Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 736.
La massima estrapolata:
In materia edilizia richiedono il rilascio del permesso di costruire, non soltanto i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attivita’ murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico con il quale e’ stata assicurata la stabilita’ del manufatto, che puo’ anche essere soltanto infisso o appoggiato al suolo, atteso che la stabilita’ non va confusa con la non rimovibilita’ della struttura o con la perpetuita’ della funzione ad esso assegnata, estrinsecandosi nella oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori; Non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilita’, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva; a tenore della quale la precarieta’ non puo’ essere desunta dalla temporaneita’ della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilita’ di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilita’ o il mancato ancoraggio al suolo.
Peraltro, rispetto al reato paesaggistico, ai fini della sua integrazione basta la precarieta’ della struttura, essendo assoggettato ad autorizzazione ogni intervento modificativo e che comprometta il paesaggio.
Sentenza 9 gennaio 2019, n. 736
Data udienza 10 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) e (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 27.2.2018 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito per l’imputato (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), presente anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per l’imputato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27.2.2018 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 27.3.2017 del Tribunale della stessa citta’ che aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alle pene di legge per i reati di cui agli articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), (capo A) e articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, (capo B), per aver realizzato, rispettivamente in qualita’ di presidente dell’Associazione (OMISSIS), il (OMISSIS), e di presidente dell’Associazione di (OMISSIS), il (OMISSIS), senza permesso a costruire e senza autorizzazione della Soprintendenza in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un box di mt 2×2, altezza esterna di mt 2,77 ed interna di mt 2,55, adibito a servizio igienico per persone con ridotte capacita’ motorie, ed un box di mt 2,40×2,40, altezza esterna di mt 2,77 ed interna di mt 2,55, suddiviso internamente in due distinti servizi igienici dotati ciascuno di un antibagno, entrambi posizionati sopra vasche di raccolta di liquami, e con accesso tramite due scalini.
2. (OMISSIS).
Con il primo motivo, deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c). Gli agenti municipali avevano accertato che i due box avevano una struttura men che precaria, erano semplicemente poggiati su una pedana che, a sua volta, poggiava sul terreno, senza essere ancorata al suolo in alcun modo, i liquami non erano scaricati ma raccolti nel contenitore poggiato anch’esso sotto la pedana e poi smaltiti. La Corte territoriale aveva comunque ritenuto che i manufatti fossero stabili e necessitassero di un provvedimento abilitativo. Assume che i due bagni non erano idonei ad incidere funzionalmente sulla struttura, perche’ un immobile, privo di servizi igienici, tale restava sotto il profilo della destinazione urbanistica ne’ poteva acquistare l’abitabilita’ o l’uso per il solo appoggio sul terreno. Precisa che il mantenimento nel tempo dei due servizi non era ascrivibile alla mancata richiesta edilizia e paesaggistica, ma all’inerzia del Comune che aveva fatto trascorrere due anni prima di dare l’assenso. Peraltro, lo stesso Comune si era reso conto che i soci ottuagenari dell’Associazione non potessero usare i servizi al di la’ della strada ed aveva consentito la sistemazione di due box da cantiere.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 54 c.p.. Il Tribunale aveva escluso la scriminante sostenendo che l’Associazione avrebbe potuto trasferire aliunde la propria sede, la Corte aveva invece sostenuto che si sarebbero potuti usare i servizi a disposizione di altra Associazione a 100 metri, dall’altra parte della strada.
Ricorda di svolgere un’attivita’ di competenza del Comune per la quale questo aveva messo a disposizione quei locali ad un canone simbolico e che per i soci anziani era scomodo usare i servizi dell’altra associazione.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 131 bis c.p., perche’ il diniego era fondato sulla violazione di plurime disposizioni, vi era stato, non solo un pericolo, ma un pregiudizio effettivo e le opere erano state eseguite in un luogo ove si trovavano altri manufatti abusivi. Contesta tale decisione perche’ non in linea con la giurisprudenza che richiede la valutazione di plurimi elementi, oltre all’entita’ della lesione, siccome il suddetto beneficio puo’ applicarsi anche in caso di reato continuato e di precedenti condanne: il pregiudizio effettivo del bene era stato ricavato da una nota della Soprintendenza, quando nel processo non v’era stata neanche la costituzione di parte civile degli Enti. Eccepisce la pretermissione del dato della delibera del Comune di Firenze che aveva stanziato Euro 500.000,00 per la realizzazione di servizi igienici acconci. Puntualizza che gli altri manufatti abusivi di cui i Giudici avevano discorso risalivano a parecchi anni prima ed erano stati immediatamente rimossi. Conclude che dal beneficio potevano escludersi solo le condotte denotanti attivita’ criminose in senso seriale ed abitudine alla violazione della legge.
