Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18513.
Presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Ordinanza|| n. 18513. Presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria
Data udienza 28 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) – Compromissione della consistenza patrimoniale del debitore – Variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15063/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia Entrate Riscossione, domiciliata ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui e’ difesa per legge;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 3143/2021 depositata il 22/12/2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione convenne in giudizio le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., al fine di sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto di alienazione con cui la prima aveva trasferito alla seconda la piena proprieta’ di un compendio immobiliare.
A fondamento della propria pretesa, l’attrice dedusse che la (OMISSIS) s.r.l. aveva maturato un’esposizione debitoria verso il Fisco pari a Euro 4.498.929,58 e che, attraverso il citato atto di disposizione, avesse arrecato pregiudizio ai creditori.
Quanto ai requisiti dell’azione revocatoria l’attrice sostenne, in riferimento all’eventus damni, l’irrisorieta’ del prezzo pattuito, la radicale modifica della composizione del patrimonio e la conseguente insufficienza dei beni residui a soddisfare i crediti maturati. In riferimento al consilium fraudis, la corrispondenza tra i soggetti rappresentanti la compagine sociale delle due societa’, le modalita’ di pagamento posticipate nel tempo e la tempestivita’ della sottoscrizione dell’atto a ridosso della notificazione di diversi avvisi di accertamento.
La (OMISSIS) s.r.l. si costitui’ in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, mentre la (OMISSIS) s.r.l. rimase contumace.
Con sentenza n. 723/2019 il Tribunale di Parma accolse la domanda attorea e condanno’ in solido le convenute al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza n. 3143/2021, del 22 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza impugnata.
3. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente fatto applicazione dei principi in materia di onere probatorio attribuendo al ricorrente l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Il ricorrente lamenta, infatti, come egli rivestirebbe la qualita’ di acquirente a titolo oneroso dei beni oggetto dell’atto impugnato, mentre sarebbe la debitrice (OMISSIS) s.r.l., rimasta contumace, il soggetto sui dovrebbe gravare tale onere. Data la contumacia di quest’ultima, il ricorrente sostiene come l’onere di dimostrare non solo che “l’atto dispositivo avrebbe determinato una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio tale da importare una maggiore incertezza o difficolta’ nel soddisfacimento del credito” ma anche che “il patrimonio residuo della (OMISSIS) s.r.l. non potesse soddisfare comunque le ragioni dei creditori”, sarebbe dovuto ricadere sull’Agenzia delle Entrate – Riscossione e non sul ricorrente.
Secondo la censura, quindi, il Giudice di merito avrebbe fatto erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere probatorio e, conseguentemente, avrebbe altrettanto erroneamente desunto la sussistenza dell’eventus damni, sulla base del rilievo che il terzo acquirente del bene, per sottrarsi alla revocatoria, avrebbe dovuto fornire la prova che il patrimonio residuo del dante causa (OMISSIS) s.r.l. fosse in realta’ sufficiente a soddisfare i creditori.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2901, 2697 e 2698 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che l’onere probatorio di dimostrare la capienza residuale del patrimonio della (OMISSIS) s.r.l. dovesse ricadere sulla ricorrente, alla luce del fatto che tale incapienza sarebbe stata dedotta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in qualita’ di attrice nel giudizio di merito.
Nello specifico, la contestazione avvenuta da parte della presente ricorrente, in qualita’ di convenuta nell’allora giudizio di merito, di tale circostanza allegata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, unitamente alla condotta processuale da quest’ultima, avrebbe dovuto far concludere al Giudice per l’inversione dell’onere probatorio, assegnandolo in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
5. Il primo motivo e’ infondato.
Non risulta violata la regola dell’onere probatorio perche’, per quanto l’appellante non fosse la debitrice, a fronte del peggioramento della situazione patrimoniale la sufficiente capienza del patrimonio del debitore e’ fatto impeditivo la cui prova incombe sulla parte convenuta, debitore venditore o acquirente. Nel caso di specie, l’onere della prova si era spostato sulla parte convenuta perche’ il giudice aveva ritenuto provata la circostanza del peggioramento sulla base del fatto che l’atto dispositivo aveva avuto ad oggetto gran parte del patrimonio immobiliare del debitore, sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimita’.
E’ appena il caso di rammentare ad ogni buon conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di azione revocatoria, come correttamente richiamato nella stessa motivazione della sentenza impugnata, “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta’ nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre e’ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ. Sez. VI-III ord. n. 16221/19).
5.1. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato e si ricollega a quanto detto nel precedente motivo.
Il giudice del merito ha accertato positivamente, sulla base del fatto che l’atto dispositivo aveva avuto ad oggetto gran parte del patrimonio immobiliare del debitore, il peggioramento della situazione patrimoniale della debitrice. Pertanto, non risultando ignoto il fatto costitutivo della domanda, non residuava alcun onere probatorio in capo all’attrice. Conseguentemente, una volta reputata la sussistenza del fatto costitutivo, incombeva sulla parte convenuta l’onere di smentita del fatto costitutivo o di prova del fatto impeditivo.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, sulla base del valore del credito per il quale e’ stato proposta l’azione ai sensi dell’articolo 2901 c.c. (cfr. Cass. n. 3697 del 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la Societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 20.000 oltre le spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
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