Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 gennaio 2025| n. 59.

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Massima: In tema di comunione ereditaria, l’art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo “ius prelationis”, in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo “ius retractionis”, esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l’esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi “terzo” rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell’alienante nei giudizi di riscatto.

 

Sentenza|3 gennaio 2025| n. 59. Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Integrale

Tag/parola chiave: Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Retratto successorio – In genere ‘ius praelationis’ ed ‘ius retractionis’ – Diritti dei partecipanti alla comunione ereditaria ex art. 732 cod. civ. – Configurabilità – Conseguenze sul piano processuale.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Relatore

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso 7942-2020 proposto da

Ca.Va., elettivamente domiciliato in ROMA LU.FL., presso lo studio dell’avvocato MA.LO., rappresentato e difeso dell’avvocato LU.DE. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Os.Er., Os.Ma., Os.Em., OSTA IMMOBILIARE DI Os.Er. E C. Snc, Ca.Er., Ca.Si., De.Ca., De.Da., elettivamente domiciliati in ROMA VIA M.PR., presso lo studio dell’avvocato PA.MA., che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati MA.PA. e MA.DE., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonché contro

Ca.Ro.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 4538/2019, depositata il 22 ottobre 2019;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

lette le memorie del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi l’avvocato MA.LO. per delega dell’avvocato Lu.De. per il ricorrente, e l’avvocato PA.MA. per delega dell’avvocato De.Co. e Pa. per i controricorrenti;

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Ca.Va., deducendo di essere coerede dei propri genitori, unitamente ai fratelli Ca.Ro., Ca.An., Ca.Er. e Ca.Si., assumeva che nell’asse relitto vi era anche una porzione di fabbricato urbano sito in Comune di C, frazione (Omissis) – via (Omissis) – costituita da due autorimesse distinte al catasto alla partita (Omissis), fg. (OMISSIS), mappali (Omissis) sub 1 e sub, del quale i germani, con atto di compravendita notaio Ro. del 10.05.1999, vendevano la loro quota pari ai 40/50 ai signori Os.Er., Os.Ma. e Os.Em. nella loro qualità di unici soci della società “Os. Snc di Os.Er. e Figli”.

Pertanto, con atto di citazione ritualmente notificato il 06.09.1999, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno i coeredi venditori unitamente agli acquirenti Os., al fine di sentir dichiarare il proprio diritto di prelazione sull’immobile alienato e di conseguenza veder riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di riscatto di cui all’art 732 c.c.

All’esito della costituzione dei convenuti coeredi, i quali eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva, e degli acquirenti, che chiedevano il rigetto della domanda, l’adito Tribunale, con sentenza n. 559/2004, dichiarava l’inammissibilità della domanda promossa nei confronti dei coeredi venditori per difetto di legittimazione passiva e rigettava la domanda nel merito.

Avverso tale sentenza proponeva appello Ca.Va. affinché fosse disposto il trasferimento delle quote alienate in proprio favore, cui resistevano gli acquirenti, che proponevano a loro volta appello in via incidentale condizionato, per ottenere il rimborso del prezzo della vendita oltre interessi dal versamento. Nel contempo, si costituivano i germani Ca., che chiedevano la conferma della sentenza appellata nel capo impugnato relativo alle spese di lite liquidate.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 559/2010, accoglieva l’appello dell’odierno ricorrente, acclarava la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del diritto di prelazione e riscatto ex art. 732 c.c., statuiva il trasferimento delle quote compravendute a suo favore alle stesse condizioni e prezzo indicati nell’atto di compravendita del 1999 e rigettava il gravame in merito alle spese di lite, nonché l’appello incidentale condizionato.

La predetta sentenza veniva impugnata in Cassazione dagli acquirenti e questa Corte, con la sentenza n. 23925/2015, rigettava il gravame.

Con successivo ricorso al Tribunale di Belluno, Ca.Va. agiva per il rilascio dei beni oggetto del retratto da parte degli Os. domanda che era accolta con sentenza n. 559/2019.

Nelle more, i venditori coeredi unitamente agli acquirenti Os., proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Belluno, al fine di ottenere la condanna del retrattante al pagamento del prezzo di cui alla compravendita del 1999 e il Tribunale, con ordinanza del 21.12.2018, accoglieva il ricorso condannando il convenuto a versare il prezzo della vendita in favore dei coeredi Ca..

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Proponeva appello Ca.Va., il quale si doleva della predetta decisione, assumendo la violazione degli artt. 732 e 1224 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 100 c.p.c.

