Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32375.

Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa

L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo per aver svolto una attività in favore di un’Amministrazione regionale e del suo Presidente pro-tempore, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, la corte territoriale, nel rigettare la domanda attorea in sede di gravame, aveva attribuito all’attività svolta dalla ricorrente la qualificazione di un incarico di “c.d. funzionario onorario”, senza tuttavia sottoporre la decisiva questione, avente carattere misto di fatto e di diritto, risolta d’ufficio, al previo contraddittorio delle parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 19 luglio 2023, n. 21314).

Ordinanza|| n. 32375. Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa

Data udienza 26 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Pagamento somme – Regione Lazio – Funzionario onorario – Rimborso delle spese ed un’indennità forfettaria per la partecipazione alle riunioni – Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio – Privazione del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva – Violazione del diritto di difesa – Rinvio

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