Anche in relazione alla fattispecie della responsabilita’ da cose in custodia puo’ trovare applicazione l’articolo 1227 c.c. comma 1

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5808.

La massima estrapolata:

Anche in relazione alla fattispecie della responsabilita’ da cose in custodia puo’ trovare applicazione l’articolo 1227 c.c. comma 1, il “criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso.
Il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo’ – in base ad un ordine crescente di gravita’ – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita’ del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’articolo 2051 c.c.); e cio’ con l’ulteriore precisazione che quanto piu’ la situazione di possibile pericolo e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5808

Data udienza 28 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1018-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso llo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona dell’Avv. (OMISSIS) in qualita’ di institore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, (gia’ PROVINCIA DI FIRENZE), in persona del Sindaco Metropolitano/legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1808/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1808/15 del 28 ottobre 2015 della Corte di Appello di Firenze, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 152/10 del 12 maggio 2010 del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli – ha confermato la condanna in solido della Regione Toscana e dell'(OMISSIS) S.p.a. a corrispondere all’odierna ricorrente la somma di Euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno morale per il decesso della figlia (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio la Provincia di Firenze e la societa’ Autostrade per l’Italia affinche’, accertatane la responsabilita’ esclusiva e/o concorsuale nel sinistro stradale che il (OMISSIS) causo’ la morte della figlia (OMISSIS), fossero condannate al risarcimento dei danni da essa (OMISSIS) subiti.
Autorizzata la chiamata in causa – su richiesta della convenuta Provincia – della Regione Toscana e di (OMISSIS) S.p.a., indicate quali effettive responsabili del sinistro e dei danni conseguenti, la domanda proposta dall’attrice nei confronti della societa’ (OMISSIS) formava oggetto di rinuncia. La causa veniva, di seguito, istruita anche mediante lo svolgimento di CTU. Essa – secondo l’odierna ricorrente – ricostruiva la dinamica del sinistro nei seguenti termini, ovvero accertando che l’autovettura condotta da (OMISSIS) impattava contro la cuspide di un guard-rail che, una volta divelto, attraversava longitudinalmente l’abitacolo, risultando, peraltro, il decesso della conducente causato dalla “violenza dell’urto”.
All’esito del giudizio di primo grado l’adito Tribunale riconosceva nei limiti del 20% la responsabilita’ della causazione del sinistro in capo alla Regione Toscana ed all'(OMISSIS), ponendo il restante 80% a carico della stessa conducente, liquidando, pertanto, il danno spettante all’odierna ricorrente in Euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, l’obbligo del cui ristoro era solidamente imposto alle predette convenute.
Proposto gravame dalla (OMISSIS), per contestare un cosi’ elevato addebito di responsabilita’ nella causazione del sinistro a carico della vittima, la pronuncia del giudice di prime cure veniva confermata dalla Corte fiorentina.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Buschi, sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, congiuntamente, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5 – si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., “laddove la Corte di Appello ha travisato i fatti di causa indicando la Sig.ra (OMISSIS) come conducente del mezzo”.
Si censura la sentenza impugnata laddove, secondo la ricorrente, afferma erroneamente – in contrasto con le risultanze degli atti di causa – che il veicolo incidentato era condotto dalla (OMISSIS), facendo da cio’ discendere tutta una serie di considerazioni, del pari fallaci, “in merito a responsabilita’ di guida (condotta piu’ o meno pericolosa) e relativi comportamenti ad essa inerenti (allacciamento di cinture o meno)” da riferirsi alla vittima del sinistro, non alla di lei madre.
3.2. Con il secondo motivo – proposto di nuovo, congiuntamente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4 e 5), si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 2043 e 2054 c.c. “laddove la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta di guida della vittima abbia avuto un’incidenza causale pari all’80% in concorso con la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. della Regione Toscana e dell'(OMISSIS)”.
Premesse le considerazioni gia’ svolte circa il totale travisamento della dinamica del sinistro, si censura la sentenza impugnata laddove ha fatto carico all’appellante – ai fini di un diverso computo della misura percentuale del concorso del comportamento della vittima nella causazione del sinistro – di giustificare la “propria” condotta di guida. Nell’evidenziare di non aver mai sostenuto che la condotta della conducente fosse da ritenersi esente da errori, la ricorrente sottolinea di avere, invece, affermato che “un utente della strada, pur sbandando con la propria vettura, vuoi per distrazione, malore o colpo di sonno, debba essere protetto dalle strutture a cio’ preposte (p. es. guard-rail) e non gravemente leso o, come nel caso di specie, ucciso”.
