La preposizione institoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34948.

La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell’institore lo “alter ego” dell’imprenditore, postula la volontà di quest’ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti con i propri, e, pertanto, mentre è insita, a norma dell’art. 2203 cod. civ., nella preposizione ad una sede o ad un ramo dell’attività dell’impresa, non è di per sè evincibile dalla preposizione a singoli atti, ancorché dotati di una certa autonomia operativa nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale.

Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34948. La preposizione institoria

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impresa – Imprenditore – Institore – Preposizione institoria – Caratteri – Configurabilità – Condizioni e limiti – Fattispecie concernente clausola di competenza esclusiva contenuta in contratto di fornitura sottoscritto da un institore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19375-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempose, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3537/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEIANO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che letto l’articolo 380-ter c.p.c. chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza proposto dalla Srl (OMISSIS). Conseguenze di legge.

Preposizione institoria

RITENUTO IN FATTO

– che la societa’ (OMISSIS) S.r.l. propone regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3537/20, del 22 giugno 2020, con cui il Tribunale di Milano, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale da essa formulata, ha ritenuto la propria competenza in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa promosso;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di over opposto un provvedimento monitorio emesso dal Tribunale ambrosiano in favore della societa’ (OMISSIS) SA, relativo ad asseriti crediti nascenti da un contratto di fornitura intervenuto tra le societa’ Nuova Mercato e Scapa Italia, crediti dei quali la ricorrente per ingiunzione si sarebbe resa cessionaria;
– che oltre a contestare, nel merito, la pretesa creditoria, Nuova Mercato eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo, a suo dire, competente quello di Roma, e cio’ in forza di specifica clausola contenuta nel contratto di fornitura, che individuava in quello capitolino il Foro esclusivo per ogni controversia ad esso relativa;
– che la convenuta opposta contestava l’eccezione, sul rilievo della non opponibilita’, ad essa cessionaria, del contratto di fornitura, giacche’ concluso da due soggetti – (OMISSIS) e (OMISSIS) – che non avevano potere di rappresentanza della societa’ cedente Scapa Italia, sicche’, nell’impossibilita’ di applicare la clausola relativa alla competenza convenzionalmente stabilita, il Tribunale competente doveva individuarsi in quello milanese, secondo il criterio del “fonon destinatae solutionis”;
– che l’adito Tribunale rigettava l’eccezione, dichiarando con sentenza la propria competenza;
– che avverso tale decisione la societa’ Nuova Mercato ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi;
– che il primo motivo denuncia “palese violazione” degli articoli 5, 28, 29 e 30 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2384 c.c., sul rilievo che il contratto di fornitura relativo al credito azionato in via monitoria -recante, come detto, clausola di competenza esclusiva del Tribunale di Roma – risultava sottoscritto per (la cedente) (OMISSIS) da (OMISSIS), identificato nell’atto come institore, sicche’ l’onere di dimostrare il difetto di poteri rappresentativi in capo al medesimo incombeva sulla (cessionaria) (OMISSIS) SA;
– che il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 1182 c.c. e degli articoli 19 e 20 c.p.c., e cio’ in ragione del fatto che, essendo illiquido il credito relativo al contratto di fornitura per cui e’ causa, la competenza territoriale non avrebbe potuto determinarsi secondo il criterio del 7o’rum destinatae solutionir, bensi’ avuto riguardo al domicilio del debitore o al luogo in cui l’obbligazione e’ sorta;
– che e’ intervenuto in giudizio il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del regolamento;
– che e’ rimasta solo intimata la societa’ (OMISSIS) SA.

 

Preposizione institoria

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento va rigettato, dovendo, pertanto, confermarsi la competenza del Tribunale di Milano;
– che il primo motivo, infatti, non e’ fondato;
– che, al riguardo, va notato che, venendo in rilievo nel presente caso una problematica che attiene alla rappresentanza sostanziale della (cedente) societa’ (OMISSIS), non valgono le regola elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte – e richiamate dalla ricorrente – per la rappresentanza processuale, sicche’ era onere dell’eccipiente il difetto di competenza, una volta contestato da controparte il fatto costitutivo dell’efficacia della clausola di competenza esclusiva (in quanto stipulata da soggetto non munito del potere di rappresentanza), provare l’esistenza di tale potere;
– che, difatti, come correttamente rammentato dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, in caso di “contratto concluso dal rappresentante, qualora il rappresentato) contesti l’esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l’onere della prova circa l’esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 6-2, ord. 21 luglio 2020, n. 15454, Rv. 658732-01; in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, n. 20549, non massimata);
– che non comporta l’applicazione di un principio diverso da quello appena richiamato, nel caso di specie, la constatazione che il contratto recante la clausola di competenza esclusiva risulta sottoscritto da un institore;
– che, infatti, sebbene la preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell’institore un “alter ego” dell’imprenditore, postuli la volonta’ di quest’ultimo di delegare al preposto poteri di gestione coincidenti con i propri, implica pur sempre, a norma dell’articolo 2203 c.c., la preposizione ad una sede o ad un ramo di attivita’, ma non e’, di per se’ evincibile – secondo quanto nuovamente osservato, in modo esatto, dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte – dalla preposizione a singoli atti, ancorche’ dotati di una certa autonomia operativa nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 2, sent. 19 febbraio 1993, n. 2020, n. 480992-01);
– che, per vero, la qualita’ di institore – come del pari evidenziato, con corretto rilievo, dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte – non comporta il conferimento indiscriminato di poteri rappresentativi riferibili a qualsiasi rapporto giuridico dell’impresa, ma l’attribuzione di poteri sostanziali e processuali limitati ad un ben determinato numero di affari, identificabili sulla base della loro attinenza al settore aziendale di competenza del preposto, al di fuori del quale costui deve ritenersi privo di legittimazione a rappresentare l’imprenditore nei rapporti con terzi e a stare in giudizio per suo nome e suo conto (si veda, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 9 agosto 2003, n. 12042, Rv. 565871-01), sicche’ nell’ipotesi in cui non sia stato adempiuto l’onere di far conoscere i soggetti investiti di poteri institori, spetta a chi intenda invocare gli stessi provarne l’esistenza (Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 1964, n. 780, Rv. 301106-01);
– che il secondo motivo e’, invece, inammissibile, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6);
– che la sentenza impugnata riferisce solo dell’eccezione di incompetenza sollevata in forza della clausola contenuta nel contratto, e non pure di quella basata sul carattere illiquido del credito azionato in giudizio;
– che va fatta, pertanto, applicazione del principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica “non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’ ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex adii” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02);
– che, in conclusione, il regolamento va rigettato;
– che essendo rimasta solo intimata la societa’ Credit SA, nulla va disposto in relazione alle spese;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano.
Ric. 2020 n. 19375 sez. M3 – ud. 24-06-2021

 

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