Prova contraria in revocatoria: la prova positiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30252.

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

Massima: In tema di revocatoria fallimentare, l’onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall’art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa.

 

Ordinanza|25 novembre 2024| n. 30252. Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Effetti – Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l’azione revocatoria ordinaria) – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – In genere convenuto in revocatoria – Stato di insolvenza – Presunzione di conoscenza ex art. 67 l.fall. – Prova contraria – Contenuto – Prova dell’assenza di circostanze evidenzianti l’insolvenza – Insufficienza.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. VELLA Paola – Relatore

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16298/2022 R.G. proposto da:

VI. Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AN.30., presso lo studio dell’avvocato PE.AR. (Omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO DB.CO. Sas, FALLIMENTO Av.Sa., rappresentati e difesi dall’avvocato MA.AU. (Omissis), domicilio digitale: Au.Av.

-controricorrenti-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4718/2021 depositata il 22/12/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

FATTI DI CAUSA

1. – VI. Srl, società con sede a Roma, ha ricevuto, cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento della DB.Co. Sas (di seguito DB), società con sede a Napoli, e del socio illimitatamente responsabile, un assegno circolare non trasferibile di Euro 40.000,00, a saldo di fatture scadute messe nei confronti della DB., per il cui pagamento si era già inutilmente attivata con la notifica di due atti di precetto di Euro 55.405,61 ed Euro 12.864,18 nonché di un pignoramento immobiliare.

1.1. – I Fallimenti della società e del socio hanno adito il Tribunale di Napoli per la revocatoria di detto pagamento, ritenuto anomalo in quanto eseguito da RM.Co. Srl, quale parte del prezzo di una compravendita immobiliare del 3.3.2016 dovuto alla venditrice DB., in forza di sua delegazione passiva ex art. 1269 :.c., e tale da palesare come DB. – già da tempo (5.5.2015) iscritta al registro informatico dei protesti – fosse incapace di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni, tanto più che quel pagamento non integrale aveva fatto seguito ad iniziative recuperatorie esecutive di VI., rimaste senza esito.

1.2. – Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e la Corte l’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da VI..

1.3. – Avverso detta sentenza VI. propone ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui i Fallimenti esistono con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti.

2.1. – Deducono in primo luogo i controricorrenti che la sentenza è stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo notificato con p.e.c. del 21.6.2022, il secondo on p.e.c. del 22.6.2022 (identico al primo ma emendato quanto alla indicazione nominativa dei fallimenti intimati ed alla recisazione che alcuni atti erano duplicati informatici e non copie informatiche), seguito da iscrizione a ruolo del 5.7.2022. Vi sarebbe allora stata consumazione del potere d’impugnazione, che si ha “salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge” (Cass. 8552/2022), mentre nel caso in esame il primo ricorso non presenta profili di invalidità, né la ricorrente vi ha espressamente rinunciato, come richiesto da Cass. 7344/2012.

L’eccezione è infondata.

L’art. 387 c.p.c. stabilisce che “Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge”.

Questa Corte ha più volte statuito che, in conformità ai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilità – escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge – il principio di consumazione dell’impugnazione è da intendere in senso restrittivo (Cass. 4754/2018, 7344/2012, 22957/2010). Di recente ha altresì chiarito, nella sua massima composizione nomofilattica, come il principio di consumazione dell’impugnazione non escluda che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione (Cass. Sez. U, 8486/2024).

2.2. – Deducono in secondo luogo i controricorrenti che il ricorso sarebbe improcedibile per avere il difensore del ricorrente depositato l’istanza ex art. 369 c.p.c. in data 15.6.2022, prima che il ricorso per cassazione fosse notificato.

L’eccezione è infondata per analoghe ragioni.

Difatti, il terzo comma dell’art. 369 c.p.c. prevede solo il termine ultimo di deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (entro venti giorni dall’ultima notificazione).

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

Pertanto, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente il rispetto del termine suddetto, entro cui va depositato il ricorso e – ratione temporis – andava formulata l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice “a quo”, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo dell’art. 369 c.p.c. (cfr. Cass. 12844/2021, nel senso che la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità non può discendere dal suo mancato deposito “insieme col ricorso”, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale).

3. – Passando all’esame dei motivi, con il primo il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe “nulla, illegittima ed ingiusta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) per aver omesso fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti aventi ad oggetto la raggiunta prova dell’estraneità della VI. al negozio presupposto al pagamento, del quale la stessa ignorava termini e contenuti, e della dazione dell’assegno effettuata materialmente dalla DB. Color”. La Corte d’Appello non avrebbe chiarito, come il Tribunale, in base a quali elementi è stata appurata la dazione materiale dell’assegno da RM. a VI., mentre sarebbe pacifico il contrario, essendo stata raggiunta la prova, per difetto di contestazione, sia dell’estraneità di VI. all’atto di compravendita, sia della dazione dell’assegno da DB. a VI., in assenza di prova contraria da parte della curatela fallimentare; e tali circostanze rileverebbero ai fini della esclusione della scientia decoctionis.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Occorre premettere che secondo i controricorrenti sarebbe vero l’esatto contrario: in primo grado sarebbe stato cioè pacifico che VI. ricevette il pagamento direttamente da RM., quale terzo delegato, trattandosi di fatto dedotto in citazione, rispetto al quale la convenuta VI. si sarebbe limitata ad affermare di non aver partecipato alla compravendita, di cui ignorava termini e contenuto, senza mai allegare che il pagamento fosse stato effettuato “materialmente e fisicamente” da DB..

