Prova della buona fede

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 dicembre 2021| n. 37722.

Prova della buona fede.

Quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a cio’ che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a provarne l’esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si deve, in linea di principio, fare riferimento all’articolo 1147 c.c., che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede (Cass. n. 3102/2002; n. 1301/1973).
E’ stato percio’ riconosciuto che il principio espresso dall’articolo 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ed e’ presunta, ha carattere generale e si applica anche agli effetti dell’articolo 2652 c.c., n. 6 a norma del quale se la domanda di nullita’ e’ trascritta dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda (Cass. n. 1301/1973).
Si sa che in materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione iunif tantum, che puo’ essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (Cass. n. 21387/2013).
Il giudizio sulla esistenza o meno della buona fede, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato del supremo collegio, ove sia sorretto da motivazione esauriente ed improntata a corretti principi giuridici (Cass. n. 17914/2003).

Ordinanza|1 dicembre 2021| n. 37722. Prova della buona fede

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Previsto trasferimento terreno ed edificazione manufatto – Risoluzione per inadempimento – Successiva compravendita parti edificate terreno – Nullità – Prova della buona fede – Trascrizione domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5950-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7115/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Prova della buona fede

FATTI DI CAUSA

La vertenza riguarda l’esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di uno stabilimento industriale, intercorso tra (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.r.l. da una parte e (OMISSIS) dall’altra, che prevedeva il trasferimento al (OMISSIS) della meta’ di un terreno di proprieta’ dei committenti sul quale avrebbe dovuto essere edificato il manufatto.
Con sentenza in data 21.10/9.11.1998, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio a seguito di decisione di questa Corte n. 3301 del 1998, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 20.4.1981, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di appalto tra le parti avanzata dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS); ha quindi disposto il trasferimento in favore di (OMISSIS) del terreno e di quanto ivi sopra costruito.
La Suprema Corte cassava la sentenza d’appello.
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Roma confermava, con sentenza passata in giudicato, la decisione di primo grado (il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del (OMISSIS) e l’aveva condannato alla riconsegna dell’immobile edificato).
Nel frattempo, sulla base della sentenza della Corte d’appello del 1998, cassata in sede di legittimita’, il (OMISSIS), con distinti atti di compravendita, aveva trasferito alla (OMISSIS) S.r.l. (atto del 4 luglio 2001) e alla (OMISSIS) s.r.l. (atto del 31 luglio 2002) la proprieta’ delle porzioni edificate sul terreno; a sua volta, la (OMISSIS). aveva venduto a (OMISSIS) s.r.l. (atto del 31 luglio 2002) una delle porzioni oggetto dell’acquisto dal (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiamato in giudizio il (OMISSIS), la (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. al fine di fare dichiarare la nullita’ degli atti sopra indicati.
Gli attori hanno ottenuto ragione in primo e in secondo grado.
In particolare, la Corte d’appello di Roma, adita dalla (OMISSIS) S.r.l., ha superato le eccezioni dell’appellante riguardanti la identita’ della societa’ che aveva agito in giudizio e poi resistito in appello; nel merito ha ritenuto che gli acquirenti non potessero invocare la previsione di cui all’articolo 2652 c.c., n. 6, non essendo in buona fede. Secondo la corte di merito, posto che negli atti di compravendita il titolo di provenienza era identificato in una sentenza, gli acquirenti avrebbero dovuto accorgersi, con l’ordinaria diligenza, che la pronuncia non era passata in giudicato.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. hanno resistito con separati controricorso.
Ha resistito con controricorso anche la (OMISSIS) S.r.l.
(OMISSIS), cui il ricorso e’ stato notificato a mezzo del servizio postale, con restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, e’ rimasto intimato.

