di diritto involta da questi due motivi puo’ cosi’ riassumersi: ove sia sopravvenuto il riconoscimento dei vizi – sia pure in forma tacita (circostanza qui ormai da ritenersi definitivamente accertata in fatto) da parte dell’appaltatore, tale condotta puo’ esimere lo stesso dal provvedere, in relazione all’articolo 1670 c.c., alla comunicazione della denuncia entro il termine di 60 giorni al subappaltatore, conservando cosi’ ugualmente il diritto ad esercitare il regresso nei suoi confronti a seguito del positivo esperimento dell’azione di garanzia da parte del committente- E in caso di ritenuta necessita’ dell’assolvimento di tale obbligo da parte dell’appaltatore, che ha riconosciuto i vizi, in quale forma deve essere operata la denuncia prevista dal citato articolo 1670 c.c..
Ad avviso del collegio deve affermarsi che, ai fini dell’ammissibilita’ dell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti della subappaltatrice (OMISSIS), l’appaltatrice (OMISSIS) s.r.l. avrebbe dovuto comunque provvedere alla tempestiva comunicazione della denuncia delle parti committenti (che le stesse avevano idoneamente indirizzato alla (OMISSIS) srl gia’ con la lettera del 25.11.1997, pervenuta il 9 dicembre 1997) alla stessa subappaltatrice ai sensi dell’articolo 1670 c.c., non potendo sortire alcuna efficacia scriminante il sopravvenuto riconoscimento dei vizi da parte della sola appaltatrice, peraltro verificatosi solo nel 2000 a seguito della richiesta di ATP da parte dei committenti.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, gia’ avuto modo condivisibilmente di chiarire che l’appaltatore e’ tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformita’ dell’opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Si e’, quindi, precisato che la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non e’ idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall’appaltatore o da suo incaricato e non gia’ “aliunde” come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiche’ i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi – donde l’ininfluenza dell’eventuale riconoscimento, anche in forma implicita, dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore – e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli articoli 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi (cfr. Cass. n. 24717/2018 e, per opportuni riferimenti, anche la piu’ recente Cass. n. 23071/2020).
Alla stregua di tale principio giuridico – a cui dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio – e’ da considerarsi, quindi, errata l’affermazione in diritto compiuta nella sentenza qui impugnata secondo la quale il riconoscimento dei vizi effettuato dalla (OMISSIS) s.r.l. – pur a fronte della gia’ intervenuta denuncia degli stessi da parte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) – avrebbe dovuto comportare l’esclusione della indispensabilita’ della relativa comunicazione della denuncia da parte della medesima (OMISSIS) s.r.l. (appaltatrice-subappaltante) alla (OMISSIS) (subappaltrice) ai sensi dell’articolo 1670 c.c..
Peraltro, nell’impugnata sentenza difetta qualsiasi accertamento sulla circostanza che si fosse effettivamente proceduto a detta comunicazione in favore della subappaltatrice, non potendo certamente ritenersi produttiva di effetti a tale scopo la circostanza che la Societa’ (OMISSIS) fosse stata, quale mera esecutrice materiale, incaricata (nel corso dell’anno 2000, antecedentemente all’esperimento dell’ATP) dalla (OMISSIS) s.r.l. a procedere ad appositi interventi riparatori delle opere oggetto di appalto, in mancanza di qualsiasi riconoscimento da parte sua dei vizi precedentemente denunciati alla sola appaltatrice e della circostanza che quest’ultima avesse idoneamente e tempestivamente resa edotta la societa’ (OMISSIS) della pregressa denuncia operata dai committenti.
Del resto, come denunciato dalla ricorrente principale con i primi due motivi, la sentenza appare intrinsecamente contraddittoria, laddove, per un verso, afferma che il riconoscimento dei vizi operato dalla (OMISSIS) s.r.l. escludeva la necessita’ della relativa comunicazione ai sensi dell’articolo 1670 c.c. e, per altro verso, si sostiene che la societa’ subappaltatrice era stata “sia pure informalmente” (come testualmente si afferma nella sentenza impugnata) resa edotta dall’appaltatrice-subappaltante dell’antecedente denuncia dei vizi da parte dei committenti (che, pero’, come accertato, era stata fatta sin dal (OMISSIS) e, quindi, quella indirettamente – siccome operata in modo solo informale – sopravvenuta nel 2000 era sicuramente tardiva).
Quest’ultima affermazione e’, comunque, erronea, dal momento che, in ogni caso, ai fini dell’assolvimento (legittimante l’esercizio dell’eventuale (OMISSIS) azione di regresso) dell’obbligo previsto dall’articolo 1670 c.c., e’ necessario che l’appaltatore proceda ad una comunicazione formale nei confronti del subappaltatore, che si sostanzi o nella trasmissione della denuncia operata dal committente o, comunque, di altra comunicazione che sia riproduttiva del suo contenuto, non risultando idonea allo scopo qualsiasi altra modalita’ ne’, a maggior ragione, che il subappaltatore sia venuto a conoscenza, in via solo informale, della denuncia dei vizi effettuata dal committente all’appaltatore.
