Processo con pluralità di domande contrapposte e la parte “maggiormente soccombente”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31444.

Processo con pluralità di domande contrapposte e la parte “maggiormente soccombente”

In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

Ordinanza|| n. 31444. Processo con pluralità di domande contrapposte e la parte “maggiormente soccombente”

Data udienza 15 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese giudiziali civili – Compensazione – Poteri del giudice – In genere processo con pluralità di domande contrapposte – Reciproca soccombenza – Individuazione del soggetto “maggiormente soccombente” – Criteri.

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