Corte di Cassazione, sezione terza penale Sentenza 15 febbraio 2019, n. 7160.
La massima estrapolata:
Il pubblico ministero, nell’emettere decreto di sequestro probatorio, può ben servirsi di moduli prestampati e a caselle, essendo questi ultimi comunque idonei a contenere e soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore.
Sentenza 15 febbraio 2019, n. 7160
Data udienza 7 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ROSI Elisabet – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/05/2018 del TRIB. LIBERTA’ di BERGAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dr. ROMANO GIULIO che conclude per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, quale giudice del riesame, con ordinanza emessa in data 3 maggio 2018, annullava il sequestro probatorio di 54 paia di occhiali da sole graduati, importato dall’estero, con indicazione “100% made in Italy”, disposto dal PM in data 4 aprile 2018 nell’ambito del procedimento a carico di (OMISSIS), indagato per il reato ex articolo 517 c.p., L. n. 350 del 2003, articolo 49, comma 4 e Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16, comma 4.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo, lamentando in un unico motivo, la violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione all’articolo 253 c.p.p., comma 1. Il ricorrente ritiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia ritenuto mancante la motivazione del decreto di sequestro il quale, a detta del riesame, non avrebbe dato conto della concreta sussistenza delle esigenze probatorie giustificanti il sequestro. Il Pm evidenzia come nel decreto originario, seppur in maniera stringata e schematica, erano enunciate le ragioni dell’apposto vincolo reale, con menzione delle disposizioni di legge ritenute violate, i connotati specifici dei beni sottoposti a sequestro, la cui provenienza estera contraddiceva il marchio “made in Italy” su di essi impresso, le finalita’ probatorie poste a fondamento del sequestro – ossia la prosecuzione delle indagini per stabilire caratteristiche, provenienza, contenuto e titolo di detenzione di quanto sequestrato – e infine era stato richiamato il verbale di sequestro originariamente eseguito d’iniziativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il decreto annullato dunque, anche se redatto utilizzando la forma del modulo “a caselle”, era nella sostanza adeguatamente motivato e pertanto l’annullamento dello stesso sarebbe ingiustificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta fondato. Questa Corte ha affermato il principio in base al quale l’utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per se’, la validita’ del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilita’ delle cose sequestrate (in tal senso, Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012, non massimata).
2. Invero, se, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio – cosi’ come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve sempre contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri., Rv. 2735489), e’ altresi’ vero che non puo’ dirsi a priori esclusa la possibilita’ di utilizzare anche moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, ovvero per il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, in quanto cio’ che assume rilievo e’, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa puo’ assumere. Nulla esclude, in altre parole, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore. Difatti va considerato che, con riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali e’ d’uso ricorrere a protocolli di indagine standardizzati, la motivazione si risolverebbe comunque nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, in riferimento a sequestri probatori relativi ad indagini per i medesimi reati, e dunque il divieto di utilizzo di modelli prestampati, seppur concretamente idonei alla finalita’ perseguite, configurerebbe un mero formalismo “alla rovescia”, del tutto contrario alla ratio della semplificazione dei provvedimenti e delle loro motivazioni, istituzionalizzata persino nella redazione nelle sentenze della stessa Corte di Cassazione nei casi di motivazioni semplificate e addirittura standardizzate in caso di inammissibilita’ manifesta dei ricorsi presentati.
3. Nel caso di specie, il PM di Bergamo, nel non convalidare il sequestro di iniziativa per tardivita’ del termine, ha emesso un autonomo decreto di sequestro probatorio utilizzando un modulo prestampato e “a caselle”, modulo che tuttavia, considerata la sua adeguata articolazione motivazionale, risulta certamente idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalita’ dell’apposizione del vincolo reale, come richiesto dall’articolo 253 c.p.p.. Dal provvedimento difatti si puo’ evincere chiaramente tanto l’ipotesi di reato per la quale si procede (articolo 517 c.p., L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49 e Decreto Legge n. 135 del 2009, articolo 16, comma 4), quanto l’oggetto del sequestro (54 paia di occhiali da sole graduati, importati dall’estero e con sopra recanti l’indicazione “made in Italy” considerati corpo di reato), nonche’ le specifiche finalita’ probatorie dello stesso, ossia la necessita’ di stabilire le caratteristiche, la provenienza, il contento e il titolo di detenzione di quanto sequestrato.
4. L’obbligo di motivazione risulta pertanto adempiuto, e di conseguenza, l’ordinanza impugnata che aveva annullato tale decreto di sequestro a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di nullita’ per omessa motivazione proposta con memoria, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame dei contenuti del ricorso gia’ proposto dai difensori dell’indagato al Tribunale Sezione riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
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