Prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21704.

La massima estrapolata:

Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto della recidiva, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, anche ove la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell’art. 69, comma secondo cod. pen.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 21704

Data udienza 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 14/05/2018 in forza della quale e’ stata confermata la affermazione della sua penale responsabilita’ per il reato di danneggiamento aggravato con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata deducendo, con un unico motivo, l’intervenuta prescrizione del reato gia’ maturata alla data della decisione in appello tenuto conto del tempus commissi delicti (20 Ottobre 2009) e dei termini ordinari di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Va premesso che nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuto la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata, considerata subvalente rispetto alle concesse attenuanti.
2.1. Osserva il collegio che secondo la giurisprudenza di legittimita’, pressoche’ unanime, ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto della recidiva ai fini del computo dei termini di prescrizione, anche qualora la stessa, qualora si configuri come aggravante ad effetto speciale, sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell’articolo 69 c.p., comma 2, (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D’Uva, Rv. 269129, in motivazione; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 17263 del 08/04/2008, Vigolo, Rv. 239627, in tema di prescrizione della pena).
2.2. Tale orientamento risulta contrastato da altra giurisprudenza che ha rilevato che la recidiva contestata all’imputato, ritenuta e non applicata dal giudice di merito perche’ considerata subvalente rispetto alla circostanza attenuante, non rileva nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (Sez. 2, n. 53133 del 04/11/2016 – dep. 15/12/2016, Chen, Rv. 26913901).
2.3. Quest’ ultimo approdo interpretativo non appare, ad avviso di questo collegio, condivisibile.
Non puo’, invero, sottacersi che la recidiva, al pari delle altre aggravanti ad effetto speciale, ha una effetto “polivante”, comune a tutte le aggravanti ad effetto speciale, in quanto influisce non solo sulla pena, ma anche sulla definizione dei termini di prescrizione secondo quanto previsto dall’articolo 157 c.p.p.: la polivalenza delle aggravanti ad effetto speciale trova la sua ratio nella ritenuta maggiore gravita’ dei fatti circostanziati e, nel caso della recidiva dalla valutazione del maggior allarme sociale riconducibile al fatto espressivo di una devianza seriale.
La valutazione di maggiore gravita’ giustifica l’allungamento ex lege dei termini di prescrizione riconoscibile ogni volta che l’aggravante sia “ritenuta”, a nulla rilevando il fatto che la sua incidenza sulla pena sia inibita dal giudizio di bilanciamento.
Tale effetto secondario delle aggravanti speciali riconosciute, ma per cosi’ dire “disattivate” quanto agli effetti sul trattamento sanzionatorio risulta stabilito espressamente dall’articolo 157 c.p., comma 3, che, con specifico riguardo all’effetto delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione, esclude la rilevanza dell’articolo 69 c.p. (ovvero del bilanciamento tra circostanze) sul tempo necessario a prescrivere.
La interpretazione maggioritaria risulta, dunque, conforme alla lettera del richiamato articolo 157 c.p., comma 3, ma anche la piu’ corretta da un punto di vista sistematico.
Invero, laddove ad esito di un giudizio di subvalenza della recidiva non si tenesse conto della stessa ai fini del calcolo del termine di prescrizione, verrebbero equiparate situazioni diverse: in un caso il giudice ritiene che il nuovo delitto sia sintomatico di una maggiore riprovevolezza dell’imputato, ma che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sia il piu’ idoneo a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare in concreto; nell’altro, egli esclude l’applicazione della recidiva, pur correttamente contestata, dopo avere considerato in termini opposti la significativita’ del nuovo illecito ai fini della valutazione della personalita’ dell’imputato e del grado di colpevolezza.
Deve, pertanto, ritenersi che le aggravanti ad effetto speciale e tra queste la recidiva se non escluse incidono, comunque, sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che le stesse siano bilanciate in equivalenza o in subvalenza con le attenuanti riconosciute.
Nel caso di specie il termine di prescrizione deve, dunque, essere correttamente calcolato tenendo in considerazione il fatto che al (OMISSIS) era stata riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale: tale circostanza pure bilanciata nel senso della sub valenza rispetto alla riconosciute attenuanti ha conservato i suoi effetti sulla definizione dei termini di prescrizione.
A tutt’ oggi, pure tenuto conto della sospensione maturata in primo grado, la prescrizione non e’ decorsa.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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