3. (OMISSIS).
Il primo e terzo motivo sono sovrapponibili a quelli del (OMISSIS).
Nel secondo motivo dichiara di aver documentato di aver autorizzato l’installazione dei box previo ottenimento di regolari permessi. La sentenza aveva ignorato tale decisiva circostanza ed aveva errato nell’affermazione secondo cui aveva fatto utilizzare i bagni dai soci, i quali erano fisicamente idonei e non necessitavano di autorizzazione al relativo uso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
3.1. Il Tribunale ha accertato che per i due box non era stata chiesta alcuna autorizzazione, ma il (OMISSIS) aveva presentato in Comune, nel febbraio 2013, una comunicazione d’inizio lavori per installare le opere, descrivendole come destinate a soddisfare esigenze temporanee per 90 giorni, nonche’ una comunicazione all’ASL della messa in uso di due bagni chimici. La Soprintendenza ed il Comune avevano chiesto l’immediata rimozione degli stessi, ma, nel settembre 2016, erano ancora li’ ad uso dei soci di entrambe le associazioni. Il Giudice aveva pertanto ritenuto integrati i reati stante il carattere non precario dei manufatti ed aveva ritenuto responsabili il (OMISSIS) per averli realizzati ed il (OMISSIS) per non averne impedito la costruzione pur essendo l’assegnatario dell’area, ed anzi per aver concorso alla relativa realizzazione, autorizzando l’installazione e prestando il consenso all’abuso.
Gli appelli hanno avuto il medesimo tenore dei ricorsi per cassazione.
3.2. Tale considerazione porta di per se’ all’inammissibilita’ dei ricorsi, perche’ diretti a conseguire una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento della affermazione di responsabilita’, senza tuttavia individuare vizi specifici della motivazione che ne intacchino la intrinseca coerenza strutturale e logicita’, essendo le censure ripetitive delle medesime ragioni gia’ esaminate e respinte dal giudice di appello. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’ inammissibilita’ della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, non massimata, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Rv. 221693). Mediante il ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre una diversa conclusione del processo. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze relative alla persuasivita’, all’inadeguatezza, alla mancanza di rigore o di puntualita’, alla stessa illogicita’ – quando non manifesta – della motivazione, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
3.3. La Corte territoriale ha confermato il giudizio del Tribunale perche’ lo stesso (OMISSIS) aveva affermato che i box, ospitanti i tre bagni, erano destinati a supplire alla mancanza di bagni stabili e definitivi nella struttura in uso all’associazione da lui presieduta, che organizzava quotidianamente e continuativamente incontri ed eventi in favore dei soci, sicche’, nel programma di chi li aveva collocati sul terreno, dovevano rimanere per un tempo indefinito fino alla realizzazione di bagni permanenti da parte del Comune, proprietario dell’edificio. Inoltre, non era integrato lo stato di necessita’, perche’ sempre il (OMISSIS) aveva ammesso che v’erano dei bagni a mt 100 di distanza, in una diversa struttura, ed era quindi evidente che i frequentatori dell’associazione non si trovavano nell’impossibilita’ assoluta di soddisfare i loro bisogni fisiologici, siccome la distanza non era eccessiva, mentre il (OMISSIS) aveva affermato che, nella parte della struttura in uso alla sua associazione, v’erano altri bagni, in particolare nella parte del giardino del (OMISSIS), donde l’esclusione della necessita’ assoluta ed insormontabile d’installare i box in modo abusivo, potendo i soci dell’associazione ” (OMISSIS)” accordarsi con quella di ” (OMISSIS)” per usare i bagni che questa aveva a disposizione: del resto tale accordo era stato raggiunto nella Convenzione del 29.1.2013 con cui il (OMISSIS) aveva concesso all’altra associazione l’uso dei bagni del giardino del (OMISSIS).
I Giudici hanno aggiunto che la scriminante invocata doveva essere esclusa perche’ non era stato dimostrato che il (OMISSIS) non avesse potuto chiedere ed ottenere dei regolari permessi edilizio e paesaggistico per installare i bagni; era certo che non li avesse chiesti ed era assai probabile che, se li avesse chiesti, gli Enti, che correttamente avevano rilevato l’abusivita’ e la contrarieta’ al vincolo paesaggistico, avrebbero individuato modalita’ compatibili con la normativa per soddisfare l’esigenza costruttiva prospettata.