In particolare, ritenendo la (OMISSIS) di avere ampiamente soddisfatto l’onere probatorio a proprio carico, attinente alla dimostrazione della pericolosita’ oggettiva del bene oggetto di custodia (cuspide del guard-rail), l’onere della prova del caso fortuito, idonea a sollevare i custodi da responsabilita’, avrebbe dovuto essere soddisfatto dai convenuti. Nella specie, non si comprenderebbe, pertanto, sulla base di quali elementi il giudice di appello “abbia ritenuto di configurare una responsabilita’ nella misura dell’80% a carico della conducente”, risultando, per giunta, la dinamica del sinistro “semplice nella sua tragicita’”, essendo emerso dall’istruttoria “che la velocita’ della vettura era sotto i limiti di legge” e che la stessa, “nell’affrontare una curva con traiettoria sinistrorsa si spostava all’estremita’ del margine destro della carreggiata, strusciando lungo la parere destra della galleria per finire la corsa, all’uscita di essa, contro il rostro del guard-rail posto a latere della carreggiata”.
Ne’, d’altra parte, potrebbe valorizzarsi il fatto che la vittima viaggiava senza cintura di sicurezza (omissione che la sentenza imputa, peraltro, ad essa (OMISSIS), in forza del gia’ dedotto errore consistente nel collocarla alla guida della vettura, facendole, dunque, carico di non averla allacciata alla “piccola (OMISSIS)”), visto che l’istruttoria avrebbe solo confermato il fatto che la vittima non fu rinvenuta nell’abitacolo, e non pure che in conseguenza dell’urto essa fu sbalzata fuori da esso, essendosi sempre contestata, da parte dell’odierna ricorrente, tale ulteriore circostanza, avendo essa sostenuto che la ragazza fu adagiata a margine della strada dai due passeggeri che viaggiavano con lei.
3.3. Con il terzo motivo – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – si ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 2054 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito “ritenuto di superare nel caso la presunzione ex articolo 2051 c.c., pur non essendo stata da controparte fornita prova liberatoria”.
Si ribadisce che, una volta provata la pericolosita’ del bene oggetto di custodia, sorge a carico del proprietario e/o custode del bene l’onere di provare il fortuito, rimanendo, altrimenti, a suo carico la piena responsabilita’. Nella specie, siffatta prova non sarebbe stata fornita, giacche’ lo sbandamento della conducente “assume il significato di un semplice antecedente della sua morte, mentre la causa di tale morte e’ da attribuirsi in modo esclusivo al mal posizionamento del guard-rail”, visto che esso, “lungi dall’attutire l’urto dell’autovettura, ha funzionato come lunga spada che e’ penetrata nell’abitacolo”, per “accompagnare la vittima per quindici metri e perforarne il corpo”.
Orbene, nella specie, la Corte fiorentina, pur riconoscendo il mal posizionamento del guard-rail, non ha, tuttavia, ritenuto di affermare la responsabilita’ dei custodi “nell’erroneo presupposto che a guidare fosse la Sig.ra (OMISSIS) e che la “bambina” fosse uscita dall’abitacolo perche’ non aveva allacciate le cinture di sicurezza”.
3.4. Infine, con il quarto motivo – formulato ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – si ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli articoli 50-bis, 50-ter e 50-quater c.p.c.
Si deduce che il quello che deciso la causa di prime cure era un giudice onorario, sicche’ “secondo le regole stabilite dal Tribunale di Firenze non aveva l’autorita’ e la competenza per istruire e decidere cause di risarcimento danni conseguente ad omicidio”, donde la nullita’ “assoluta ed insanabile” della stessa e, di riflesso, di quella d’appello.
4. Hanno resisto, ciascuna con proprio controricorso, la societa’ (OMISSIS) S.p.a., la Regione Toscana e la Citta’ metropolitana di Firenze (ente succeduto alla Provincia di Firenze), chiedendo che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.
In relazione al primo motivo di ricorso evidenziano che quello denunciato sarebbe, al piu’, un errore revocatorio, da far valere non con ricorso per cassazione, bensi’ a norma dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4), ferma peraltro la necessita’ – sottolineata in particolare dalla Regione Toscana – di valutare se l’errore commesso costituisca motivo essenziale e determinante della pronuncia. In ogni caso, poi, la censura sarebbe egualmente inammissibile, in particolare secondo (OMISSIS) S.p.a., giacche’ in relazione al rispetto dell’articolo 115 c.p.c. non e’ possibile denunciare la difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Il tutto senza tacere che le affermazioni erronee denunciate resterebbero a livello di meri “obiter dicta”.
