Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 35106.
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che aveva escluso un comportamento di malafede nell’interruzione di trattative, preordinate alla costituzione di una società, per avere nella circostanza le parti medesime concordato un periodo di prova, nel corso del quale era poi intervenuto il recesso dal progetto, prima della concreta operatività della costituenda società)
Ordinanza|| n. 35106. Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Formazione ed elementi del contratto – Responsabilità precontrattuale – Presupposti – Individuazione – Accertamento di fatto riservato al giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Condizioni – Fattispecie concernente trattative per la costituzione di una società
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1513/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione;
– controricorrente –
e nei confronti di
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1467/2019, pubblicata in data 9 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
Fatti di causa
1. (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della interruzione, senza giustificato motivo, delle trattative volte alla costituzione di una nuova societa’.
Esponevano a supporto della domanda che, nel settembre 2006, avevano raggiunto con i convenuti un accordo per costituire una societa’, che avrebbe dovuto svolgere la stessa attivita’ della societa’ attrice all’interno dei locali della Autotrasporti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c.; avevano dato corso al progetto, in quanto la societa’ attrice aveva trasferito le proprie attrezzature nei locali della Autotrasporti (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) si era occupato della gestione e selezione del personale, che era stato formato dalla (OMISSIS), e lo (OMISSIS) si era impegnato a procacciare i clienti; nel novembre 2006 l’ (OMISSIS) aveva comunicato il proprio recesso dal progetto, ma nelle more, quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale, aveva assunto il personale formato dalla (OMISSIS), continuando a svolgere la propria attivita’ presso i locali della Autotrasporti (OMISSIS) s.n.c..
All’esito della costituzione di (OMISSIS) e nella contumacia dello (OMISSIS), il Tribunale di Brescia condannava (OMISSIS) al risarcimento dei danni per responsabilita’ precontrattuale in favore delle parti attrici, rilevando che le trattative erano in una fase avanzata quando (OMISSIS) le aveva interrotte.
2. La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, che, nella contumacia dello (OMISSIS), ha accolto il gravame.
Ha, in particolare, osservato che non risultava contestata la circostanza che le parti, accordandosi per la creazione di una societa’ che sarebbe divenuta operativa dal gennaio 2007, avevano pattuito, per verificare la fattibilita’ del progetto, che, prima della costituzione della societa’, avrebbero svolto un periodo di prova di tre mesi, da settembre a dicembre 2006; l’appellante aveva comunicato alla (OMISSIS) s.r.l. ed alla (OMISSIS) il proprio recesso dal comune progetto nel novembre 2006, interrompendo le trattative un mese prima della scadenza del periodo di prova, cosicche’ non poteva ritenersi che si fosse ingenerato in capo agli appellati un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, idoneo a giustificare l’affermazione di responsabilita’ precontrattuale.
3. Contro la suddetta sentenza d’appello (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
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Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione degli articoli 158 e 174 c.p.c., della Cost., articolo 25, comma 1, e Cost., articolo 111, comma 2, con conseguente vizio di costituzione del giudice e nullita’ della sentenza, per avere il Presidente del Collegio della Corte d’appello provveduto alla sostituzione del relatore in assenza di un decreto formale, mediante una annotazione a penna riportata sul verbale di udienza.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all’udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione (Cass., sez. 1, 20/12/2007, n. 26820; Cass., sez. L, 11/04/2001 n. 5443; Cass., sez. L, 13/09/2003 n. 13467; v. anche, piu’ in generale; per il rito ordinario di appello Cass., sez. 3, 16/11/2006 n. 24370; Cass., sez. 6-5, 25/09/2017, n. 22238; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554).
In ogni caso, non rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l’osservanza delle condizioni stabilite dagli articoli 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., perche’ tale violazione costituisce una mera irregolarita’ di carattere interno, che non incide sulla validita’ del procedimento o della sentenza (Cass., sez. 3, 8/02/2007, n. 2745). Pertanto, il provvedimento, con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce un giudice con un altro come relatore, puo’ anche risultare da una semplice annotazione sul ruolo di udienza, trattandosi di provvedimento rimesso all’apprezzamento discrezionale del presidente (Cass., sez. 2, 24/11/1979, n. 6158; Cass., sez. 3, 09/05/2022, n. 14554).
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2. Con il secondo motivo si deduce eccezione di incostituzionalita’ della l. 9 agosto 2013, n. 98, articoli 62-72 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 21.6.13, n. 69, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione all’articolo 106, comma 2, Cost. – nullita’ della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti che gli articoli 62 – 72 della L. 9 agosto 2013, n. 98 appaiono incostituzionali in riferimento alla Cost., articolo 106, comma 2, in quanto norme prevedenti e regolanti l’attribuzione a magistrato onorario, quale ausiliario di Corte d’appello, delle funzioni di giudice collegiale, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, ai sensi della l. 11.3.1952 n. 87, articolo 23, comma 2.
2.1. La questione prospettata non puo’ condurre alla cassazione della sentenza.
2.2. Questa Corte, con due distinte ordinanze del 9 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 69 del 2013, articoli 62, comma 1, 65, commi 1, e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, convertito, con modificazioni, nella l. n. 98 del 2013, in riferimento alla Costituzione, articolo 106, comma 2, e alla Cost., articoli 102, comma 1, e 106, comma 1, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d’appello.
Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale, pur dichiarando incostituzionali le predette norme, ha stabilito che le Corti d’appello potranno, tuttavia, continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverra’ ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali. Fino ad allora, la “temporanea tollerabilita’ costituzionale” dell’attuale assetto e’ volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.
