Pareti finestrate l’obbligo di osservare determinate distanze sussiste solo per le vedute

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3890.

La massima estrapolata:

La distanza minima di metri dieci e’ applicabile anche al caso in cui una sola delle pareti sia finestrata.
In riferimento al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, che prevede una distanza di 10 metri delle costruzioni dalle “pareti finestrate”, tale disposizione esige in maniera assoluta il rispetto della distanza in questione, essendo destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale.
In tema di pareti finestrate l’obbligo di osservare determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute e non alle luci  ma e’ ammissibile la tutela possessoria delle luci

Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3890

Data udienza 16 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6527-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. -VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro (OMISSIS), che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia 2.12. 2017 che ha rigettato il loro appello alla sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva accolto la domanda di manutenzione nel possesso intentata dalla (OMISSIS), condannandoli all âEuro˜arretramento della loro costruzione.
La Corte di appello, premesse la pacifica tutelabilita’ in via possessoria della violazione delle distanze legali e la rilevanza dell’intervento edilizio degli appellanti in direzione del confine con la proprieta’ dell’appellata, in aderenza in alcuni punti ed in altri ad una distanza nettamente inferiore a quella legale, tra un minimo di tre metri ed un massimo di metri 3,3, pur richiamando l’articolo 59 delle nuove NTA, ha concluso che e’ possibile il mancato rispetto dell’ordinaria distanza di metri cinque dal confine e di dieci metri tra fabbricati solo a condizione che vi sia aderenza; quando l’aderenza non puo’ aver luogo perche’ c’e’ una luce od una veduta il distacco tra i fabbricati diventa un atto dovuto ed obbligatorio con esclusione della possibilita’ di costruire in aderenza.
I ricorrenti denunziano, col primo motivo, violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla validita’ del nuovo titolo edilizio n. 13245 del 2015 in forza del nuovo prg; col secondo motivo omesso esame di fatto decisivo perche’ la parete (OMISSIS) non e’ finestrata; col terzo motivo violazione dell’articolo 59 VI NTA; col quarto motivo della stessa norma sotto altro profilo; col quinto omesso esame di fatto decisivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Va premesso, in via generale che la giurisprudenza di questa Corte Suprema e’ nel senso che la distanza minima di metri dieci e’ applicabile anche al caso in cui una sola delle pareti sia finestrata (S.U. n. 1486/1997, Cass. n. 4715/2001, Cass. n. 1108/2001).
Con sentenza 7 luglio 2011 n. 14953 le Sezioni unite di questa Corte, in riferimento al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, che prevede una distanza di 10 metri delle costruzioni dalle “pareti finestrate”, ha affermato che tale disposizione esige in maniera assoluta il rispetto della distanza in questione, essendo destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale.
In senso conforme sulla inderogabilita’ della distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Cass. 22.8.2018 n. 20951, Cass. 17.5.2018 n. 12129, Cass. 22.3.2016 n. 5594, Cass. 31.12.2014 n. 27558.
Nella fattispecie non si attacca congruamente la ratio decidendi secondo la quale e’ possibile il mancato rispetto dell’ordinaria distanza di metri cinque dal confine e di metri dieci tra fabbricati solo a condizione che vi sia aderenza mentre quando l’aderenza non puo’ aver luogo perche’ c’e’ una luce o una veduta il distacco tra fabbricati diventa obbligatorio.
Di contro e nell’ordine, rispetto ai motivi di ricorso, si osserva:
In ordine al primo motivo non vi e’ omessa pronunzia, anzi la sentenza a pagina nove ha integrato la motivazione del primo giudice anche in relazione all’applicabilita’ dell’articolo 59 delle nuove NTA.
Il secondo motivo, a prescindere dai limiti di impugnazione di cui al nuovo testo dellâEuroËœarticolo 360 c.p.c., n. 5, dal generico richiamo al nuovo permesso a costruire e dalla natura possessoria della causa, si limita a dedurre che l’opera e’ “rispettosa della normativa di cui all’articolo 59, comma 6” delle nuove NTA, manifestando mero dissenso rispetto alla sentenza.
Va ricordato che, a seguito della riformulazione della norma, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e’ denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.
Puo’ essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano ne’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ne’ un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Non si ignora che in tema di pareti finestrate l’obbligo di osservare determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute e non alle luci (Cass. 20.12.2016 n. 26383) ma e’ ammissibile la tutela possessoria delle luci (Cass. 16.8.1993 n. 8744, Cass. 14.10.1970 n. 2144). Consegue il rigetto del terzo e quarto motivo mentre il quinto e’ meramente assertivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per il versamento dellâEuroËœulteriore contributo unificato

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