Omicidio stradale e la circostanza attenuante

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 maggio 2021| n. 20091.

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all’omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un’autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo).

Sentenza|20 maggio 2021| n. 20091. Omicidio stradale e la circostanza attenuante

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio stradale – Velocità non prudenziale tenuta dal conducente – Valutazione dell’adeguatezza in relazione allo stato dei luoghi – Concorso di colpa del ciclista – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniele – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza, resa all’esito di giudizio abbreviato dal Gip del Tribunale di Pisa, nei confronti di (OMISSIS) per averne revocato le statuizioni civili, l’ha confermata nel resto.
2. L’imputato e’ stato ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 589-bis c.p.” con esclusione della contestata aggravante di cui al comma 5, n. 3, medesimo articolo, per avere, alla guida dell’autovettura Fiat 500, procedendo lungo la SRT 68 in direzione Saline di Volterra, nel corso di una manovra di sorpasso di due veicoli, in presenza di linea continua di mezzeria, ed essendo costretto a rientrare repentinamente nella propria corsia di marcia, per il sopravvenire di una curva, investito la bicicletta condotta da (OMISSIS) procedente nella stessa direzione di marcia e nella medesima corsia, cagionandone il decesso.
3. La dinamica dell’accaduto era stata ricostruita dal giudice di primo grado sulla scorta delle sommarie informazioni, rese nell’immediatezza del fatto e successivamente confermate, dall’unico teste oculare, (OMISSIS), e dal nominato perito, ing. (OMISSIS). Il primo ha riferito che, mentre percorreva la SRT (OMISSIS), in direzione (OMISSIS), alla guida della propria autovettura Peugeot, veniva sorpassato da una Fiat 500 bianca che, superata anche una seconda auto precedente la sua, cercava poi di riposizionarsi velocemente sulla semicarreggiata di destra della strada, sbandando all’imbocco di una curva, cosi’ investendo il ciclista che procedeva nello stesso senso di marcia. Gli accertamenti svolti dell’Ing. (OMISSIS) consentivano di individuare il punto d’urto tra la bicicletta e la Fiat 500 al centro della corsia di pertinenza dei due mezzi, a circa 20 metri dalla fine della curva sinistrorsa che precede il rettilineo in cui avveniva l’impatto.
4. Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato, per il tramite del difensore, sollevando tre motivi con i quali, rispettivamente, deduce:
4.1. Erronea applicazione dell’articolo 141 C.d.S., per avere la Corte territoriale reputato la velocita’ tenuta dall’imputato non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, tale da essere inidonea ad evitare l’investimento del ciclista, senza, tuttavia, precisare quale dovesse essere la velocita’ adeguata al caso concreto.
4.2. Mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo al concorso del ciclista nella causazione dell’evento. La Corte territoriale avrebbe liquidato in modo eccessivamente sintetico la questione e non ha tenuto conto dell’unico elemento oggettivo rilevato dai Carabinieri, evidenziato nel c.d. “schizzo di campagna” che individuerebbe il punto d’urto come piu’ vicino alla linea di mezzeria che al margine destro della carreggiata. Se il ciclista si fosse mantenuto sul margine destro della carreggiata, il sinistro non si sarebbe verificato. Se la Corte territoriale avesse valutato questa circostanza sarebbe pervenuta a ridurre la pena ai sensi dell’articolo 589-bis c.p., comma 7, cosi’ come richiesto nell’atto di appello.
4.3. Illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo alla disposta revoca della patente di guida. Il ricorrente evidenzia che: l’auto condotta dall’imputato, una Fiat 500, e’ consona ai neopatentati (quali l’imputato); la velocita’ dal (OMISSIS) tenuta era inferiore a quella consentita; il soccorso prestato dall’imputato, successivamente all’urto, ne ha dimostrato il senso di responsabilita’. Inoltre, la disposta revoca non appare compatibile con i principi di proporzionalita’ dettati dalla sentenza 88/2019 della Corte Costituzionale.
5. In data 11/01/2021, il difensore, avv. (OMISSIS), faceva pervenire in cancelleria conclusioni scritte.