 

Prova della buona fede

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 75, 83, 81, 100 e 112 c.p.c. e articoli 1703 c.c. e ss. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La ricorrente propone una duplice censura: a) il giudizio di primo grado fu introdotto dall’ (OMISSIS) s.r.1., identificata con il codice fiscale n. (OMISSIS); tale codice fiscale non identificava (OMISSIS) s.r.l., ma (OMISSIS) S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese nel (OMISSIS); b) in appello non si costitui’ (OMISSIS) S.r.l., ma la (OMISSIS) s.r.1., identificata con un codice fiscale diverso (c.f. (OMISSIS)).
Cio’ posto si sostiene che il soggetto, costituito in appello e’ diverso dalla societa’ che propose l’azione in primo grado. Da tale diversita’ deriva anche il difetto di procura, perche’, nel costituirsi in giudizio, (OMISSIS) S.r.l. ha richiamato la procura rilasciata, dal diverso, soggetto, a margine dell’atto di citazione.
Il motivo e’ infondato. L’errore nella indicazione del codice fiscale, avvenuta nella citazione iniziale, non aveva minimamente compromesso la possibilita’ di esatta identificazione della parte che ha agito nel giudizio, come reso evidente dal fatto che la questione fu sollevata da (OMISSIS) solo con l’atto di appello. Quanto al fatto che la societa’ costituita in appello sarebbe diversa da quella costituita in primo grado, si osserva che la supposta diversita’ e’ ricavata dalla diversa denominazione e dal diverso codice fiscale. Ora, tale divergenza, ricondotta con il controricorso a un errore materiale, non ha determinato alcuna effettiva incertezza circa l’identificazione della parte, se e’ vero che neanche l’appellante mette in dubbio l’identita’ fra la societa’ destinataria della notificazione del gravame e la societa’ che si e’ poi costituita dinanzi alla Corte d’appello (Cass. n. 24441/2015).
Consegue da quanto sopra che sia la diversa indicazione del codice fiscale in primo grado, sia la diversa denominazione della societa’ sono da considerare errori materiali, privi di incidenza sulla validita’ dell’atto (Cass. n. 9986/2016).

 

Prova della buona fede

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1147 c.c., articolo 2652 c.c., n. 2, articolo 2697 c.c. e articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La domanda introduttiva del presente giudizio, volta a fare dichiarare la nullita’ dei due atti di compravendita, intercorsi, rispettivamente fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS). S.r.l. e fra il medesimo (OMISSIS) la (OMISSIS) S.r.l., nonche’ la nullita’ dell’atto fra (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) (avente ad oggetto una delle porzioni immobiliari acquistate da (OMISSIS) S.r.l. dal (OMISSIS)), e’ stata trascritta oltre cinque anni prima della trascrizione dei suddetti atti di disposizione, conseguendone, percio’, la salvezza degli acquisti operati dai terzi, ai sensi della norma di cui all’articolo 2662 c.p.c., n. 6.
La Corte d’appello ha negato che la ricorrente potesse giovarsi della previsione, in quanto non in buona fede. Secondo la ricorrente la decisione si espone a una duplice critica: a) per non avere considerato che la buona fede si presume; b) per avere valorizzato, quale circostanze contraria alla sussistenza della buona fede, la dichiarazione di provenienza del bene da sentenza costitutiva, senza considerare che gli acquirenti non avevano elementi per sospettare che la stessa sentenza non era divenuta definitiva.
Il motivo e’ infondato. Quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a cio’ che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a provarne l’esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si deve, in linea di principio, fare riferimento all’articolo 1147 c.c., che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede (Cass. n. 3102/2002; n. 1301/1973).
E’ stato percio’ riconosciuto che il principio espresso dall’articolo 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ed e’ presunta, ha carattere generale e si applica anche agli effetti dell’articolo 2652 c.c., n. 6 a norma del quale se la domanda di nullita’ e’ trascritta dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda (Cass. n. 1301/1973).
Si sa che in materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione iunif tantum, che puo’ essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (Cass. n. 21387/2013).
Il giudizio sulla esistenza o meno della buona fede, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato del supremo collegio, ove sia sorretto da motivazione esauriente ed improntata a corretti principi giuridici (Cass. n. 17914/2003).
La Corte d’appello ha riconosciuto, testualmente, che” nel caso in esame difetta proprio la prova, anche presuntiva, da parte dell’appellante circa la presenza della buona fede di cui all’articolo 1147 c.c., mentre vi sono inequivoche circostanze negli atti di causa circa l’assenza della propria buona fede nel comportamento della parte appellante, la quale non poteva, secondo l’agire proprio della diligenza del buon padre di famiglia, avere ignorato che il venditore, in quanto vittorioso nel giudizio di secondo grado in virtu’ di una sentenza non passata in giudicato (…), non era divenuto proprietario del bene”.
Ora, si capisce che la Corte d’appello non ha, in contrasto con la previsione dell’articolo 1147 c.c., preteso la prova della buona fede, ma, seppure con espressioni non sempre tecnicamente precise, ha riconosciuto che l’acquirente non poteva ignorare il difetto di titolarita’ in capo all’alienante.

 

Prova della buona fede

La valutazione della Corte d’appello, percio’, non incorre in alcun errore nell’applicazione delle norme di cui e’ denunciata la violazione (la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave: articolo 1147 c.c., comma 2).
3. Ma a prescindere da queste considerazioni deve rilevarsi, nell’esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione attribuito alla Suprema corte dall’articolo 384 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 2351/1983 n. 1760/1986), che l’ipotesi verificatasi che “l’articolo 2652 c.c., n. 6, nel disciplinare (tra l’altro) gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullita’ degli atti soggetti a trascrizione, fa salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparente con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda suddetta, purche’ questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo alla data di trascrizione dell’atto impugnato. La dichiarazione della nullita’ del primo atto di trasferimento in quanto opponibile ai terzi rende il sub acquirente (avente causa nel secondo atto di trasferimento) acquirente a non domino privo della tutela prevista dall’articolo 2652 c.c., n. 6 ma non incide sulle situazioni giuridiche che trovano tutela indipendentemente dall’efficacia del titolo dichiarato nullo” (Cass. n. 1292/1974).
Si capisce che i soggetti qualificati terzi nell’articolo 2652 c.c., n. 6 sono i soggetti estranei all’atto invalido, che siano aventi causa dell’acquirente, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere (Cass. n. 1095/1967).
Insomma, in base allo schema della norma, la dichiarazione di nullita’ attiene al primo atto di trasferimento, mentre l’avente causa, rispetto al quale si pone la questione di opponibilita’ di quella stessa dichiarazione, e’ l’avente causa nel secondo atto di trasferimento.

 

Prova della buona fede

Ora, (OMISSIS) non ha la qualita’ di terzo sub acquirente di un dante causa (nella specie il (OMISSIS)) il cui titolo di acquisto sia stato dichiarato nullo a seguito di una domanda trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato; essa e’ avente causa immediata del (OMISSIS), il quale ha disposto del diritto senza esserne titolare. In altre parole, e’ immediatamente l’acquisto di (OMISSIS) l’atto impugnato con la domanda trascritta, mentre manca una trascrizioni di una domanda giudiziale rivolta contro il (OMISSIS) relativamente al suo acquisto (trascrizione, del resto, neanche configurabile, avendo il (OMISSIS) disposto non in forza di un titolo negoziale, ma di sentenza d’appello, annullata in cassazione).
La qualita’ di sub acquirente potrebbe essere riconosciuta a (OMISSIS) solo in relazione al contratto del 31 luglio 2002, con il quale (OMISSIS) ha venduto a (OMISSIS) s.r.l. una delle porzioni oggetto dell’acquisto dal (OMISSIS).
Occorre tuttavia considerare che il n. 6 dell’articolo 2652 c.c. tutela i diritti dei terzi nei casi in cui venga dichiarata la nullita’ o pronunciato l’annullamento dell’atto soggetto a trascrizione, ma non anche nel caso in cui si accerti l’inefficacia di un atto di trasferimento nei confronti del titolare del diritto di proprieta’ (Cass. n. 847/1968).
Questa Corte ha chiarito in passato che la trascrizione disposta dall’articolo 2652 c.c., n. 6, riguarda le domande di nullita’ o di annullamento dei negozi giuridici e non e’ quindi applicabile ai negozi inefficaci, come e’ quello compiuto dal rappresentante senza potere, con la conseguenza che la sentenza con la quale viene dichiarata l’inefficacia, nei confronti del dominus, della vendita compiuta dal falsus procurator e’ opponibile all’avente causa in buona fede da quest’ultimo, anche se la domanda e’ stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita consentita dal falsus procurator (Cass. n. 3333/1955).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito di spese in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. Spese compensate fra ricorrente e (OMISSIS).
Nulla sulle spese fra ricorrente e (OMISSIS).
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l., delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese fra la ricorrente e (OMISSIS) S.r.l.; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

Prova della buona fede

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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