Costituitisi in giudizio gli appellati, proponevano appello in via incidentale, con il quale chiedevano la condanna di Ca.Va. anche al pagamento degli interessi sul prezzo dalla data della compravendita – 1999 -, nonché la condanna al pagamento del corrispettivo in favore degli Os. oltre gli interessi.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 4538 del 22 ottobre 2019, ha rigettato l’appello principale ed ha dichiarato assorbito il motivo di appello incidentale volto ad ottenere il pagamento del corrispettivo a favore degli Os., accogliendo l’appello incidentale limitatamente alla debenza degli interessi legali sula somma dovuta.

2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Ca.Va. sulla base di quattordici motivi.

Os.Er., Os.Ma. ed Os.Em., in proprio e quali soci della Osta Immobiliare di Os.Er. E C Snc, Ca.Em., Ca.Si., De.Ca. e De.Da., questi ultimi due quali eredi della defunta Ca.An., resistono con controricorso.

Ca.Ro. non ha svolto difese in questa fase.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 81 c.p.c., nella parte in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento del prezzo in favore dei venditori che già avevano incassato il prezzo dai retrattati. Ne deriva che gli stessi non erano legittimati a pretendere il pagamento di una somma dagli stessi già incassata.

Il secondo motivo lamenta il difetto di titolarità del diritto azionato, con violazione degli artt. 2697 e 732 c.c.

Poiché la legge prescrive che in caso di retratto colui che lo esercita sia tenuto alla restituzione del prezzo a favore del soggetto retrattato, in quanto subentra nel contratto nella medesima posizione di quest’ultimo, i venditori Ca. non potevano agire in giudizio per conseguire il versamento di tale somma, una volta che la sentenza della Corte d’Appello n. 559/2010 aveva rigettato la domanda degli acquirenti.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 100 c.p.c. in quanto è ravvisabile una mancanza di interesse ad agire in capo ai coeredi Ca., i quali non possono proporre domanda per ottenere il rimborso maggiorato degli interessi di una somma già ricevuta nel 1999.

Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 101 e 103 c.p.c., 24 e 111 Cost. del principio del contradditorio in quanto la Corte territoriale avrebbe dato una lettura erronea della sentenza n. 559/2010 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia e, pertanto, avrebbe fatto discendere il diritto dei coeredi Ca. ad ottenere il pagamento dal retraente sulla scorta di una statuizione implicita, quando in realtà il capo della sentenza che accoglieva la domanda di retratto successorio, e che ha formato oggetto di cosa giudicata, veniva pronunciato in un giudizio tra parti diverse, senza produrre alcun effetto nei confronti dei venditori del bene.

Ancorché siffatta decisione sia stata emessa in violazione dei principi posti dall’art. 732 c.c., la stessa è passata in giudicato quanto al rigetto della domanda dei cessionari, ma non può spiegare alcuna efficacia nei rapporti con i cedenti.

Infatti, nei confronti di questi la sentenza del Tribunale di Belluno del 2004 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei germani Ca. rispetto all’azione di retratto, e tale pronuncia era passata in giudicato non essendo stata impugnata, se non per quanto concerneva il capo delle spese di lite.

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Il giudizio è proseguito in appello tra il solo ricorrente e gli Os., così che quanto statuito sul merito del retratto in appello non poteva spiegare efficacia nel diverso rapporto tra l’attore ed i

germani, che erano sì parte del giudizio di appello, ma limitatamente alla sola questione del carico delle spese di lite.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata viola il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il giudice d’appello statuito in ordine a domande non formulate dalle parti del giudizio, alla luce di quanto precisato nel motivo che precede, in ordine al limitato ruolo svolto dai germani Ca. nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 559/2010.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 732 e 2909 c.c. in merito alla legittimazione in capo al venditore a ricevere il rimborso del prezzo versato per la compravendita, nel caso in cui sia vittoriosamente esercitato il diritto di retratto.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il prezzo debba essere versato dal retraente in favore del retrattato, e che nulla possa pretendere la parte alienante, alla luce dello stesso meccanismo che è alla base della disciplina del retratto e che vede la sostituzione del retraente nella posizione dell’acquirente nel contratto asseritamente posto in violazione del diritto di prelazione legale.

La conclusione del giudice di appello è quindi in evidente violazione di tale regola, nella parte in cui ha previsto la condanna del ricorrente alla restituzione del prezzo in favore dei venditori.

