Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 ottobre 2021| n. 30485.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull’avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull’avviso di ricevimento non sia stata barrata l’apposita casella (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte d’appello aveva confermato la declaratoria d’inammissibilità della querela di falso incidentale proposta dalla società opponente, ritenendo che quest’ultima, al fine di vincere la presunzione in ordine alla sottoscrizione dell’atto notificato a mezzo servizio postale da parte di persona addetta alla ricezione degli atti – si contestava la firma illeggibile apposta nello spazio dedicato alla firma del ricevente – poteva dare una prova contraria, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, non essendovi alcuna fede privilegiata da vincere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4556; Cassazione, sezione civile V, sentenza 6 marzo 2015, n. 4567; Cassazione, sezione civile V, sentenza 19 marzo 2014, n. 6395; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 aprile 2010, n. 9962).
Ordinanza|28 ottobre 2021| n. 30485. Notifica a mezzo del servizio postale
Data udienza 5 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazioni – Notifica a mezzo del servizio postale – Consegna atto all’indirizzo del destinatario a persona che sottoscrive l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile senza specificazione della relativa qualità – Presunzione di consegna nelle mani del destinatario fino a querela di falso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21649/2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1481/2020 della Corte d’appello di Roma depositata il 3/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1481/2020, depositata in data 3/6/2020, – in controversia concernente, nell’ambito di procedimenti riuniti di opposizione all’esecuzione e di opposizione ad avviso di addebito, instaurati tra (OMISSIS) spa, INPS e (OMISSIS) spa, una querela di falso incidentale proposta dalla (OMISSIS), avverso la cartolina di ricevimento di un avviso di addebito notificatole, nel febbraio 2014, dall’INPS (con il quale si richiedeva alla predetta societa’ il pagamento di Euro 926.540,50, a titolo di contribuzione dovuta in favore dei lavori per il periodo agosto 2009 / giugno 2012) tramite il servizio postale, deducendo che la sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento non era riconducibile al legale rappresentante o a persona incaricata di ricevere gli atti, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, in quanto le censure formulate non riguardavano “il contenuto della relata coperta da fede privilegiata”, atteso che la relata di notifica dell’ufficiale postale, effettuata presso la sede legale della societa’, che non specifichi la qualita’ del ricevente l’atto, non contiene alcuna attestazione di fede privilegiata.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in relazione alla questione dell’ammissibilita’ della querela di falso in via incidentale, la stessa andava risolta conformemente a quanto ritenuto in primo grado, considerato che, nel caso specifico, la societa’ opponente, per vincere la presunzione in ordine alla sottoscrizione dell’atto notificato a mezzo servizio postale da parte di persona addetta alla ricezione degli atti (si contestava la firma illeggibile apposta nello spazio dedicato alla firma del ricevente), nell’ipotesi di notifica a persona giuridica, poteva dare una prova contraria, senza necessita’ di ricorrere alla querela di falso, non essendovi alcuna fede privilegiata da vincere.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/6/2020, (OMISSIS) srl unipersonale propone ricorso per cassazione, notificato il 7/8/2020, affidato ad un motivo, nei confronti di Agenzia delle Entrate (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) spa, (OMISSIS) ((OMISSIS) spa) (che non svolgono difese) e dell’INPS (che resiste con controricorso, notificato il 15/9/2020).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 145, 149 e 160 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, articoli 1 e 7 e articolo 2700 c.c., in relazione alla violazione delle norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, atteso che, ai fini della notificazione a persona giuridica con tale mezzo, e’ necessario che l’avviso di ricevimento rechi l’indicazione che l’atto e’ stato consegnato al legale rappresentante o all’incaricato a ricevere gli atti o alla persona che ricopra una delle qualifiche indicate, cosicche’, in mancanza, in ipotesi di incertezza circa l’identita’ della persona cui il plico e’ stato consegnato, la notifica e’ nulla e doveva essere dichiarato cio’ dalla Corte di merito, previa ammissione della querela di falso incidentale, unico rimedio esperibile, in quanto l’avviso di ricevimento recava, nello spazio dedicato alla firma del ricevente, una sottoscrizione illeggibile senza alcuna indicazione della qualita’ del ricevente.
2. La censura e’ fondata.
Nel motivo la ricorrente svolge argomentazioni diffuse in ordine alla invalidita’ della notifica a mezzo del servizio postale dell’avviso di addebito.
Ma la questione centrale e’ quella dell’ammissibilita’ della querela di falso incidentale proposta ed e’ affidata ad una considerazione: l’essere la suddetta querela di falso l’unico rimedio esperibile nella fattispecie.
Ora, in effetti, come gia’ chiarito da questa Corte (Cass. 22058/2019), “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione e’ un’attivita’ compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, articolo 1, e’ autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attivita’ notificatoria che e’ stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attivita’ che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”.
La Corte d’appello ha tuttavia affermato che, nella specie, la firma contestata, perche’ illeggibile, era stata apposta non nello spazio dedicato alla firma del “destinatario”, il che avrebbe potuto implicare, per contestare che la consegna fosse effettivamente avvenuta a mani di questi, la necessita’ della proposizione di una querela di falso, ma in quello dedicato alla firma del “ricevente”, senza alcuna attestazione munita di fede privilegiata, cosicche’ detta sottoscrizione, certamente apposta da persona diversa dal destinatario, sarebbe soggetta all’ordinario regime della prova contraria.
Ora, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale e’ parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identita’ della persona alla quale la consegna stessa e’ stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attivita’ legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, articolo 1, gode della medesima forza certificatoria di cui e’ dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’articolo 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Cio’ vale non solo se l’atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell’atto ma anche laddove l’atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilita’, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c. o della L. n. 890 del 1982, articolo 7, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva).
Invero, (Cass. 11452/2003) “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attivita’ legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto dell’articolo 1 della L. n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell’attivita’ direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validita’ della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto puo’ essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualita’”. La ricorrente ha fatto, anzitutto, richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010, secondo cui “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualita’ del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullita’ di cui all’articolo 160 c.p.c.”. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione relativa alla ritualita’ della notifica in un caso in cui questa sia fatta al destinatario, al suo indirizzo, a mezzo del servizio postale, e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorche’ con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia altra indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario, in sostanza, mancando qualsiasi attestazione dell’identita’ – pur solo dichiarata – del consegnatario. In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che “l’agente postale, ai sensi della L. n. 890 del 1892, articolo 7, comma 1, e’ tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente e’ tenuto, ai sensi del sopra trascritto L. n. 890 del 1892, articolo 7, comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell’atto fu consegnata”, cosicche’ ” e’ palese che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalita’ previste dal citato L. n. 890 del 1892, articolo 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ulteriore specificazione “personalmente al destinatario””.
Nella specie, la notifica e’ avvenuta con consegna a mani di persona indicata come “ricevente”.
Orbene, la querela di falso deve considerarsi l’unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della societa’ o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell’atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al “destinatario o a persona da lui delegata” (tale dovendo ritenersi riferita l’espressione “ricevente”), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un’eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualita’ sull’avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull’avviso di ricevimento non sia stata barrata l’apposita cartella (Cass. SU 2010 citata).
Invero, in tale ipotesi, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che, nell’avviso, non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualita’ alcuna delle ipotesi di nullita’ di cui all’articolo 160 c.p.c., in quanto “la relazione tra la persona cui esso e’ destinato e quella cui e’ stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015; Cass. 4556/32020).
La querela di falso incidentale era pertanto ammissibile, essendo l’unico strumento utile per contestare che la firma, illeggibile, in difetto di indicazione di diversa qualita’ del ricevente, non fosse quella del destinatario.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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