Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12237.
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale è richiesto l’accertamento rigoroso del concreto pregiudizio rappresentato dal comportamento del genitore per il figlio ed è necessaria anche una valutazione prognostica sulla possibilità di recupero del ruolo genitoriale corretto. Mentre non è in alcun modo sufficiente per affermare la decadenza il elemento del miglior rapporto che il minore vive in quel momento nella famiglia affidataria rispetto alla famiglia d’origine, in quanto non sufficiente a determinare la rescissione definitiva del rapporto parentale.
Ordinanza|| n. 12237. Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
Data udienza 20 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – POTESTA’ DEI GENITORI – POTESTA’ DEI GENITORI (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente rel.
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30398-2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE;
(OMISSIS), tutore del minore (OMISSIS) (OMISSIS);
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 5-2021 depositata il 11/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023 dal Consigliere MARIA ACIERNO.
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Su ricorso del PM, il Tribunale per i minorenni di Bologna disponeva, con decreto provvisorio del 25/08/2016, l’apertura del procedimento volto ad accertare lo stato di adottabilita’ di (OMISSIS) (nato a (OMISSIS)), figlio naturale dei sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS). Con lo stesso provvedimento sospendeva i genitori dalla responsabilita’ genitoriale e nominava tutore del minore il Servizio Sociale di (OMISSIS), affinche’ collocasse madre e figlio in idoneo ambiente protetto e valutasse le capacita’ genitoriali e di accudimento dei genitori. Dalle relazioni depositate dal Servizio Sociale nel corso del giudizio di primo grado durante il collocamento con il figlio in struttura protetta, emergeva che la madre, era affetta da un deficit cognitivo tale da non consentirle di occuparsi adeguatamente del figlio minore; quanto al padre, anche se negli incontri protetti aveva dimostrato capacita’ accuditive ed affettive sufficienti, tuttavia non si trovava ancora nelle condizioni di potersi occupare autonomamente del figlio, non avendo un lavoro ne’ una fissa dimora, e di rendersi conto delle sue reali esigenze di crescita.
2.Con un nuovo decreto provvisorio dell’11/09/2017, il Tribunale disponeva cosi’ l’affidamento eterofamiliare del minore (in seguito al vano tentativo di collocazione endofamiliare presso la famiglia del cugino paterno). Nel frattempo, perveniva nota dei nonni materni in cui veniva rappresentata la disponibilita’ a prendersi cura sia del nipote sia dei genitori. Il Servizio Sociale, pero’, manifestava perplessita’ circa la sostenibilita’ da parte del nucleo materno del peso connesso all’accoglimento del minore e dei suoi genitori, dal momento che i nonni gia’ si prendevano cura della nipote (OMISSIS), primogenita di (OMISSIS) (avuta dall’ex marito), sorda dalla nascita e affetta da un complessivo ritardo mentale e, pertanto, necessitante di una presenza costante.
3.Il Tribunale con sentenza 128-2018: dichiarava non luogo a provvedere sullo stato di adottabilita’ del minore; dichiarava i genitori decaduti dalla responsabilita’ genitoriale; nominava il Servizio Sociale di (OMISSIS) tutore provvisorio del minore; disponeva che il tutore mantenesse il minore collocato presso la famiglia affidataria e regolamentasse i rapporti con i genitori in forma protetta, non frequentemente, e comunque secondo i tempi e le modalita’ ritenuti piu’ adeguati alle esigenze del minore, con possibilita’ di sospenderli se disturbanti.
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
4.Avverso la decisione di primo grado proponeva impugnazione, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, il padre (OMISSIS) con cui chiedeva, in via principale, l’annullamento del provvedimento di revoca della responsabilita’ genitoriale con affidamento esclusivo del minore o, in subordine, al Servizio Sociale competente per territorio, indicando allo stesso il percorso da seguire per il rientro del minore presso l’abitazione del padre e fornendo le opportune indicazioni circa gli incontri tra madre e figlio; anche la madre (OMISSIS) proponeva impugnazione, con cui chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca della responsabilita’ genitoriale, l’affidamento del minore ai Servizi Sociali ed il collocamento dello stesso, unitamente alla madre, presso idonea struttura.
I procedimenti sorti dalle predette impugnazioni venivano riuniti e, in data 17/01/2019, veniva disposta CTU ai fini dell’accertamento della responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori di (OMISSIS), delle condizioni di vita e psicologico-relazionali del minore, con estensione dell’indagine a tutte le persone coinvolte nella vicenda di vita dello stesso, nonche’ della eventuale necessita’ di un percorso di sostegno alla genitorialita’.