Quanto al secondo motivo, l’inammissibilita’ dello stesso – sempre secondo (OMISSIS) S.p.a. – andrebbe affermata, innanzitutto, sul rilievo che esso cumula censure eterogenee e che, oltretutto, ai sensi del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di motivazione e’ da intendere come omessa motivazione e non piu’ quale insufficienza o contraddittorieta’ della stessa. Secondo la Regione Toscana, invece, residuerebbe al vaglio di questa Corte solo l’ipotesi in cui la motivazione si sostanzi nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune. In ordine, poi, alla dinamica del sinistro, si evidenzia come il corpo della vittima fosse stato ritrovato sul ciglio della strada, dietro alla vettura ancora incastrata nella barriera, sicche’ sulla scorta di tali elementi i giudici di merito hanno affermato che lo sbalzamento fosse dovuto al mancato uso delle cinture di sicurezza, fondando su tale circostanza la ripartizione percentuale delle responsabilita’.
In ordine al terzo motivo, nell’evidenziare come l’istruttoria abbia accertato che le strutture di protezione apposte sulla carreggiata risultavano conformi ai canoni di sicurezza previsti dalla normativa vigente all’epoca del sinistro e tali da garantire in caso di impatto il minor danno per gli occupanti del veicolo, (OMISSIS) S.p.a., in particolare, sottolinea come il giudizio avrebbe escluso esservi prova dell’urto tra la barriera stradale e il corpo della vittima e, quindi, della riconducibilita’ a tale causa del decesso della donna, fermo restando che in casi analoghi a quello presente si e’ ritenuta la condotta della vittima idonea persino a vincere la presunzione di responsabilita’, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimita’. La Regione Toscana e la Citta’ metropolitana di Firenze, per parte propria, pongono in luce come l’applicazione dell’articolo 2051 c.c. non escluda quella dell’articolo 1227 cit. codice.
Infine, in merito al quarto motivo – da ritenersi, peraltro, inammissibile secondo (OMISSIS) S.p.a., giacche’ andava proposto come “error in procedendo” – si evidenzia come un vizio di costituzione dell’organo giudicante, in rapporto alla sua natura di giudice non togato, sia stato sempre escluso dalla giurisprudenza di legittimita’, sul rilievo che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati (e’ citata, da (OMISSIS) in particolare, Cass. Sez. Un., sent. 19 maggio 2008, n. 12644).
5. Hanno presentato memoria la ricorrente, (OMISSIS) e la Citta’ Metropolitana di Firenze, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.
7. In via preliminare, peraltro, va evidenziato che l’impugnazione in esame risulta, in larga misura, imperniata sul presupposto dell’avvenuto travisamento – da parte della Corte fiorentina – del fatto che a condurre l’auto, in occasione del sinistro mortale oggetto di causa, vi fosse la ragazza vittima dello stesso, e non l’odierna ricorrente (circostanza su cui insiste, in particolare, il primo motivo di ricorso).
Al riguardo, fermo quanto si osservera’ proprio in relazione alla prima delle censure proposte dalla (OMISSIS), va qui rilevato come la circostanza che il giudice di appello abbia, eventualmente, errato nell’individuare un soggetto piuttosto che un altro alla guida del mezzo, non si traduce, di per se’, in un vizio idoneo ad inficiare la correttezza del suo ragionamento circa il contributo – stimato nell’ottanta per cento – che la condotta del conducente ha avuto nella causazione del sinistro. Infatti, anche a ritenere che fosse stata (OMISSIS) alla guida del mezzo, si porrebbe, comunque, il problema di stabilire se, ed in quali termini, operi il principio secondo cui “in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2017, n. 10220, Rv. 643995-01).
Cio’ che importa, dunque, verificare e’ se il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, in ordine al contributo causale della “condotta di guida” – da chiunque la stessa sia stata tenuta – nella causazione del sinistro, possa ritenersi esente, o meno, da mende, dovendo, anzi, ancor prima stabilirsi in quali termini esso sia eventualmente sindacabile nella presente sede di legittimita’.
7.1. Cio’ premesso, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
7.1.1. Colgono, infatti, nel segno i rilievi delle controricorrenti, laddove individuano, almeno astrattamente, in quello prospettato dalla ricorrente un “errore revocatorio”, consistendo, per vero, esso “in una falsa percezione della realta’, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav. ord. 15 marzo 2018, n. 6405, Rv. 647570-01).
Lo stesso, dunque, non e’ – come tale – censurabile in questa sede, in disparte, peraltro il rilievo che “il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialita’ e decisivita’ dell’errore revocatorio, non e’ un nesso di causalita’ storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensi’ di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessita’ logico-giuridica” (Cass. Sez. 1, sent. 29 marzo 2016, n. 6038, Rv. 639274-01). Rilievo, quest’ultimo, che “salda” alla considerazione – svolta nella premessa dianzi compiuta – circa la necessita’ di incentrare la valutazione, nel caso di specie, sull’incidenza che la condotta di guida del conducente il veicolo ha avuto nella causazione del sinistro, e cio’ a prescindere dalla sua identita’.