Con il settimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 732, 1376, 2964 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha giustificato la condanna del ricorrente in base all’affermazione secondo cui, altrimenti opinando, si avrebbe un acquisto dei beni a titolo gratuito.

In realtà l’acquisto del bene è già avvenuto per effetto dell’accoglimento della domanda di riscatto, e ciò opera a prescindere dal versamento del prezzo.

Secondo la giurisprudenza il retrattato soltanto ha diritto di ricevere la restituzione di quanto pagato, ma tale principio è stato disatteso dalla sentenza n. 559/2010, passata in giudicato, per non essere stata fatta oggetto di impugnazione.

La condanna del ricorrente ha per l’effetto ovviato ad una decadenza nella quale erano incorsi gli acquirenti che avrebbero dovuto impugnare la detta sentenza nella parte in cui aveva loro negato il diritto alla restituzione del prezzo, affermando erroneamente che potevano richiederlo ai venditori.

L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 1375 c.c. in quanto le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di un termine di decadenza, come quello previsto per l’impugnazione delle sentenze, non possono mai esser reputate contrarie a buona fede.

Con il nono motivo si denuncia una motivazione apparente, e/o perplessa e/o contraddittoria della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., in quanto risulta incomprensibile l’iter logico – giuridico seguito dalla Corte, in relazione all’obbligo del pagamento imposto al ricorrente in favore dei venditori coeredi.

Il decimo motivo, richiamando l’evidente erroneità della soluzione della Corte distrettuale, denuncia la violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto la pronuncia sarebbe stata emessa “non secondo diritto”.

Con l’undicesimo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 732 e 1282 c.c. in quanto la sentenza ha riconosciuto in favore dei coeredi venditori, soggetti non retrattati, il diritto a ricevere gli

interessi legali sul prezzo con decorrenza dall’atto di vendita, sebbene i Ca. non siano legittimati a ricevere la restituzione del prezzo.

Con il dodicesimo motivo, si lamenta l’omessa pronuncia del motivo di appello incidentale con cui gli acquirenti chiedevano la condanna del ricorrente al pagamento del prezzo della vendita, ritenuto già assorbito rispetto alla pronuncia, passata in giudicato, della Corte d’Appello di Venezia n.559/2010, laddove l’ordine logico delle questioni avrebbe imposto il preventivo esame della domanda degli Os., in quanto solo il rigetto della stessa avrebbe potuto condurre a confermare la condanna in favore dei venditori.

Con il tredicesimo motivo, si denunzia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto le spese di lite sarebbero state liquidate erroneamente in favore di entrambe le parti appellate, senza però tenere conto del fatto che, per le ragioni esposte nel dodicesimo motivo, gli Os. dovevano reputarsi parti soccombenti.

Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per avere la Corte distrettuale, in accoglimento dell’appello incidentale, erroneamente condannato il ricorrente anche alle spese del primo grado di giudizio, nonostante l’ordinanza del Tribunale del 21.12.2018, avesse compensato le spese “in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali”, riformando quindi la decisione di primo grado senza alcuna valida motivazione.

4. I primi undici motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione e devono ritenersi fondati.

Al fine però di meglio illustrare le ragioni che sorreggono tale conclusione, e per altresì mettere in evidenza come la decisione sia ineluttabilmente imposta alla luce degli esiti che il pregresso

contenzioso tra le parti ha avuto nei precedenti giudizi che hanno interessato la medesima vicenda oggetto di causa, appare opportuno rapidamente riassumere i principi che questa Corte ha reiteratamente affermato in tema di esercizio del retratto, anche conspecifico riferimento agli obblighi scaturenti dal medesimo.

Costituisce in primo luogo principio reiterato quello secondo cui l’azione di retratto deve essere indirizzata solo nei confronti dell’acquirente, senza che possa individuarsi alcun litisconsorzio necessario con gli alienanti, e ciò in ragione dello stesso modus operandi del retratto che, in caso di accoglimento della domanda, determina il subentro del retrattante nello stesso contratto concluso con il retrattato.

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

È stato perciò affermato che l’art. 732 cod. civ. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo “ius prelationis” – in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto -, e lo “ius retractionis” – esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l’esercizio positivo di tale diritto -.

Poiché si tratta, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto diverso e soggetti passivi differenti, ognuno dei quali da considerarsi “terzo” rispetto al rapporto cui non partecipa, deve perciò escludersi la qualità di litisconsorte necessario dell’alienante nei giudizi di riscatto (Cass. n. 15482/2001; conf. Cass. n. 2934/1988).