Dalle relazioni della CTU emergeva che: “il minore si trovava positivamente inserito nella famiglia affidataria e qualunque provvedimento che avesse modificato sostanzialmente l’aspetto attuale sarebbe stato gravemente lesivo per lo stesso che gia’ stava vivendo una condizione di incertezza e di instabilita’, in funzione delle vicende trascorse” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); con riguardo alla madre, invece, venivano evidenziate gravi carenze genitoriali a causa del ritardo cognitivo di cui era affetta e l’assenza delle condizioni per un supporto alla genitorialita’ della stessa; quanto al padre, pur avendo mostrato una complessiva idoneita’ genitoriale, tuttavia “nel contesto relazionale emergevano alcuni atteggiamenti di criticita’ in rapporto al bambino e soprattutto atteggiamenti di forte rivendicativita’ ed anche di antagonismo rispetto alla famiglia affidataria,(…) tali da consigliare ancora cautela su un eventuale reintegro nella responsabilita’ genitoriale” (cfr. pag. 11 del ricorso). Inoltre, all’esito di un secondo accertamento circa le capacita’ genitoriali del padre, il CTU perveniva a queste conclusioni: “Delicato appare il ripristino della responsabilita’ genitoriale al sig. (OMISSIS), e non consigliabile, non tanto per le asserite (da parte dei Servizi Sociali di (OMISSIS)) carenze paterne, quanto piuttosto per le conseguenze e ricadute giuridiche sul minore” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
Sulla base delle indagini peritali, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata: ha conferito mandato alla Dott.ssa (OMISSIS), quale tutore del minore gia’ nominato con decreto del giudice tutelare di (OMISSIS) del 12/09/2016, “affinche’ attuasse un percorso di sostegno alla genitorialita’ del padre biologico, un percorso di avvicinamento tra la famiglia affidataria ed il padre, nonche’ un percorso di graduale avvicinamento del padre al figlio” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); ha integralmente confermato il provvedimento impugnato rispetto alla madre; con riguardo al padre, invece, ha confermato il provvedimento impugnato ma limitatamente alla decadenza dalla responsabilita’ genitoriale ed all’affidamento del minore al Servizio Sociale di (OMISSIS); ha poi riformato la parte del provvedimento impugnato relativa alla regolamentazione degli incontri tra padre e figlio.
5.Contro la decisione della Corte territoriale, il padre (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
6.Con Ordinanza interlocutoria n. 3924/2022, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa ad una nuova adunanza camerale (del 20/03/2023), in attesa che il ricorrente provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, in quanto parte necessaria del presente giudizio. L’incombente e’ stato espletato nei termini richiesti.
7.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della Cost., articoli 111 comma 6, 132 c.p.c. comma 2, num. 4, 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 comma 1 num. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di motivare, in fatto e in diritto, la statuizione di revoca della responsabilita’ genitoriale del padre ai sensi dell’articolo 330 c.c.;
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
con il secondo motivo ha dedotto la violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 5 comma 1, cosi’ come modificato dalla L. 73 del 2015, in relazione all’articolo 360 comma 1 num. 4 c.p.c., non avendo il Giudice d’appello provveduto a convocare in giudizio la famiglia affidataria del minore;
con il terzo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 4, in relazione sia all’articolo 360 comma 1 num. 3 c.p.c. sia all’articolo 360 comma 1 num. 4 c.p.c., per non aver il Giudice d’appello indicato nel provvedimento di affidamento eterofamiliare, il periodo di presumibile durata dello stesso rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine del minore.
8. Occorre prioritariamente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata si fonda su una motivazione apparente, articolata in argomentazioni del tutto apodittiche, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonche’ ad evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimita’. Piu’ precisamente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice d’appello si sia limitato a condividere le risultanze della CTU di secondo grado, ma senza spiegare altresi’ le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale del ricorrente, non enucleabili in modo esaustivo dagli stralci della CTU riportati nella motivazione.
Si ritiene di illustrare la normativa vigente di riferimento, e i piu’ recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimita’.
Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli articoli 330 c.c. (“il giudice puo’ pronunziare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e’ tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, puo’ adottare i provvedimenti convenienti e puo’ anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d’origine. Cio’ e’ confermato anche dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui: “se non vi e’ un concreto pregiudizio l’autorita’ giudiziaria non puo’ intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilita’ genitoriale sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli” (Sent. Cass. n. 14145/2017).
E ancora: “”Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilita’ genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilita’ di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacita’ e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilita’ genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorche’ con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 9763/2019).
Per l’affermazione della decadenza della responsabilità genitoriale
In tal senso, nel caso di specie, la CTU espletata in secondo grado ha messo in luce che mentre le iniziali difficolta’ personali materne sono rimaste immutate, “sul versante paterno invece si sono potuti osservare molti cambiamenti positivi connessi alla responsabilita’ del suo ruolo genitoriale” (cfr. pag.5 del ricorso), avendo il padre raggiunto anche quella stabilita’ economica ed abitativa necessaria per accogliere il figlio. Nonostante tali accertati progressi, nella relazione della CTU si legge che: “il minore (OMISSIS) si trova positivamente inserito nella famiglia affidataria e qualunque provvedimento che modificasse sostanzialmente l’aspetto attuale sarebbe pertanto gravemente lesivo del minore (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). In relazione allo specifico tema della responsabilita’ genitoriale il CTU, secondo quanto riferito in sentenza, si e’ limitato a rilevare:” Delicato appare il ripristino della responsabilita’ del signor (OMISSIS) e non consigliabile per le conseguenze e ricadute giuridiche sul minore” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Esclusivamente su questo rilievo e senza fornire spiegazioni sul processo che ha condotto al definitivo giudizio negativo, il Giudice d’appello ha affermato soltanto: “Ritiene la Corte che il CTU abbia effettuato un’ampia e approfondita valutazione di tutti gli aspetti e i soggetti della complicata vicenda avendo a riferimento prioritario l’interesse del minore. La Corte non ha quindi motivo di discostarsi dalle conclusioni alle quali il CTU e’ pervenuto e dalle indicazioni dello stesso (…). Rispetto a (OMISSIS), La sentenza n. 128 del 2018 va confermata limitatamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
E’ evidente che il Giudice d’appello, cosi’ facendo, abbia completamente omesso di fornire, sia sotto il profilo formale sia sostanziale, una motivazione alla pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale, per la quale invece il paradigma normativo e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimita’ richiedono l’accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore derivante dalla condotta del genitore (in specie, del padre), nonche’ una prognosi attuale ed effettiva sull’eventuale recupero del suo ruolo genitoriale. Non puo’ ritenersi esaustivo in tal senso neppure il mero richiamo alle risultanze della CTU, la quale ha dapprima rilevato cambiamenti in positivo della figura paterna e poi utilizzato quale unico criterio dirimente, l’avvenuta integrazione del minore presso la famiglia affidataria. Questo elemento (rectius, della situazione attuale del minore migliore nella famiglia affidataria rispetto a quella d’origine) infatti, non e’ da solo sufficiente ad integrare una misura estrema come quella in esame, destinata a recidere ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo tra i genitori ed il figlio, e che percio’ non puo’ prescindere dalla sussistenza di ulteriori elementi, in assenza dei quali ben potrebbero intervenire altri provvedimenti “intermedi”, meno incisivi e altrettanto idonei a tutelare il minore, ma che al contempo costituiscano minor danno per il suo diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria familiare d’origine.
In altre parole, la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare il provvedimento decadenziale emesso nei confronti del padre, indicando quali violazioni dei doveri genitoriali fossero state accertate o quali doveri fossero stati trascurati ovvero quali poteri fossero stati abusati con grave pregiudizio del figlio, cosi’ da ritenere corrispondente all’interesse prevalente ed attuale del minore la sua permanenza presso la famiglia affidataria e sacrificare il suo diritto, costituzionalmente garantito ex Cost., articolo 30, di crescere presso la famiglia d’origine nonche’ ad effettuare la prognosi sulla eventuale irrecuperabilita’ della capacita’ genitoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio ritiene necessario che il Giudice d’appello non abbia fatto buon governo dei principi enucleabili dalla normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali di legittimita’ in tema di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale.
9.Per la pregiudizialita’ della questione affrontata, il secondo ed il terzo motivo di ricorso si ritengono assorbiti.
10.In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, perche’ si pronunci anche sulle spese processuali della fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo ed il terzo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione perche’ provveda anche sulle processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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