Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 novembre 2018, n. 50314
La massima estrapolata:
Il patteggiamento non evita all’imputato di pagare le spese per il suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. I benefici del rito alternativo sono, infatti, limitati alle spese del procedimento.
Sentenza 7 novembre 2018, n. 50314
Data udienza 11 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dr. ROMANO Giulio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania il 1 febbraio 2018 ha applicato ad (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione e di 3.500,00 Euro di multa concordata tra l’imputato ed il Pubblico Ministero in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente, fatto commesso il (OMISSIS), qualificato il fatto in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, inoltre condannando l’imputato al pagamento delle spese di custodia in carcere.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale propone alla Corte di legittimita’ una possibile questione di legittimita’ costituzionale (primo motivo) e denunzia violazione di legge (secondo motivo).
2.1.Con il primo motivo censura la ritenuta contrarieta’ agli articoli 3, 7 e 111 Cost. della L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 62, che ha introdotto l’articolo 610 c.p.p., comma 5 bis, che prevede che la Corte di legittimita’, in determinati casi, dichiari de piano, cioe’ senza formalita’ di procedura, l’inammissibilita’ del ricorso avverso le sentenza di applicazione della pena, conseguentemente chiedendo che la S.C. dichiari la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.
2.2. Mediante il secondo motivo lamenta la ritenuta illegittimita’ (articolo 445 c.p.p., comma 1) della condanna dell’imputato al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere, poiche’, ad avviso del ricorrente, “siffatte spese rientrano tra le “spese processuali” che non possono essere posta e carico dell’imputato, quando il c. d. “patteggiamento” non superi i due anni di reclusione” (p. 3 dell’impugnazione), richiamando al riguardo in tal senso alcuni precedenti di legittimita’.
3. Il Procuratore generale della S.C., nel suo intervento scritto ai sensi dell’articolo 611 c.p.p. in data 11-15 maggio 2018, ha chiesto il rigetto del ricorso segnalando, quanto al primo profilo, che il procedimento in questione e’ stato incardinato ai sensi dell’articolo 611 c.p.p. e non gia’ ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis, difettando, in conseguenza, la rilevanza della questione; quanto all’ulteriore, ha evidenziato l’esistenza di divergenti interpretazioni giurisprudenziali di legittimita’ sul tema, dichiarando di aderire al piu’ recente orientamento, fondato sul tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 200 e 204, secondo cui le spese per il mantenimento in carcere del detenuto devono essere poste a carico dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo aspetto, essendo stata fissata udienza ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., senza partecipazione diretta ma con possibilita’ di contraddittorio cartolare, non viene in rilievo, come segnalato dal P.G., l’applicabilita’ dell’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis.
In ogni caso, si osserva che l’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis, non lede la garanzia di ricorribilita’ ex articolo 111 Cost., comma 7, limitandosi a porre una regola procedurale sulla decisione, da effettuarsi, in determinati, tassativi, casi, de plano, senza la partecipazione delle parti.
3. Nel merito, si registra, in effetti, nella giurisprudenza di legittimita’ un contrasto tra due orientamenti:
un primo, secondo il quale, a prescindere dalla durata della sanzione concordata ex articolo 444 c.p.p., “In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell’imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali” (Sez. 3, n. 505461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; nello stesso senso, Sez. 3, ord. n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237119; Sez. 6, ord. n. 37926 del 09/07/2004, Speranza, Rv. 231013);
ed un altro secondo cui, invece, “In tema di patteggiamento, la previsione di cui all’articolo 445 c.p.p. – per la quale l’applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali – si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare” (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, Hysa, Rv. 262671; nello stesso senso, Sez. 5, n. 15571 del 26/03/2002, Zhou Yijing, Rv. 221188; Sez. 4, n. 2699 del 04/01/200 dep. 2001, Magnetti, Rv. 217669).
Recentemente peraltro la S.C. (Sez. 2, n. 39040 del 13/07/2017, Serrani, non mass., decisione richiamata dal P.G.) ha affrontato il problema puntualizzando quanto segue (al punto n. 2 del “considerato in diritto”):
“La giurisprudenza di questa Corte registra differenti opinioni in merito all’interpretazione da attribuire all’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento prevista dall’articolo 445 c.p.p., comma 1.
Una prima tesi ritiene che in caso di applicazione di pena patteggiata le spese di mantenimento dell’imputato in carcere durante la custodia cautelare possano essere poste a carico della parte, in quanto il principio di irripetibilita’ stabilito dall’articolo 445 c.p.p., comma 1, riguarda le sole spese del procedimento, locuzione che si riferisce agli esborsi correlati all’attivita’ dell’autorita’ giudiziariae attinenti all’iter processuale e non si estende ai costi di differente natura costituiti dagli esborsi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria (“In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell’imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali” Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015 – dep. 23/12/2015, Giordano, Rv. 26728201; si vedano nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012 – dep. 18/05/2012, Vedda, Rv. 25264801 e Sez. 6, n. 17650 del 25/02/2003 – dep. 14/04/2003, Marsala e PG, Rv. 22450901).
Un secondo indirizzo interpretativo preferisce invece intendere la locuzione in parola come comprensiva anche delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (“In tema di patteggiannento, la previsione di cui all’articolo 445 c.p.p. – per la quale l’applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali – si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare” Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014 – dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 26267101; nello stesso senso si vedano Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014 – dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 26267101 e Sez. 4, n. 2699 del 04/12/2000 – dep. 23/01/2001, Magnetti, Rv. 21766901). Ritiene questo collegio di condividere la prima soluzione per ragioni sistematiche.
In linea generale le spese di mantenimento in carcere conseguono a un provvedimento assunto in seno a un procedimento penale, hanno natura di spese correlate allo svolgimento del processo penale e sono soggette a ripetizione, a mente della Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 5, (L), comma 1, lettera i).
Il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 200 (L) distingue poi le spese processuali penali dalle spese di mantenimento dei detenuti, lasciando intendere che siano due differenti species rientranti nel medesimo genus delle spese riconnesse allo svolgimento di un processo penale.
Infine l’articolo 204 (R) del medesimo testo unico stabilisce, al suo terzo comma, che si procede al recupero delle spese di mantenimento dei detenuti, oltre che delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche nel caso di sentenza ai sensi dell’articolo 445 c.p.p..
Il combinato disposto di queste norme legislative e regolamentari lascia cosi’ intendere che gli oneri di mantenimento in carcere non rientrino nel novero dell’esenzione previsto dalla disciplina premiale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che e’ limitato ai soli esborsi sostenuti per lo sviluppo dell’iter processuale.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso (…)”.
Dovendosi ad avviso del Collegio dare continuita’ alla richiamata interpretazione, per la persuasivita’ delle argomentazioni svolte a sostegno dello stessa, discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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