Quanto alla posizione del (OMISSIS), hanno osservato che era responsabile degli abusi commessi, non perche’ non vi si fosse opposto, non avendo un obbligo giuridico di farlo, ma perche’ aveva concorso con il (OMISSIS) nella realizzazione, autorizzando la relativa installazione e non solo omettendo di farli rimuovere ma facendoli utilizzare dai soci dell’associazione da lui presieduta, cosi’ dimostrando che, fin dall’inizio, v’era stato un accordo per la realizzazione che soddisfaceva le esigenze di entrambe le associazioni. Nella convenzione stipulata il 29.1.2013 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), quest’ultimo s’era impegnato ad effettuare i lavori di adeguamento ed il primo aveva concesso l’uso dei bagni posti nel giardino del (OMISSIS), finche’ non fossero state rilasciate le autorizzazioni per la realizzazione dei bagni, nonche’ autorizzato il (OMISSIS) a sistemare due bagni da cantiere nel piccolo spazio. Ad avviso dei Giudici, l’accordo aveva dimostrato che i bagni da cantiere non erano necessari, giacche’, fin dall’inizio dell’uso della struttura l’associazione ” (OMISSIS)” aveva a disposizione dei bagni posti nel giardino della struttura ed era ben consapevole della loro non temporaneita’, dal momento che la loro installazione non era stata subordinata ad alcuna autorizzazione o comunicazione diretta al Comune, proprietario della struttura, e non era stato stabilito alcun limite temporale alla loro permanenza, ma anzi se ne consentiva il mantenimento e l’uso fino alla richiesta dell’autorizzazione, richiesta mai inoltrata. Il (OMISSIS) aveva quindi autorizzato il (OMISSIS) ad installare e mantenere, senza reali limiti di tempo, delle strutture abusive nell’area di cui aveva la disponibilita’, ed infatti, dopo l’installazione dei bagni da cantiere, non aveva mai mosso obiezioni alla loro presenza, ne’ ne aveva chiesto la rimozione ed anzi lui stesso li aveva utilizzati consentendone l’uso da parte dell’associazione da lui presieduta.
3.4. Le decisioni dei Giudici di merito sono in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di precarieta’. Si vedano, ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 14044/05, Bentivoglio, Rv. 231522, secondo cui in materia edilizia richiedono il rilascio del permesso di costruire, non soltanto i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attivita’ murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, indipendentemente dal mezzo tecnico con il quale e’ stata assicurata la stabilita’ del manufatto, che puo’ anche essere soltanto infisso o appoggiato al suolo, atteso che la stabilita’ non va confusa con la non rimovibilita’ della struttura o con la perpetuita’ della funzione ad esso assegnata, estrinsecandosi nella oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori; n. 22054/09, Frank, Rv. 243710, per la quale non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilita’, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva; n. 966/15, Rv. 261636, a tenore della quale la precarieta’ non puo’ essere desunta dalla temporaneita’ della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilita’ di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilita’ o il mancato ancoraggio al suolo: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la realizzazione abusiva di una stalla costruita con pali in legno saldamente ancorati al suolo e copertura in lamiera per soddisfare esigenze permanenti e durature nel tempo. Peraltro, rispetto al reato paesaggistico, e’ stato osservato che ai fini della sua integrazione basta la precarieta’ della struttura, essendo assoggettato ad autorizzazione ogni intervento modificativo e che comprometta il paesaggio (Cass., Sez. 3, n. 38525/12, Pmt in proc. Gruosso, Rv 253690 e n. 39429/18, Scrocchi, Rv 273903).
3.5. Peraltro, va osservato rispetto al (OMISSIS) che la Corte territoriale ha esaminato plurimi elementi, tra cui la Convenzione e l’uso dei bagni da parte dei membri della sua associazione, giungendo, all’esito di un percorso motivazionale logico e razionale, alla conclusione della sua responsabilita’.
3.6. Con riferimento al diniego dell’applicazione della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, i Giudici di merito hanno reso una motivazione ampia e coerente, spiegando che il fatto era grave per la pluralita’ di violazione commesse, la lunga durata del mantenimento delle strutture abusive, la non necessita’ della loro installazione, il danno arrecato al paesaggio, non rilevando la scelta delle Amministrazioni di non costituirsi parti civili.
3.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
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