Omicidio stradale e la circostanza attenuante

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Meritevole di accoglimento e’ unicamente il secondo motivo di ricorso, dovendosi il ricorso rigettare nel resto.
2. Quanto al primo motivo. Come e’ noto, l’accertamento della violazione cautelare richiede la preliminare identificazione della regola che doveva essere osservata nel caso concreto. Operazione, questa, che si rivela meno agevole allorquando la regola cautelare non ha un contenuto sufficientemente determinato, come invece avviene per le cosiddette regole cautelari “rigide”. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha offerto una concettualizzazione appropriata laddove ha sostenuto che e’ regola cautelare cosiddetta “elastica” quella che necessita, per la sua applicazione, di un legame piu’ o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare; mentre regole cautelari cosiddette “rigide” sono quelle che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento (Sez. 4, n. 29206 del 20/06/2007, Di Caterina, Rv. 236905, la quale ha specificato come, nel primo caso, sia necessario, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto).
L’articolo 141 C.d.S. e’ una norma cosiddetta “elastica”. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente abbia violato l’articolo 141 C.d.S., comma 3, il quale impone al conducente di regolare la velocita’, tra l’altro, “nei tratti di strada a visibilita’ limitata, nelle curve”. Come e’ noto, l’articolo 141 C.d.S. impone di tenere una velocita’ prudenziale ma non definisce quale essa sia attraverso parametri rigidi, valevoli in ogni caso, giacche’ intende che essa sia definita in relazione alle condizioni concrete nelle quali si pone l’atto della guida. E’ la stessa disposizione dell’articolo 141 C.d.S. a venire in soccorso: da essa, infatti, emerge che la velocita’ prudenziale e’ quella che permette al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza senza creare ulteriori pericoli; di arrestare il veicolo entro i limiti del proprio campo di visibilita’ e dinanzi ad ostacoli prevedibili.
2.1. A questi principi si e’ correttamente informata la Corte territoriale che, con giudizio conforme alle risultanze istruttorie, ha fornito congrua e coerente motivazione sulla colpa ascrivibile all’imputato e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale. Entrambi i giudici di merito, sulla base dei sopra citati accertamenti, hanno ritenuto che causa dell’incidente sia stata la velocita’ non prudenziale tenuta dall’imputato cui va ad aggiungersi una sua probabile distrazione ovvero un suo fallito tentativo di superare la bicicletta senza urtarla; cio’ in considerazione del fatto che non sono state rilevate tracce di frenata nella fase ante urto e che non vi e’ stato il superamento del velocipede da parte dell’imputato. Su quest’ultimo punto, il perito aveva sottolineato che, terminata la curva sinistrorsa, si ha una limitatissima visibilita’ sulla curva destrorsa successiva, non potendosi cosi’ escludere che l’imputato si fosse avveduto della presenza del ciclista ma, anziche’ rallentare ed accodarsi a lui, abbia tentato di sorpassarlo, salvo poi accorgersi del veicolo che sopraggiungeva sulla semicarreggiata opposta: ne conseguiva una manovra di rientro repentino nella propria corsia di marcia, ad una velocita’ non adeguata, che portava l’auto a ridosso del velocipede contro cui finiva per impattare. Nella ricostruzione operata dai giudici di merito, la velocita’ tutt’altro che prudenziale della Fiat 500 e’ stata la causa principale del sinistro perche’ ha impedito al conducente dell’auto, una volta venutosi a trovare in pochi istanti ad immediato ridosso della bicicletta e constatata l’impossibilita’ di superarla, di arrestare l’autovettura in tempo utile a scongiurare la collisione.

 

Omicidio stradale e la circostanza attenuante

In particolare, si e’ sostenuto che la velocita’ del (OMISSIS), stimata in circa 90 km/h, pur corrispondente al limite massimo stabilito per quella strada, si rilevava, tuttavia, del tutto inadeguata in rapporto allo stato dei luoghi, dato che quel tratto di strada era connotato dalla presenza di un dosso a visibilita’ totalmente preclusa, di accessi laterali e di due curve, opportunamente presegnalate, di cui la prima con ridotto raggio di curvatura e visibilita’ limitata, quest’ultima espressamente riconosciuta dallo stesso imputato. Di talche’ anche una velocita’ pari a 65/70 km/h, come stimata dal consulente della difesa, non sarebbe stata adeguata.
La sentenza impugnata -ricordato come una manovra di sorpasso, tanto piu’ se di due auto, comporti inevitabilmente un’accelerazione della velocita’, tale da rendere piu’ difficile l’arresto del veicolo di fronte ad un ostacolo improvviso, e come costituisca dato pacifico che l’investimento sia avvenuto dopo che il (OMISSIS) era rientrato dal sorpasso – congruamente sostiene essere improbabile che, in detta fase, la velocita’ della Fiat 500 fosse moderata (l’unico teste oculare, il citato (OMISSIS), aveva riferito di una “gran velocita’”).
In sostanza, la Corte distrettuale, al pari del primo giudice, ascrive all’imputato la violazione delle prescrizioni cautelari che impongono di adeguare la velocita’ alle condizioni del caso concreto, adeguatamente esaminandone, come si e’ visto, l’efficacia causale rispetto al sinistro. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata ha indicato in 60 km/h massimi la velocita’ adeguata, ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultava ex ante ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, anche tenuto conto dell’imminenza della curva.
3. Il secondo motivo di ricorso, afferente all’invocato concorso della vittima nella causazione dell’evento, e’ fondato. La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’articolo 589-bis c.p., comma 7, fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole: ipotesi che ricorre nel caso in cui sia accertato il c.d. “concorso di colpa” fra il presunto responsabile e altro utente della strada (la vittima, ma non solo essa). Va precisato che la norma non evoca alcuna percentuale di colpa ne’ in capo al colpevole, ne’ in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui potra’ valere a integrare la circostanza attenuante. Sotto questo profilo, il motivo di ricorso coglie nel segno, atteso che la motivazione della sentenza impugnata sul concorso di colpa del ciclista appare del tutto apodittica e, quindi, di fatto, inesistente, atteso che la questione era stata devoluta dall’imputato con specifico motivo di appello. Giova ricordare che, sul punto, la sentenza di primo grado, pur nulla stabilendo al riguardo, dava atto di quanto rilevato dallo stesso perito, ing. (OMISSIS), e cioe’ che il ciclista, nel percorrere il breve rettilineo in ascesa che collega le due curve presenti sulla strada in questione, viaggiava in prossimita’ del centro della propria corsia di marcia e non sul margine destro della carreggiata, come prescrive l’articolo 143 C.d.S., comma 2. Sul possibile concorso della persona offesa nella causazione dell’evento dovra’, dunque, pronunziarsi la Corte di merito in sede di rinvio.
4. Restando assorbito il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione concernente l’applicabilita’ dell’articolo 589-bis c.p., comma 7, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’applicabilita’ dell’articolo 589-bis c.p., comma 7 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.

 

Omicidio stradale e la circostanza attenuante

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