Procura alle liti rilasciata all’estero in favore di un difensore straniero

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1216.

La massima estrapolata:

In tema di procedimenti di riconoscimento, esecutività e opposizione delle decisioni emesse in materia civile e commerciale in uno Stato membro, disciplinati “ratione temporis” dagli artt. 38 ss. del Regolamento europeo n. 44 del 2001, l’art. 56, della sezione 3 del capo III del cit. regolamento non richiede alcuna legalizzazione o formalità analoga per la validità della procura alle liti rilasciata all’estero, in favore di un difensore straniero, per la richiesta, in Italia, della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in altro Stato membro, nonché per la difesa all’opposizione nei confronti della medesima, giacché la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea implica che tali procedimenti si svolgano in modo efficace e rapido.

Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1216

Data udienza 10 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4348/2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.L.U. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) ricorre in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia 25 luglio 2013, n. 27, che ha rigettato il ricorso da essa fatto valere contro il provvedimento di riconoscimento ex articolo 41 del regolamento Europeo n. 44/2001, emesso dalla stessa Corte d’appello su istanza della societa’ spagnola (OMISSIS).
2. La societa’ spagnola resiste con controricorso con cui anzitutto eccepisce la tardivita’ del ricorso perche’ proposto oltre il termine fissato dall’articolo 325 c.p.c., comma 2 (a fronte della notificazione della sentenza impugnata il 29 ottobre 2013, il ricorso e’ stato notificato il 30 dicembre 2013).

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso, che va considerato tempestivamente proposto (il termine finale di sabato 28 dicembre 2013 era infatti prorogato di diritto al successivo lunedi’ 30 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 155 c.p.c., comma 5), e’ articolato in tre motivi.
1) Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta violazione dell’articolo 83 c.p.c., per il mancato rilievo della nullita’ della procura alle liti: la societa’ resistente, sia nell’atto introduttivo con cui ha chiesto la concessione dell’esecutivita’ del provvedimento del tribunale di Saragozza, sia nella memoria difensiva con cui si e’ costituita nel giudizio di opposizione, e’ stata difesa da un avvocato spagnolo, (OMISSIS), con procura conferita in (OMISSIS) mediante scrittura privata la cui sottoscrizione e’ stata certificata dal medesimo avvocato.
Il motivo e’ infondato. E’ vero che in relazione alla procura conferita all’estero e’ costante l’orientamento che ritiene necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all’estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non puo’ essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacche’ tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale” (Cass., sez. un., n. 3802/2016, cfr. pure, ex multis, Cass. 27282/2008 e Cass. 16050/2018).
Nel caso in esame, pero’, abbiamo una procura conferita in Spagna non a un difensore italiano, ma a un difensore spagnolo – cosi’ che non entra in gioco la regola per cui il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale – e i procedimenti in relazione ai quali la procura e’ stata conferita sono quello di concessione della esecutivita’ e di opposizione a tale concessione regolati dagli articoli 38 ss., sezione 2 del capo 3 (riconoscimento ed esecuzione) del regolamento Europeo n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Il regolamento 44/2001 prevede l’automatico riconoscimento negli altri Stati membri della decisione emessa in uno Stato membro, ma la necessita’ per la parte che voglia eseguire in via forzata tale decisione di chiedere che questa sia dichiarata esecutiva dal giudice dello Stato in cui la si vuole eseguire (dichiarazione di esecutivita’ che non e’ invece piu’ oggi richiesta dall’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento 44, che recita “la decisione emessa in uno Stato membro che e’ esecutiva in tale Stato membro e’ altresi’ esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutivita’”).
Per i procedimenti di riconoscimento, esecutivita’ e opposizione l’articolo 56 della sezione 3 (che pone le disposizioni generali) del capo 3 del regolamento dispone che “non e’ richiesta alcuna legalizzazione o formalita’ analoga per i documenti indicati all’articolo 53 (copia della decisione) o all’articolo 55, comma 2 (traduzione dei documenti richiesti), come anche, ove occorra, per la procura alle liti”. La disposizione, con l’evidente obiettivo di facilitare chi, all’interno dello spazio giuridico Europeo, chiede il rilascio di una dichiarazione di esecutivita’, e’ chiara nell’escludere particolari forme per il conferimento della procura. D’altro canto l’articolo 40, comma 2, del regolamento prevede l’obbligo, per la parte che ha chiesto la dichiarazione di esecutivita’, di elezione del proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito e la designazione di un procuratore solo ove la legge dello Stato membro richiesto non preveda l’elezione di domicilio. La “reciproca fiducia – precisano i consideranda 16 e 17 del regolamento – nella giustizia in seno alla Comunita’ implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto” ed “implica altresi’ che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido”.
La procura conferita all’avv. (OMISSIS), pertanto, va considerata valida, sia ai fini della richiesta della dichiarazione di esecutivita’ che della difesa all’opposizione nei confronti della medesima.
2. Il secondo motivo fa valere violazione o falsa applicazione dell’articolo 82 c.p.c., per mancanza di un difensore abilitato nel territorio nazionale a rappresentare in giudizio la societa’ resistente. Il motivo e’ infondato. Come ha precisato la Corte d’appello nel respingere l’analoga censura davanti ad essa fatta valere (pp. 3-4 del provvedimento impugnato), l’articolo 40, comma 2, del regolamento 44/2001 prevede unicamente l’obbligo, per la parte che ha chiesto la dichiarazione di esecutivita’, di elezione del proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito, il che e’ in concreto avvenuto, mediante l’elezione di domicilio presso lo studio di un avvocato del foro di Venezia.
3. Il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli articoli 34, 53 e 54 del regolamento 44/2001: (OMISSIS) non aveva ricevuto la notificazione della domanda giudiziale proposta in Spagna dalla controparte, come risulterebbe dal fatto che l’attestato, previsto dall’articolo 54 del regolamento, manca della data di notificazione della domanda giudiziale e il successivo articolo 55 ammette si’ la possibilita’ di un documento equivalente, ma non la possibilita’ di un attestato incompleto.
Il motivo e’ infondato. L’articolo 55 richiamato dal ricorrente dispone non solo che il giudice possa, ove l’attestato non venga prodotto, accettare un documento equivalente, ma anche che possa, “qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa”. La Corte d’appello, davanti alla quale la ricorrente aveva eccepito, ai sensi del n. 2 dell’articolo 34 del regolamento, che la domanda giudiziale non era stata ad essa notificata, ha precisato che la domanda era volta ad ottenere un provvedimento inaudita altera parte (analogo all’italiano decreto ingiuntivo) e non era quindi stata notificata alla (OMISSIS), ma risulta invece provata mediante una attestazione del cancelliere del Tribunale spagnolo la notificazione del provvedimento, notificazione della quale costituisce indice il successivo comportamento della societa’ ricorrente. Il giudice d’appello, pertanto, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, ha ritenuto di essere sufficientemente informato dell’adempimento del requisito per il riconoscimento di cui al n. 2 dell’articolo 34 del regolamento.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite sono compensate per la novita’ delle questioni prospettate dal ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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