Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto rilevata d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7365.

L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza della vendita di un macchinario usato, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società venditrice, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale, nel riformare la decisione di prime cure, dichiarato d’ufficio la nullità del contratto per violazione di norme imperative prescritte dalla disciplina antinfortunistica senza aver prima il sollecitato contraddittorio tra le parti violando in tal modo il disposto di cui all’articolo 101, comma 2, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11440; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11308).

Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7365. Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto rilevata d’ufficio

Data udienza 24 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Azione – Controversia insorta a seguito della vendita di un macchinario – Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto – Rilievo di ufficio – Fondamento della decisione – Privazione del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva – Nullità della sentenza – Violazione del diritto di difesa – Contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12620/2017 proposto da:
(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2908/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto rilevata d’ufficio

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), titolare dell’omonima impresa, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Varese la societa’ (OMISSIS) opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 287 del 2005, con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di Euro 7046 per il mancato pagamento della fattura n. (OMISSIS) attinente alla vendita di una macchina taglia-muri usata.
La (OMISSIS) sosteneva il non corretto funzionamento del manufatto in questione, l’assenza dei dispositivi di sicurezza, la sua non conformita’ alla normativa Europea, la mancata consegna da parte della venditrice di documenti a corredo del macchinario, quali il manuale d’uso e manutenzione e le relative certificazioni, nonche’ la mancata revisione del mezzo.
Sulla base di tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione del contratto per inadempimento vista l’originaria mancanza della dichiarazione di conformita’ dei dispositivi di sicurezza e i vizi e i difetti del macchinario con restituzione degli importi versati pari ad Euro 1600 oltre ai 2000 versati in corso di causa e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
1.1 Si costituiva la societa’ opposta eccependo che nel corso di un anno dalla vendita non vi era stata alcuna lamentela in ordine al bene consegnato, che non vi era stato alcun riconoscimento dei vizi presunti e che l’intervento eseguito dalla casa produttrice sul macchinario, dopo oltre un anno e mezzo, atteneva a modifiche richieste dall’acquirente e non a difetti del bene, quanto alla mancata certificazione Europea non vi era alcuna responsabilita’ della venditrice, visti gli autonomi accordi perfezionati tra la casa produttrice e la opponente, che aveva deciso di acquistare il manufatto dopo averne verificato la condizione e il funzionamento. La richiesta di certificazione si era resa necessaria in seguito alle modifiche richieste dalla (OMISSIS).
2. Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava la (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 5046 oltre interessi di mora dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dalla (OMISSIS) e la condannava alle spese.
3. La (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
4. Si costituiva la societa’ (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello.
5. La Corte d’Appello dichiarava la nullita’ del contratto di vendita del macchinario, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la societa’ (OMISSIS) alla restituzione in favore della (OMISSIS) della somma di Euro 3600, con condanna al ritiro del macchinario a sue cure e spese, oltre a quelle di lite.
Secondo la Corte d’Appello, doveva evidenziarsi un profilo pregiudiziale rispetto alla verifica dei motivi aventi ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di acquisto del manufatto. Infatti, doveva ritenersi pacifico che (OMISSIS) rivestisse formalmente il ruolo di venditrice del macchinario prodotto dalla (OMISSIS) S.p.A. casa costruttrice dello stesso. Doveva ritenersi altrettanto pacifico che in conseguenza di tale ruolo di venditrice la societa’ doveva ottemperare al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, articolo 4, che prevedeva il divieto di vendita di macchinari non rispettosi della normativa antinfortunistica. La societa’ venditrice non si era uniformata a tale principio, avendo fornito un bene non rispettoso della normativa antinfortunistica, tanto che successivamente alla consegna del bene alla (OMISSIS) si erano resi necessari vari interventi, come la sostituzione del rubinetto-manometro del motore elettrico con altro dotato di freno motore, la revisione dell’impianto elettrico e la fornitura del manuale d’uso e manutenzione, nonche’ la dichiarazione di conformita’ e si era dovuto provvedere a dotare la macchina dei dispositivi richiesti per la messa a norma in sicurezza. D’altra parte, non vi era alcuna prova che tale adeguamento del bene alla normativa antinfortunistica si fosse reso necessario a seguito delle modifiche richieste dall’acquirente. Di conseguenza bisognava dichiarare d’ufficio la nullita’ del contratto per violazione di norme imperative vigenti all’epoca della vendita. Cio’ comportava la condanna della venditrice alla restituzione della somma di Euro 3600 pagato a titolo di acconto per l’acquisto del macchinario e l’obbligo della venditrice di ritirare il macchinario a sue cure e spese.
6. La societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
7. (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta, e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. e articolo 101 c.p.c..
In sostanza, la ricorrente censura la pronuncia della nullita’ rilevata d’ufficio da parte del giudice senza aver sollecitato prima il contraddittorio tra le parti in violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 1418 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 242 del 1994, articolo 4.
La censura ha ad oggetto l’erronea applicazione delle norme indicate, in quanto la cessione di macchinari usati, costruiti in data anteriore al 1996, determina la nullita’ del contratto per violazione di norme imperative solo in assenza di conformita’ alla normativa anteriore alla sua costruzione. Mentre in caso di assenza di dichiarazione di conformita’ rilasciata dal venditore non vi e’ nullita’, dovendosi accertare in concreto la non conformita’. Nel caso della taglia-muri oggetto di casa, nessuna prova era stata raggiunta circa la non conformita’ alla normativa anteriore alla sua costruzione (anno 1992) ne’ alla normativa vigente alla data del febbraio 2003, sicche’ non poteva essere dichiarata la nullita’ per violazione di norme imperative.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 18, 19 e 26.
La censura ha ad oggetto la violazione della disciplina in materia di I.V.A. in occasione della pronuncia restitutoria che ha riguardato anche la parte versata a tale titolo.
4. Il primo motivo di ricorso e’ fondato con riferimento alla violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti due.
Ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, da ultimo citato il giudice “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita’, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poiche’ adottate in violazione del principio della “parita’ delle armi”, principio gia’ enucleabile dall’articolo 183 c.p.c., che al comma 3 (oggi quarto, in virtu’ di quanto disposto dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera c-ter, convertito con L. n. 263 del 2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.
La Corte d’Appello ha rilevato di ufficio, senza previa indicazione alle parti della questione, la nullita’ del contratto di vendita del macchinario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, articolo 4, perche’ il bene non rispettava la normativa antinfortunistica.
In proposito deve darsi continuita’ al seguente principio di diritto: “l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullita’ della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Sez. 3, Sent. n. 11308 del 2020).
La Corte d’Appello, pertanto, avrebbe dovuto dare corso al contraddittorio, per dare la possibilita’ alle parti di dedurre sulla questione attinente al rispetto della normativa antinfortunistica e all’applicabilita’ della normativa richiamata al contratto di vendita intercorso tra le parti. Questione sollevata dal ricorrente con il secondo motivo che, dunque, resta assorbito. Coglie, dunque, nel segno il ricorso allorche’ lamenta la natura di sentenza “a sorpresa” della decisione impugnata e, dunque, la violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2.
5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *