Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32375.
Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo per aver svolto una attività in favore di un’Amministrazione regionale e del suo Presidente pro-tempore, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, la corte territoriale, nel rigettare la domanda attorea in sede di gravame, aveva attribuito all’attività svolta dalla ricorrente la qualificazione di un incarico di “c.d. funzionario onorario”, senza tuttavia sottoporre la decisiva questione, avente carattere misto di fatto e di diritto, risolta d’ufficio, al previo contraddittorio delle parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 19 luglio 2023, n. 21314).
Ordinanza|| n. 32375. Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
Data udienza 26 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Pagamento somme – Regione Lazio – Funzionario onorario – Rimborso delle spese ed un’indennità forfettaria per la partecipazione alle riunioni – Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio – Privazione del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva – Violazione del diritto di difesa – Rinvio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1127/2022 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5496/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2021;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
ritenuto che
con sentenza resa in data 26/07/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Regione (OMISSIS) e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per la condanna della Regione (OMISSIS), e/o del relativo Presidente pro-tempore, (OMISSIS), al pagamento, in favore della stessa, delle somme a quest’ultima spettanti (a titolo negoziale o, gradatamente, ai sensi dell’articolo 191, comma 1 e 4, Decreto Legislativo n. 267 del 2000 o, infine, dell’articolo 2041 c.c.) quale corrispettivo (o, eventualmente, quale indennita’) per l’avvenuto svolgimento, da parte della stessa, dell’attivita’ di (OMISSIS) (OMISSIS) per il Comitato delle Regioni d’Europa; attivita’ segnatamente consistita nella redazione di una relazione (concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e dell’agricoltura convenzionale e biologica) alla stessa affidata, sia pure in assenza di alcuna specifica formalizzazione, dal Presidente della Regione (OMISSIS), gia’ incaricato, dal Comitato delle Regioni d’Europa, dello svolgimento di tale relazione, quale (OMISSIS);
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la natura dell’attivita’ dedotta in giudizio dalla (OMISSIS) dovesse concretamente ricondursi alla figura del c.d. funzionario onorario, in relazione al quale la normativa comunitaria prevede esclusivamente un rimborso delle spese ed un’indennita’ forfettaria per la partecipazione alle riunioni;
sulla base di tali premesse, doveva ritenersi infondata la domanda di condanna avanzata in via principale dalla (OMISSIS), cosi’ come quella proposta nei confronti del (OMISSIS), con l’ulteriore rilievo dell’insussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda di arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la Regione (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
(OMISSIS) ha depositato controricorso;
(OMISSIS) e la Regione (OMISSIS) hanno depositato memoria.
Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
considerato che
dev’essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Regione (OMISSIS) (avente ad oggetto la pregiudiziale valutazione del potere del giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla (OMISSIS)), benche’ avanzato in via condizionata rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale;
al riguardo, e’ appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora la parte, totalmente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale in forma condizionata all’accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione pregiudiziale rispetto ad ogni altra, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorita’ tale ricorso, senza tener conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, e l’accoglimento della questione pregiudiziale, sollevata con il ricorso incidentale in forma condizionata, preclude l’esame del ricorso principale che investa il merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 17192 del 28/08/2004, Rv. 576312 – 01; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 23113 del 09/09/2008, Rv. 604801 – 01);
cio’ posto, con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Regione (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per essersi il giudice d’appello erroneamente pronunciato sulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazione della stessa), in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice, volta ad ottenere un compenso per l’attivita’ professionale asseritamente svolta, in mancanza di un contratto o, comunque di un atto scritto di conferimento dell’incarico, condizione imprescindibile per la corresponsione del compenso, con il conseguente passaggio in giudicato della suddetta statuizione di rigetto della domanda principale in assenza di alcuna impugnazione;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia correttamente pronunciato sulla qualificazione della domanda principale proposta dalla (OMISSIS), avendo quest’ultima espressamente proposto appello incidentale (condizionato all’accoglimento dell’appello principale della Regione) volto ad ottenere l’accoglimento di tutte le domande dalla stessa avanzate in primo grado, ivi compresa quella principale avente ad oggetto la rivendicazione di un compenso per l’incarico ricevuto (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza d’appello);
da tali premesse discende l’inammissibilita’ della censura, non avendo la Regione (OMISSIS) provveduto al corretto assolvimento dei propri oneri di allegazione del ricorso ai sensi dell’articolo 366 n. 6 c.p.c.;
a tale riguardo, varra’ a rilevare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non puo’ limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – quale corollario del requisito di specificita’ dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, cosi’ da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 – 01);
con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimita’, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varra’ considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilita’ del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificita’ di cui all’articolo 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformita’ alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticita’ e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attivita’ del giudice di legittimita’ e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la Regione ricorrente incidentale con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello si sarebbe erroneamente pronunciata sulla domanda principale proposta dall’odierna ricorrente principale nel primo grado di giudizio (provvedendo ad una diversa qualificazione della stessa) in assenza di alcuna impugnazione proposta avverso il capo di sentenza con il quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda principale proposta dall’attrice, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (ne’ alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’atto di costituzione in appello della (OMISSIS)) e idonei a contraddire quanto risultante dalla sentenza impugnata, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il primo motivo del ricorso principale, la (OMISSIS) si duole della nullita’ della sentenza impugnata per error in procedendo e violazione degli articoli 101, 112, 183 e 356 c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale, nell’attribuire all’attivita’ svolta dall’odierna ricorrente principale la qualificazione di un incarico di natura onoraria, violato il principio del contraddittorio, avendo adottato una decisione âEuroËœa sorpresa’ (o della âEuroËœterza via’) senza assegnare alle parti i termini di legge per interloquire sulla questione nuova affrontata d’ufficio;
