Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1493.

La massima estrapolata:

La condanna per il reato di omicidio stradale (articolo 589 bis del Codice penale) comporta automaticamente la revoca della patente di guida dell’imputato. L’applicazione della più grave delle sanzioni amministrative accessorie, quale quella in esame, non viola infatti i principi di legalità e di tassatività, ma deriva dalla scelta legislativa insindacabile del Legislatore allorché, nel modificare l’articolo 222 del DLgs 285/1992, ha optato chiaramente nel suo comma 2 quarto periodo per la revoca e non per la sospensione del titolo abilitativo alla guida.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1493

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani, a seguito di richiesta di patteggiamento dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a (OMISSIS) per il reato di omicidio stradale di cui agli articoli 589 bis e 589 ter c.p. la pena di anni uno mesi otto di reclusione, in relazione a fatto intervenuto successivamente alla entrata in vigore della novella normativa di cui alla L. 23 marzo 2016, n. 41, disponendo a carico del (OMISSIS) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza insorgeva la difesa dell’imputato deducendo violazione di legge nella interpretazione e nella applicazione del disposto dell’articolo 222 C.d.S., comma 2 sul presupposto che il testo normativo presentasse evidenti distonie e contraddizioni nel suo articolato, per cui non era possibile desumere, in maniera univoca e chiara, le ipotesi di reato alle quali era applicabile la sanzione amministrativa della sospensione piuttosto che della revoca della patente di guida. Rilevava altresi’ che sulla base dei principi di legalita’ e di tassativita’ delle sanzioni amministrative accessorie, i quali andavano declinati altresi’ in termini di proporzionalita’ e di progressivita’ delle sanzioni, anche amministrative, sarebbe risultato illegittimo e in contrasto con principi costituzionali ricondurre la piu’ grave delle sanzioni amministrative personali a specifici titoli di reato a prescindere da qualsivoglia accertamento sulla gravita’ in concreto del fatto ascritto, per cui chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza laddove aveva riconosciuto un automatismo sanzionatorio amministrativo in ragione della mera inosservanza di ipotesi di articolo 589 bis c.p..
2.1 Faceva seguito memoria difensiva in cui il ricorrente ribadiva le proprie censure chiosando il contenuto di talune pronunce del giudice di legittimita’ che avevano cercato di giustificare la diversa graduazione della sanzione amministrativa accessoria sulla base della ricorrenza di ipotesi residuali di omicidio e lesioni personali colposi con inosservanza delle disposizioni del codice della strada non riconducibili alle autonome fattispecie di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
Con riferimento al reato di omicidio stradale aggravato incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’articolo 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate.
In particolare l’articolo 222 C.d.S. prevede al comma 2 quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Pacifica poi e’ la giurisprudenza, formatasi gia’ sotto il vigore del previgente testo dell’articolo 222 C.d.S., secondo cui alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, benche’ le parti dell’accordo processuale non la abbiano considerata, trattandosi di effetto penale della pronuncia (sez. 4, 9.12.2003, PG in proc. Augusto, Rv. 227910) e che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimita’ con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalita’ (sez.4, 19.11.2015, PG in proc.Greco, Rv. 265431).
3. Con riferimento alle censure articolate dal ricorrente in ordine ad eventuali distonie tra le diverse disposizioni dell’articolo 222 C.d.S., comma 2 che giustificherebbero l’esercizio da parte del giudice, in ossequio a principi di progressivita’ e di proporzionalita’ delle sanzioni anche amministrative, di una discrezionalita’ non vincolata alla natura e al tipo di reato ascritto, ha recentemente affermato il S.C. che, in ossequio all’interpretazione del’articolo 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute (revoca della patente di guida) non presenta natura “sostanzialmente penale” in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all’esito del relativo giudizio penale (sez.4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457), laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell’esercizio del potere del legislatore, piu’ volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove risulta fondata su finalita’ e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione (sez.4, 16.5.2017, Tosolini, Rv.270819).
4. Sotto diverso profilo la giurisprudenza di legittimita’ ha fornito adeguata giustificazione alle apparenti aporie scaturenti dal testo dell’articolo 222 C.d.S., comma 2 pervenendo a interpretazioni che, pur prospettando la ipotesi di un errore compilativo del legislatore a fronte di interpolazione dell’originario testo della norma, ha comunque evidenziato la ricorrenza di un autonoma ambito applicativo della sanzione della sospensione della patente di guida, pure enunciata nel terzo periodo di detta disposizione, in relazione a ipotesi residuali di reati colposi con inosservanza delle disposizioni del codice della strada non ricadenti nello spettro dell’omicidio e delle lesioni colpose stradali (sez.4, 20.2.2018, n.36759, Mancin, 15.2.2018 n.21061, Rampello).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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