L’effetto della ricordata sostituzione del retrattante nella posizione del retrattato implica poi, quanto all’obbligo di pagamento del prezzo, che il versamento del prezzo da parte del retraente vittorioso va eseguito nei confronti dell’acquirente retrattato, in quanto il primo subentra con effetto “ex tunc” nella posizione del retrattato che non può, quindi, che essere il destinatario del pagamento del prezzo (Cass. n. 34929/2022, Cass. n. 1016/2013 in materia di prelazione agraria; Cass. n. 12264/2009, in tema di prelazione locatizia).

Il principio è poi estensibile anche alla relazione di cui all’art. 732 c.c., come si ricava, quanto meno ab implicito, da Cass. n. 4497/2010 che afferma che l’accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere, anche gli interessi legali sul prezzo che il retraente deve corrispondergli, sebbene il relativo obbligo abbia per oggetto un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico (conf. Cass. n. 3049/1997).

Alla luce di tali elementi, è quindi certo che la sentenza n. 559/2010 sia sbagliata, ma il rigetto della domanda di restituzione del prezzo avanzata dagli acquirenti è ormai cosa giudicata, non essendo stato fatto ricorso avverso tale sentenza, e ciò sebbene sia in contraddizione con quanto la stessa sentenza riferisce circa il meccanismo della prelazione che prevede il trasferimento al retrattante alle stesse condizioni e prezzo indicati nel contratto di cessione.

4.1 A tali principi si era correttamente richiamata la sentenza del Tribunale di Belluno n. 559/2004 che, nel decidere sull’originaria domanda del ricorrente, aveva negato la legittimazione passiva dei germani sulla domanda di retratto, sebbene fosse poi pervenuta al rigetto della stessa domanda nei conforti degli acquirenti.

Tale sentenza è stata oggetto di appello principale da parte del ricorrente e di appello incidentale condizionato da parte degli acquirenti, con il quale, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, si chiedeva la condanna dell’appellante al pagamento del prezzo, e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 559 del 2010 ha accolto l’appello principale quanto al riconoscimento dei presupposti per l’esercizio del diritto di retratto, rigettando espressamente il ricorso incidentale condizionato degli Os., sul presupposto che gli stessi non avessero alcun diritto alla restituzione del prezzo nei conforti del Ca.Va., dovendo siffatta richiesta essere avanzata nei confronti dei venditori, che erano coloro che lo avevano riscosso. Ha infine rigettato il secondo motivo dell’appello principale con il quale il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado anche nei confronti dei germani, ma limitatamente al solo profilo relativo alla sua condanna alle spese, senza che quindi fosse rimessa in discussione la affermata carenza di legittimazione passiva quanto all’azione proposta.

La sentenza di appello, che evidentemente si rivela contraria ai precedenti di questa Corte quanto al soggetto legittimato a ricevere il prezzo per effetto del retratto, è stata fatta oggetto di ricorso da parte degli acquirenti con motivi che investivano unicamente il riconoscimento dei presupposti oggettivi del diritto al retratto, motivi che questa Corte ha rigettato con la sentenza n. 23925/2015, che ha quindi determinato il passaggio in giudicato sia dell’affermazione circa il difetto di legittimazione passiva dei coeredi (e ciò anche per quanto attiene al diritto al pagamento del prezzo), sia per quanto concerne l’infondatezza della pretesa alla restituzione del prezzo da parte degli acquirenti, non avendo questi coltivato tale richiesta con la formulazione di uno specifico motivo di ricorso avverso la statuizione negativa della Corte d’Appello.

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

Deve altresì negarsi che la sentenza n. 559/2010 della Corte d’Appello contenga un espresso riconoscimento del diritto dei Ca. a ricevere il prezzo da parte del retraente, non potendosi inferire tale esito per il solo passaggio argomentativo della sentenza della Corte distrettuale, che riferisce della possibilità per gli Os. di poter ottenere dai Ca. la restituzione del prezzo versato maggiorato dell’interesse legale, trattandosi di affermazione che è stata spesa essenzialmente al fine di giustificare il rigetto dell’appello condizionato, ed in una controversia nella quale non era più in discussione l’estraneità dei venditori rispetto alla pretesa azionata dal ricorrente.