In definitiva, per tutte le argomentazioni svolte, vanno accolte le prime due censure con riferimento ad entrambe le denunciate violazioni di legge.
La ritenuta fondatezza dei primi due motivi proposti dalla (OMISSIS) comporta l’assorbimento di tutti i restanti motivi dalla stessa formulati siccome il loro esame e’ logicamente dipendente dall’applicazione – in sede di rinvio – dei principi giuridici affermati con riferimento alle prime due doglianze.
Altri motivi del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l..
Si puo’ riprendere, a questo punto, l’esame degli altri motivi formulati dalla ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l..
1. Il secondo motivo e’ privo di fondamento perche’ non puo’ piu’ venire in rilievo, a seguito dell’ambito delimitato dal “decisum” derivante dalla sentenza di questa Corte di Cassazione con rinvio, n. 6263/2012, alcuna questione attinente al riconoscimento implicito dei vizi da parte della (OMISSIS) s.r.l., quale ditta costruttrice-appaltatrice, anche con riferimento ai difetti di impermeabilizzazione relativi all’immobile di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS), posto che tale fatto (quello dell’intervenuto riconoscimento dei vizi) deve – come gia’ posto in risalto – ritenersi accertato in via definitiva (e, quindi, non piu’ contestabile), quale presupposto logico su cui e’ stata fondata la citata sentenza n. 6263/2012, per effetto della quale qualora l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tenga una condotta che costituisca tacito riconoscimento di quei vizi, viene a prodursi l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1667 c.c., con conseguente operativita’ della prescrizione ordinaria decennale.
Pertanto, l’atteggiamento osservato dai committenti con riguardo alla natura degli interventi prospettati e all’idoneita’ o meno della loro esecuzione da parte della societa’ appaltatrice non assume piu’ alcuna oggettiva rilevanza al fine della determinazione dei complessivi danni reclamati dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) con l’azione esercitata e che hanno costituito oggetto di apposito accertamento mediante la c.t.u. disposta in sede di giudizio di rinvio.
2. Anche il terzo motivo e’ destituito di fondamento.
Si osserva che, in effetti, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e non determina una novazione dell’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore, costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia, che, tuttavia, non estingue quella originaria (cfr., ad es., tra le piu’ recenti, Cass. n. 62/2018 e Cass. n. 14815/2018).
E’ pur vero che essa puo’ concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad altri vizi o ad altri problemi che siano sorti (anche successivamente) con riferimento all’oggetto dell’appalto, ma e’ altrettanto vero, nello specifico, che:
– per un verso, i committenti non si erano limitati a mettere in discussione solo la cattiva esecuzione di quella parte dell’immobile in cui erano stati effettuati gli interventi di impermeabilizzazione subappaltati alla (OMISSIS) (riguardanti le terrazze e parte del giardino pensile), ma anche dei lavori riguardanti le altre parti (annesse all’abitazione principale) interessate da fenomeni di infiltrazioni;
– per altro verso, che il comportamento implicante riconoscimento tacito dei vizi non era stato, invero, limitato solo ai predetti difetti oggetto dei lavori subappaltati, involgendo la complessita’ di tutti quelli riconducibili alle infiltrazioni manifestatesi e, quindi, anche a quelle propagatesi nell’autorimessa, per come ritenuto nell’impugnata sentenza (v. pag. 13), laddove si attesta essere rimasto accertato che il titolare della (OMISSIS) s.r.l. aveva provveduto a far eseguire dei lavori anche in un giardino di una proprieta’ contigua proprio al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni verificatesi nel garage.
3. Pure il quarto motivo non merita accoglimento e va respinto.
Con esso la citata ricorrente sostiene che, poiche’ – al fine della delimitazione dell’ambito oggettivo dei danni riferibili alla domanda dei committenti – si sarebbe dovuto considerare che il “petitum” dedotto era relativo solo ai vizi propri dell’immobile acquistato dagli originari attori e, quindi, ai danni che da questi essi avrebbero subito, doveva rimanere estranea alla causa qualsiasi questione attinenti agli interventi da eseguire su proprieta’ altrui.
Nella fattispecie, quindi, la (OMISSIS) s.r.l. ha inteso confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui ha considerato quali danni complessivamente risarcibili in favore dei committenti non solo quelli riferibili ai costi occorsi per la ritinteggiatura ed il ripristino dell’agibilita’ interna dell’appartamento degli stessi committenti, ma anche quelli riconducibili a tutti gli interventi (ovvero alla sostituzione dell’impermeabilizzazione, al rifacimento della pavimentazione delle terrazze soprastanti e delle relative fioriere, ecc.) che riguardavano immobili di proprieta’ di terzi.
