Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 28 febbraio 2019, n. 1412.
La massima estrapolata:
I concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara. Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta.
Sentenza 28 febbraio 2019, n. 1412
Data udienza 10 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4402 del 2018, proposto da
Consorzio Stabile Sa. Ri., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Ma. Ro. Su. in Roma, via (…);
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ia., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Im. Co. In. (I.C.) s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 00091/2018, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per l’appellante l’avvocato Al. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Consorzio Stabile Sa. Ri. per la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il suo ricorso contro gli esiti della gara, indetta dalla Provincia di Frosinone, per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori aventi a oggetto l’adeguamento alle norme antincendio e alle barriere architettoniche dell’istituto Su. di Veroli.
2. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello la Provincia di Frosinone.
3. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appellante ripropone solo la censura in base alla quale l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata indicazione del nominativo del geo. Secondo la ricorrente, più nel dettaglio, benché nella fattispecie venga in rilievo un cd. appalto integrato (cioè un appalto avente a oggetto non solo la realizzazione dei lavori, ma anche la predisposizione del progetto esecutivo, che comprende la relazione geologica), l’aggiudicataria non ha – in sede di offerta e relative dichiarazioni – indicato un geo; la tesi del ricorrente è che il progetto esecutivo deve sempre essere corredato della relazione geologica sicché – anche a prescindere da uno specifico obbligo risultante dal bando – il concorrente deve indicare un geo tra i soggetti incaricati della progettazione.
5. L’appello non merita accoglimento.
6. Va, infatti, evidenziato che la più recente giurisprudenza di questa Sezione, superando il precedente contrario orientamento interpretativo, ha affermato che, i concorrenti ad una procedura di appalto integrato di progettazione e lavori devono allegare al progetto esecutivo presentato in sede di gara la relazione geologica solo se contenente integrazioni o modifiche alla corrispondente relazione facente parte del progetto definitivo posto a base di gara. Solo in tal caso, l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 65; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080; Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4553; Cons. St. sez. V, 17 febbraio 2016, n. 630).
L’obbligo di indicare un geo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, quindi, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed in tal caso l’esclusione conseguente alla mancata allegazione della relazione specialistica è determinata dalla carenza di un elemento essenziale dell’offerta (non dalla mera carenza formale della relazione).
7. Nel caso di specie la Provincia di Frosinone disponeva già di un progetto esecutivo completo di autorizzazioni e relazione geologica, il quale veniva posto a base di gara con la denominazione di “definitivo”, ma con l’espressa indicazione che il livello della progettazione fosse da intendersi quale esecutivo; l’appalto integrato si rendeva necessario esclusivamente al fine di adeguare tale progetto alla nuova e sopravvenuta normativa antincendio. Alla luce di tali considerazioni, la stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere una nuova ed ulteriore relazione geologica nel bando e/o nel disciplinare di gara né di conteggiarla nella quantificazione del corrispettivo per l’attività domandata.
La medesima ricorrente, del resto, in corso di gara, nella formulazione del quesito n. 2 del 09.06.2017, aveva chiesto al RUP: “nel caso si voglia inserire nello staff anche un Geo, per completezza di competenza nello staff, anche esso deve avere singolarmente i requisiti di gara? O può semplicemente essere indicato nel RTP da costituirsi?”
Lo stesso Consorzio Stabile Sa. Ri., pertanto, era perfettamente consapevole della non obbligatorietà dell’indicazione del nominativo del geo.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto.
9. Sussistono i presupposti, alla luce dell’originario contrasto interpretativo sorto sulla necessità dell’indicazione del geologico nell’offerta tecnica, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
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