È pur vero che l’esito al quale si approda assicurerebbe al retrattante l’acquisto delle quote alienate dai germani, senza in sostanza corrispondere alcuna somma, ma trattasi a ben vedere di una conseguenza, che, come segnalato anche nelle conclusioni del Pubblico Ministero, scaturisce dalla mancata reazione dei venditori alla sentenza di appello che aveva loro negato il diritto alla restituzione del prezzo (e ciò anche a voler tacere del fatto che, per effetto della soluzione sposata nella sentenza oggi gravata, i venditori verrebbero a ricevere due volte il prezzo, soluzione anche questa che si paleserebbe come iniqua e contraria a citati precedenti di questa Corte).

La cassazione della sentenza impugnata si impone per il riscontro di un duplice giudicato, il primo derivante dalla stessa sentenza del Tribunale di Belluno n. 559/2004, che senza essere stata fatta oggetto di gravame in parte qua, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e quindi l’inammissibilità della domanda rivolta nei confronti dei primi (dovendosi ritenere ricompresa in tale statuizione anche la negazione del diritto a ricevere il corrispettivo della venduta da parte del retraente), ed il secondo derivante dall’esplicito rigetto dell’appello incidentale degli Os. quanto al diritto de quo.

Come detto, è pur vero che i venditori continuarono ad essere parti del giudizio di appello, ma lo erano limitatamente al capo relativo alle spese, non essendo più in discussione l’affermazione della loro estraneità al giudizio, quanto alla pretesa sostanziale azionata è pur vero che continuano ad essere parti nel giudizio di appello, ma lo sono per la sola statuizione in punto di spese, che non impedisce il formarsi del giudicato sulla questione sottostante.

L’effetto di tale giudicato è quindi quello di impedire anche la proposizione, come avvenuto con l’atto introduttivo del presente giudizio, della domanda di condanna al pagamento del prezzo nei confronti del germano.

Ne deriva che la domanda proposta è priva di fondamento, essendo ormai preclusa la sua fondatezza.

Ove anche voglia ipotizzarsi che la sentenza n. 559/2010 della Corte d’Appello di Venezia contenga in via implicita una affermazione circa il diritto dei venditori a ricevere il prezzo, e ciò

combinando il rigetto della domanda verso gli acquirenti con l’affermazione sul meccanismo della prelazione e sul diritto dei compratori a ripetere il prezzo dai venditori, si tratta però di affermazione resa nel giudizio di merito sul retratto che ormai proseguiva solo nei confronti dei cessionari, in quanto i venditori rimanevano in causa, come detto, solo per il capo relativo alle spese solo per le spese.

Ciò porta a ritenere che, anche ove si volesse ipotizzare un giudicato implicito di riconoscimento del diritto alla restituzione del prezzo in favore dei venditori, lo stesso si sarebbe formato in una controversia (quella sul retratto), che in appello coinvolgeva solo i cessionari e che quindi non può avere portata vincolante anche nei confronti dei cedenti, per i quali era già stata affermata la loro estraneità al giudizio.

Così come pure, ove si volesse escludere che si sia già formato un giudicato di rigetto sulla domanda avanzata verso i venditori (conclusione che non appare revocabile in dubbio, per quanto sinora esposta), ed in assenza di un giudicato desumibile dalla pronuncia di appello quanto al diritto alla restituzione del prezzo da parte dei Ca., allora la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Belluno, ed accolta nei precedenti gradi di merito, andrebbe considerata come una domanda proposta – preclusa dal sicuro formarsi del giudicato per gli Os. – ma che dovrebbe essere decisa ex novo nei confronti dei Ca..

Tale decisione, ove si reputi che non vi sia un vincolo di giudicato tra il retraente ed i venditori, andava quindi decisa facendo applicazione dei principi consolidati in tema di diritto al pagamento del prezzo da parte del retrattato, e ciò comporterebbe, alla luce dei precedenti richiamati, del pari il rigetto della domanda dei Ca..

Alla luce di tali considerazioni deve perciò disporsi l’accoglimento dei primi undici motivi, con l’assorbimento dei restanti.

Avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto all’accoglimento dei detti motivi, si ritiene che alla cassazione della sentenza gravata possa farsi seguire la decisione nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi per l’effetto pervenire al rigetto della domanda originariamente proposta dai controricorrenti.

5. Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche trattare e delle peculiarità della vicenda connotata dall’adozione anche di precedenti pronunce tra le parti, evidentemente discostatesi dagli orientamenti di questa Corte, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese dell’intero giudizio ex art. 92 c.p.c., come scaturente dall’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.

Prelazione ereditaria ed i diritti e distinzioni legali

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi undici motivi di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dai controricorrenti nei confronti di Ca.Va.;

Compensa integralmente tra le parti le spese di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2025.

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