L’eccezione di illegittimita’ costituzionale fatta valere in questa sede si limita a riproporre la medesima questione gia’ affrontata e decisa dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
3. Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assoluto mancato esame di due fatti decisivi per il giudizio in relazione all’affidamento nella conclusione del contratto da parte di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) ed al comportamento tenuto da (OMISSIS) con conseguente nullita’ della sentenza ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonche’ illogicita’ della motivazione.
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Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, trascurando di considerare prove e fatti decisivi emersi dalla istruttoria. Precisano, in particolare, che entrambi i convenuti, in sede di interrogatorio formale, avevano confermato che erano pendenti trattative per la costituzione di una societa’ comune, che era stato formato il personale che avrebbe dovuto lavorare nella costituenda societa’, che la (OMISSIS) s.r.l. aveva trasferito nei locali della (OMISSIS) Autotrasporti s.n.c. le attrezzature e i beni necessari per espletare l’attivita’ della nuova societa’ e che lo (OMISSIS) si era dedicato alla acquisizione di nuova clientela, facendo caricare i relativi nominativi nel programma on-line (OMISSIS); avevano pure riconosciuto che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. aveva assunto quali dipendenti personale in precedenza formato dalla (OMISSIS).
Tali elementi non erano stati oggetto di apprezzamento da parte dei giudici d’appello.
4. Con il quarto motivo, rubricato: ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1337 c.c., i ricorrenti, nel censurare la decisione gravata la’ dove esclude la sussistenza di responsabilita’ precontrattuale, denunciano che i giudici d’appello non hanno tenuto conto che tra le parti non era stata prevista alcuna facolta’ legittima ed esplicita di interruzione delle trattative.
5. Con il quinto motivo, prospettando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale avrebbe conferito valore di prova piena alle dichiarazioni rese da (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, tralasciando di valutare tutti gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria, ed in particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni, che avevano riferito che le trattative erano in una fase avanzata.
6. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere scrutinati unitariamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Varra’ premettere che, perche’ possa ritenersi integrata la responsabilita’ precontrattuale ex articolo 1337 c.c., e’ necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilita’ il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilita’, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilita’, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, e’ demandata al giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivata (Cass., sez. 3, 29/03/2007, n. 7768; Cass., sez. 2, 15/04/2016, n. 7545; Cass., sez. 2, 16/11/2021, n. 34510).
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Il procedimento logico seguito dalla Corte d’appello – che illustra in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento del decisum, cosi’ non incorrendo nelle anomalie motivazionali contestate con il terzo motivo (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599; Cass., sez. 30/05/2019, n. 14762) – merita di essere condiviso, perche’ spiega come non possa ravvisarsi comportamento di malafede, idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 1337 c.c., nel fatto che (OMISSIS) abbia deluso l’affidamento della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS), interrompendo a novembre 2006 le trattative iniziate nell’estate dello stesso anno per la costituzione di una nuova societa’, avendo le parti concordato un periodo di prova di tre mesi, da ottobre a dicembre 2006, prima della concreta operativita’ della costituenda societa’.
I giudici di merito non hanno, in sostanza, mai negato che le trattative sviluppate tra le parti fossero da ritenere serie, quanto piuttosto escluso che le odierni ricorrenti potessero fondatamente sostenere di aver confidato senza colpa nella sicura costituzione della nuova societa’, per essere l’interruzione delle trattive intervenuta prima della scadenza del periodo di prova che le stesse parti avevano pattuito nell’accordo tra le stesse concluso, in tal modo sottolineando che detto accordo, finalizzato alla costituzione della societa’, si trovava ancora in una fase embrionale ed era di incerta evoluzione, stante la volonta’ manifestata di non creare da subito un impegno vincolante.
La Corte d’appello non ha, dunque, negato ne’ la serieta’ delle trattative intercorse tra le parti, ne’ che le stesse parti dovessero comportarsi secondo correttezza e buona fede, ma ha escluso, sulla base di accertamento di fatto ad essa riservato, il ragionevole affidamento della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) sulla sicura conclusione del contratto societario, essendosi (OMISSIS) espressamente riservato di comunicare l’eventuale accettazione della proposta entro fine dicembre 2006.
Tanto e’ sufficiente per escludere sia la dedotta violazione dell’articolo 1337 c.c., sia la presunta erronea valutazione delle prove emerse nel corso dell’istruttoria, considerato che la decisione impugnata non poggia, come ritenuto dalle ricorrenti, esclusivamente sulle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, ma sulla diversa circostanza, non contestata, che le parti avessero pattuito, al fine di verificare la fattibilita’ e convenienza del progetto, prima della costituzione della societa’, di svolgere un periodo di prova di tre mesi, solo all’esito del quale avrebbero valutato se procedere alla costituzione della nuova societa’.
La interruzione delle trattative non puo’, pertanto, ritenersi ingiustificata, e tale da legittimare l’azionata pretesa risarcitoria da responsabilita’ precontrattuale, e le censure rivolte alla decisione impugnata si risolvono in realta’ in un sollecito, a questa Corte, al riesame del giudizio di fatto svolto dai giudici di merito.
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
D’altro canto, le ricorrenti si dolgono per l’asserita erronea valutazione delle risultanze di causa, ma il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132, n. 4, c.p.c. – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892), dovendosi tenere conto che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non e’ inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305).
Non costituiscono, invero, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass., sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa (Cass., sez. L, 21/10/2015, n. 21439).
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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