Nel successivo grado di appello, poi, il Fallimento non avrebbe accettato il contraddittorio sul fatto, nuovo, “che la DB.Co. ha fatto predisporre l’assegno e lo ha poi consegnato alla VI.”.

3.3. – Tale ricostruzione della vicenda processuale trova riscontro nello svolgimento del processo riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, e viene ribadita a pag. 8, dove la fattispecie risulta riferita “sin dall’origine” ad un “pagamento di Euro 40.000,00 eseguito dalla R.M. Srl in favore della VI. Srl con assegno circolare non trasferibile”, e le difese di VI. risultano riferite esclusivamente alla “pacifica estraneità dell’appellante alle vicende contrattuali intercorse tra la DB.Co. e la RM.Co.”.

3.4. – Poste queste premesse, non risulta censurabile la successiva affermazione della corte territoriale per cui “deve ritenersi che la revocatoria del pagamento eseguito tramite delegazione di pagamento non investa affatto l’atto di consegna materiale diretta dalla somma di danaro dal delegato al delegatario in quanto tale delegazione determina invece l’effetto estintivo del rapporto obbligatorio fra delegante e delegatario; dunque, nel caso di specie il contratto di compravendita costituisce (come dedotto dalla Curatela nella citazione di primo grado) soltanto il presupposto (di fatto) della delegazione di pagamento ivi prevista quale strumento indiretto per realizzare il detto effetto estintivo”.

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

Tale affermazione si salda con quella del Tribunale, espressamente richiamata dai giudici di secondo grado, per cui l’operazione negoziale oggetto di controversia “è sicuramente qualificabile come atto estintivo di debito pecuniario non effettuato con danaro od altro mezzo normale di pagamento”, con conseguente “revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento, idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di danaro proprio (cfr. Cass. sentenze n. 649/2003 e n. 15691/2011)”.

Principio, questo, in effetti più volte affermato da questa Corte (v. anche Cass. 5980/2021, 4106/2017, 25928/2015, 1785/1989).

4. – Con il secondo mezzo il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe altresì “nulla, illegittima ed ingiusta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per violazione dell’art. 67, co. I e II, L.F. nella parte in cui la Corte di Appello, in presenza di prova contraria, ha ritenuto la consapevolezza dello stato di decozione sull’errato presupposto della consegna del denaro dal delegato (RM.) al delegatario (VI.)”.

4.1. – Il motivo è inammissibile perché costituisce, per espressa dichiarazione del ricorrente, una derivazione logica del primo mezzo, da cui resta assorbito.

4.2. – È evidente infatti che, una volta appurata la natura anomala del pagamento, in quanto eseguito mediante delegazione passiva, l’inquadramento della fattispecie nel primo comma dell’art. 67 L. Fall. comporta la presunzione relativa della scientia decoctionis in capo al destinatario del pagamento, ed i giudici di merito hanno affermato, con accertamento insindacabile in questa sede, che la prova contraria “è mancata”, avendo l’appellante “dedotto… circostanze irrilevanti e generiche, cioè non affatto significative di una eventuale natura non anomala del suddetto tipo di pagamento sulla base degli specifici rapporti fra le parti e cioè quelle secondo cui: fra le parti il mezzo di pagamento utilizzato era l’assegno; l’appellante non è un operatore finanziario ma una società di piccole dimensioni; le parti, nel loro brevissimo rapporto, hanno concordato la concessione di termini anche molto ampi; la brevità del rapporto fra le parti; la VI., operando nella zona di Roma, non poteva avere “sentore” delle dinamiche societarie della DB.Co.”.

4.3. – Posta la presunzione iuris tantum di scientia decoctionis del convenuto in revocatoria, sul quale grava pertanto l’onere di provare la cd. inscientia decoctionis, anche eventuali dubbi sull’ignoranza dell’insolvenza da parte del convenuto medesimo, in esito all’esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli atti, vanno risolti in suo danno (Cass. 12568/23019, 17286/2014, 1169/1980), tenuto conto di quanto anche da ultimo ribadito (Cass.25166/2024) sul contenuto non meramente negativo del citato onere della prova, che va assolto dimostrando che, all’epoca dell’atto, “sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa”.

3.4. – A ciò si aggiunga che l’accertamento della effettiva conoscenza o meno dello stato di insolvenza può avvenire anche per presunzioni, ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma la scelta dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza integrano un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione solo nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato (Cass. 27080/2023, 12874/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017). Nel caso di specie, la Corte d’Appello risulta aver proceduto all’esame complessivo e non atomistico delle risultanze probatorie (Cass. 9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019), sulla base di un ragionamento decisorio scevro da illogicità e contraddittorietà (Cass. 12357/23023).

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

5. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe infine “nulla, illegittima ed ingiusta ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per violazione dell’art. 67, co. I, n. 2, co. II, e co. III, n. 1, L.F. nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto il pagamento anormale e non effettuato nei termini d’uso sull’errato presupposto della consegna del denaro dal delegato (RM.) al delegatario (VI.)”.

5.1. – Anche questa censura è inammissibile, sia perché dipendente dal primo motivo, che non ha trovato accoglimento, sia perché riguarda l’accertamento di merito sopra riferito in relazione al mezzo precedente.

5.2. – È appena il caso di aggiungere che la valutazione delle risultanze istruttorie è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 25188/2017, 28916/2020), e senza dover confutare esplicitamente gli altri elementi probatori allegati ma non accolti (Cass. 16467/2017, 11511/2014, 42/2009, 9662/2001), né le deduzioni svolte al riguardo dalle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).

Certo è che il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella espressa dal giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).

6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

Prova contraria in revocatoria: non mera assenza, ma prova positiva

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2024.

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