7.2. Il secondo ed il terzo motivo – che possono trattarsi congiuntamente, attenendo alla decisione del giudice di appello di ritenere applicabile, nella specie, l’articolo 1227 c.c., comma 1, non sono fondati.
7.2.1. Occorre, al riguardo, muovere dalla constatazione che la Corte fiorentina ha fondato siffatta decisione, in primo luogo, sul rilievo della “erroneita’ della manovra che ha portato il veicolo, anziche’ ad affrontare correttamente la curva sinistrorsa, a portarsi sulla destra impattando violentemente con il guard-rail con cio’ assumendo con la (…) vettura una posizione fisica rispetto alla semicarreggiata occupata che non puo’ che spiegarsi se non con un erroneita’ nella guida non essendo in alcun modo funzionale al regolare procedere della vettura secondo la normale traiettoria”. Di talche’, sempre secondo la sentenza impugnata, se sussiste una “responsabilita’ delle convenute per violazione dei doveri di custodia, in particolare per il fatto di non aver installato in modo adeguato la barriera di contenimento creando una pericolosa cuspide in direzione del traffico veicolare” (e su cui la vettura ha impattato), risulta “parimenti vero” come “il veicolo si fosse venuto a trovare, a seguito di una manovra sbagliata della conducente, su quella stessa cuspide pericolosa”.
Tanto basta, dunque, per ritenere che il ragionamento del giudice di appello – al di la’ dell’affermazione che individua un ulteriore profilo di colpa della conducente nell’aver “consentito” che “la piccola (OMISSIS) viaggiasse nell’occorso senza cintura di sicurezza allacciate”, perche’ si tratta di circostanza, alla fine, non “decisiva” nella ricostruzione della dinamica del sinistro, nel senso gia’ chiarito, non avendo, oltretutto, influito, nella determinazione della misura della responsabilita’ del conducente, gia’ fissata dal primo giudice nella misura dell’80% – sia esente da errori di diritto.
Al riguardo, infatti, va innanzitutto ribadito che anche in relazione alla fattispecie della responsabilita’ da cose in custodia puo’ trovare applicazione l’articolo 1227 c.c., comma 1, come ritenuto ancora di recente da questa Corte, secondo cui il “criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01).
Nella specie, come si e’ visto, la Corte di merito ha chiarito su quali basi abbia ravvisato nella condotta di guida del conducente (chiunque esso fosse) un fattore idoneo a concorrere nella causazione del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., stimandone l’incidenza nell’80%, con una valutazione che non puo’ essere messa in discussione in questa sede, se e’ vero che “in tema di responsabilita’ civile, qualora – con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimita’ – un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entita’ del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile” (cosi’ Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921, Rv. 647354-01, tra l’altro con riferimento ad una fattispecie nella quale il concorso di colpa del danneggiato, fondato come in quello presente su condotta di guida imprudente, era stato apprezzato in relazione proprio all’evento lesivo dovuto all’urto contro un guard-rail e, addirittura, alla conseguente caduta in una scarpata).
Si tratta di principio ancora di recente ribadito da questa Corte, avendo essa affermato che “una volta delibato come sussistente il nesso causale tra cosa e danno, subentra, siccome applicabile anche alla responsabilita’ extracontrattuale in virtu’ del richiamo di cui all’articolo 2056 c.c., la regola generale dell’articolo 1227 c.c., comma 1 in ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato”, la verifica della cui applicazione “va operata dal giudice anche di ufficio” e, dunque, “anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilita’” (Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481, Rv. 647935-01).
Anche con riferimento, dunque, alla fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c. “il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo’ – in base ad un ordine crescente di gravita’ – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita’ del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’articolo 2051 c.c.)”; e cio’ con l’ulteriore precisazione che “quanto piu’ la situazione di possibile pericolo e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. nuovamente Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).
7.3. Il quarto motivo e’, infine, non fondato.
7.3.1. Essendo, nella specie, prospettata una violazione del provvedimento “tabellare” di ripartizione degli affari, trova applicazione, a prescindere da ogni altra considerazione, il principio secondo cui “i giudici onorari – sia in qualita’ di giudici monocratici che di componenti di un collegio – possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’articolo 106 Cost., cosicche’, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullita’ della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitate” (Cass. Sez. 1, sent. 9 novembre 2016, n. 22845, Rv. 642405; si veda anche Cass. Sez. Un., sent. 19 maggio 2008, n. 12644, Rv. 603268-01).
8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
9. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere alla Regione Toscana, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. e alla Citta’ Metropolitana di Firenze le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 2.000,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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