con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2222, 2225, 2229, 2230 e 2233 c.c., nonche’ dei principi relativi alla figura del c.d. funzionario onorario (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente richiamato, nel caso di specie, la figura del c.d. âEuroËœfunzionario onorario’, avuto riguardo alla totale insussistenza di alcuna attribuzione di funzioni pubbliche alla (OMISSIS), piuttosto investita del solo compito di assolvere ad un incarico di natura professionale (di assistenza del Presidente della Regione (OMISSIS)) in qualita’ di esperta, al fine di predisporre un progetto di parere, senza alcun inserimento nell’apparato organizzativo dell’amministrazione e instaurazione di alcun rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche;
con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. e dell’articolo 191, Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il carattere meramente residuale dell’azione svolta nei confronti delle controparti ai sensi dell’articolo 2041 c.c. (rilevante in relazione al limite imposto dall’articolo 2042 c.c.); azione nella specie munita di tutti i relativi presupposti di fatto e di diritto ai fini del relativo accoglimento, e per avere altresi’ erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilita’ del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 191 Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale dettato a fondamento della sentenza impugnata una motivazione viziata, non tenendo conto della circostanza per cui, pur quando qualificata la propria attivita’ alla stregua di quella di un funzionario onorario, la (OMISSIS) avrebbe comunque avuto diritto a un indennizzo, nella specie del tutto trascurato dal giudice a quo, avendo la ricorrente unicamente percepito, per l’incarico svolto, somme a titolo di rimborso spese vive e di soggiorno;
con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. e dell’articolo 191, Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente disatteso la domanda di condanna del (OMISSIS) proposta ai sensi dell’articolo 191, comma 1 e 4, Decreto Legislativo n. 267 del 2000 sulla base di presupposti del tutto insussistenti;
il primo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullita’ della sentenza (cd. della terza via’ o a sorpresa’) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, Rv. 668202 – 01);
nel caso di specie, varra’ rilevare come la corte territoriale abbia adottato la propria decisione sulla base di considerazioni, insieme di fatto e di diritto, non precedentemente sottoposte al contraddittorio delle parti, segnatamente sotto il profilo della verifica e dell’attento esame della sussistenza delle condizioni, di fatto e di diritto, suscettibili di giustificare l’attribuzione, all’incarico conferito in capo alla (OMISSIS), di un munus di carattere pubblicistico;
sul punto, e’ appena il caso di sottolineare come la questione concernente l’attribuzione della natura onoraria (“c.d. funzionario onorario”) all’incarico svolto dall’odierna ricorrente principale rivesta senza alcun dubbio un carattere misto, di fatto e di diritto, atteso che, a monte della qualificazione giuridica dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS), si pongono, tra le altre, questioni che attengono, da un lato, all’effettiva corretta ricostruzione dei fatti concernenti le modalita’ di svolgimento dell’incarico e, dall’altro, all’effettiva avvenuta assunzione, da parte della ricorrente principale, di compiti effettivamente riconducibili all’esercizio di vere e proprie prerogative funzionali, piuttosto che di mero servizio;
in breve, il giudice d’appello ha fondato la qualificazione dell’attivita’ della (OMISSIS) alla stregua dell’attivita’ propria del c.d. funzionario onorario’ valorizzando (in ipotesi) talune circostanze di fatto come espressive dello svolgimento di compiti di natura funzionale, pur senza esprimersi in modo esplicito su tale fatto (si parla, ad es., della sostituzione’ del (OMISSIS) nei compiti allo stesso demandati dal Comitato delle Regioni d’Europa, ma ci si astiene dal circostanziare in fatto le modalita’ di tale sostituzione, se, ad es., comprensive dell’espressione di volonta’ aventi natura funzionale o meno), con la conseguente impossibilita’ di affrontare la risoluzione della vicenda in esame sulla base della sola applicazione di norme di diritto;
in forza di tali considerazioni, venendo in rilievo l’evocazione d’ufficio di una questione âEuroËœmista’ di fatto e di diritto, segnatamente richiamata dal giudice d’appello allo specifico scopo di dirimere l’odierna controversia, la decisione impugnata, non essendo stata preceduta dalla doverosa sottoposizione della questione decisiva al previo contraddittorio delle parti, deve ritenersi nulla per violazione del diritto di difesa, in conformita’ a quanto fondatamente censurato dall’odierna ricorrente principale;
varra’, peraltro, evidenziare come, dalla complessiva esposizione del presente (come del secondo) motivo di ricorso, emerga con chiarezza l’effettiva consistenza e la concreta rilevanza delle argomentazioni che l’odierna ricorrente principale avrebbe potuto sottoporre alla valutazione del giudice d’appello ove fosse stata posta in condizione di farlo, con la conseguente soddisfazione anche dell’ulteriore condizione posta al riconoscimento della nullita’ della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, consistente nella concreta prospettazione, da parte dell’interessato, delle ragioni che lo stesso avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023, cit.; Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021, Rv. 661095 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 12/06/2020, Rv. 658167 – 01);
Omessa indicazione alle parti di una questione di fatto e di diritto rilevata d’ufficio e violazione del diritto di difesa
sulla base di tali premesse – dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso incidentale, e rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso principale (assorbiti i restanti) – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla rego(OMISSIS)ne delle spese del presente giudizio di legittimita’;
si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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