La tesi non e’ condivisibile poiche’, dal punto vista eziologico e tenendo conto che l’immobile dei committenti faceva parte di un complesso immobiliare edificato dalla societa’ appaltatrice, gli interventi effettuati nelle proprieta’ contigue di terzi (consistiti, soprattutto, nell’integrale risanamento della guaina delle terrazze sovrastanti l’appartamento dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) nonche’ della vasca fioriera insistente su altra terrazza) si erano resi necessari perche’ riconducibili all’accertata esistenza di difetti costruttivi che coinvolgevano, percio’, anche altri appartamenti (e, segnatamente, nel caso di specie, quelli ubicati sopra l’appartamento dei predetti coniugi), la cui rimozione era essenziale per l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni diffusesi nell’abitazione dei medesimi coniugi (i cui effetti si erano manifestati attraverso le macchie di umidita’ e le crepe al suo interno e la cui presenza avevano, quindi, comportato la creazione di un ambiente parzialmente malsano e non del tutto agibile).
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 4485/2000 e Cass. n. 24301/2006) ha, poi, chiarito in proposito che qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti, e non anche le parti comuni, l’azione di risarcimento nei confronti del venditore-costruttore-appaltatore ha natura personale e puo’ essere proposta da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessita’ che al giudizio partecipino gli altri comproprietari, precisandosi, altresi’, che l’azione va proposta esclusivamente dai proprietari delle unita’ danneggiate, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ancorche’ possa insorgere, in sede di esecuzione, una interferenza in modo riflesso tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) e i diritti degli altri condomini, nel senso che i danneggiati, per procedere all’esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti, dovranno procurarsi il consenso degli altri condomini per il fatto che essi dovranno eseguirsi nella proprieta’ condominiale, poiche’ tale condizionamento dell’eseguibilita’ della pronuncia al consenso dei condomini costituisce soltanto un limite intrinseco alla pronuncia giudiziale, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile.
4. E’ fondato, invece, il quinto motivo formulato dalla (OMISSIS) s.r.l. dal momento che, nell’impugnata sentenza, la Corte triestina ha illegittimamente condannato la menzionata societa’ al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull’importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, liquidato con riferimento ai costi di un ripristino ancora da eseguirsi, con decorrenza dalla data del verificarsi dell’evento dannoso (31 marzo 2001) anziche’ dalla data di deposito della relazione del c.t.u. (1 dicembre 2015), poiche’ l’ausiliario giudiziario, nella determinazione dei danni complessivi, li aveva gia’ computati nel loro valore all’attualita’ e solo sulla complessiva somma scaturente avrebbero, poi, potuto essere riconosciuti i successivi interessi legali fino al saldo effettivo.
Motivo del ricorso incidentale tempestivo di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il motivo in questione e’ da dichiarare assorbito poiche’ riguarda un aspetto accessorio (correlato all’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata), che dovra’ costituire oggetto di cognizione alla luce delle statuizioni che saranno adottate all’esito del nuovo giudizio di rinvio conseguente alla presente sentenza di annullamento parziale.
Motivo del ricorso incidentale tardivo di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il motivo formulato dai predetti (OMISSIS) – (OMISSIS) in sede di controricorso al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.r.l. ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., comma 4 (relativo ad un’asserita omessa pronuncia sul riconoscimento di altre voci di danno) e’ inammissibile sulla base del principio secondo cui nel giudizio di cassazione, avverso il ricorso incidentale ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., citato comma 4, e’ prevista solo la proponibilita’ del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale e’ proponibile solo dalle parti contro cui e’ stata proposta l’impugnazione principale (cfr. Cass. n. 23215/2010 e Cass. n. 15969/2014).
Conclusioni:
In definitiva, alla stregua di tutte le complessive argomentazioni svolte, vanno:
– accolti i primi due motivi del ricorso principale della (OMISSIS), con assorbimento degli altri;
– respinti i primi quattro motivi del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. ed accolto il quinto:
– dichiarato assorbito il motivo di ricorso incidentale tempestivo avanzato da (OMISSIS) e (OMISSIS);
– dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale tardivo formulato dagli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS).
Da cio’ consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato con riferimento alla rilevata fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale, provvedera’ a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.r.l. ed accoglie il quinto; dichiara assorbito il motivo di ricorso incidentale tempestivo formulato da (OMISSIS) e (OMISSIS) ed inammissibile quello dagli stessi proposto con successivo ricorso incidentale tardivo.
Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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