Nel processo tributario l’appello non si limita a controllare la presenza di vizi specifici ma è rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5864.

La massima estrapolata:

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello che non si limita a controllare la presenza di vizi specifici ma è rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 772-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3442/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:
Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 53, comma 1, – l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d-bis), era stato determinato in via induttiva il reddito d’impresa del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2003.
Avverso la decisione, con atto del 18/20 dicembre 2017, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificita’ dei motivi.
La censura e’ fondata.
La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, sul rilievo che l’appellante avesse riproposto dubbi e perplessita’ gia’ sollevati in primo grado senza esporre quali fossero gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, limitandosi ad una generica contestazione della sentenza impugnata e adducendo motivi di censura che concernevano direttamente l’atto impugnato.
Il giudice di appello, omettendo di esaminare nello specifico il contenuto dell’atto di gravame – allegato al ricorso per cassazione e puntualmente richiamato nei passaggi argomentativi del ricorso medesimo – in relazione al parametro normativo invocato, e’ pervenuto alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione non conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 53, comma 10, determinano l’inammissibilita’ del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benche’ formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificita’ dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 20379/2017); “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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