Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2414.
La massima estrapolata:
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex “tunc”.
Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2414
Data udienza 15 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11543-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 285/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. – (OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti di (OMISSIS), contro il decreto del 30 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto il reclamo da quest’ultimo proposto avverso la decisione del Tribunale di Pescara che aveva accolto in parte la domanda della (OMISSIS) volta alla modificazione delle condizioni del divorzio, domanda che la Corte territoriale ha integralmente respinto.
2. – (OMISSIS) ha chiesto accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia nullita’ del procedimento di secondo grado, per essere stata essa (OMISSIS) dichiarata contumace, quantunque l’atto di reclamo le fosse stato notificato senza il decreto di fissazione dell’udienza, della quale ella non era dunque a conoscenza.
Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’articolo 739 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 327 c.p.c., inammissibilita’ o comunque improcedibilita’ dell’atto di reclamo, sostenendo che l’atto di reclamo, privo del decreto di fissazione dell’udienza, fosse ormai irrimediabilmente inefficace, dal momento che “la parte appellante non si e’ fatta carico, ne’ in sede di udienza, ne’ comunque nell’ulteriore corso del giudizio di secondo grado, di provocare la partecipazione della parte reclamata”.
Ritenuto che:
4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
5.1. – E’ fondato il primo motivo.
Il controricorrente ha espressamente riconosciuto di aver notificato alla (OMISSIS) il solo reclamo, senza il decreto di fissazione dell’udienza che la Corte d’appello aveva adottato.
E’ dunque oggettivamente errata l’affermazione contenuta nel decreto impugnato in ordine alla “contumacia della resistente”, ossia della (OMISSIS). A detta violazione occorre rimediare cassando il decreto impugnato e rinviando la causa dinanzi alla Corte d’appello, la quale decidera’ sul reclamo all’esito del pieno dispiegamento del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
5.2. – E’ invece infondato il secondo motivo.
Deve difatti applicarsi il principio che segue: “Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame e’ ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalita’ di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicche’ la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla valida e effettuazione della notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessita’ di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc” (Cass. 19 luglio 2016, n. 14731).
Nel caso in esame, difatti, e’ pacifico che il ricorso sia stato tempestivamente depositato, mentre cio’ che e’ mancata e’ stata soltanto una valida notificazione del reclamo col decreto di fissazione dell’udienza.
P.Q.M.
rigetta il secondo motivo ed accoglie il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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