Modificazione della causa petendi e domanda nuova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31374.

Modificazione della causa petendi e domanda nuova.

Nel giudizio d’appello, deve ritenersi palesemente “nuova”, per modificazione della “causa petendi”, la domanda fondata su un contratto che nel precedente grado di merito non era stato preso in alcuna considerazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata per avere la corte del merito accolto una domanda nuova rispetto a quella originariamente introdotta in via monitoria; infatti, nella circostanza, l’originaria parte attrice aveva posto a fondamento della domanda azionata con il ricorso per ingiunzione un determinato contratto la cui stipulazione era desumibile da un riconoscimento di debito; successivamente, la stessa aveva posto a fondamento della domanda, nel corso dell’appello, un diverso contratto; che siffatta domanda fosse da ritenere nuova, specifica il giudice di legittimità, si evince dalla stessa condotta processuale assunta dalla medesima parte attrice, la quale, in primo grado, a fronte della difesa della controparte, secondo cui tra le parti non era stato stipulato un contratto dotato dei necessari requisiti formali, lungi dal richiamare il predetto contratto poi azionato in appello, aveva invocato l’azione generale di arricchimento senza causa, la quale, tuttavia, per il suo carattere residuale, presuppone evidentemente che un contratto tale da giustificare la pretesa spiegata non vi sia: ne consegue, conclude la decisione, che il fatto storico della stipulazione di tale contratto, ed il corrispondente titolo giuridico, ha fatto ingresso nel giudizio soltanto in grado d’appello, in violazione del precetto dettato dall’articolo 345 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 535; Cassazione, sezione civile L, sentenza 22 novembre 2010, n. 23614; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 aprile 2001, n. 5120; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2000, n. 4593; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2000, n. 978; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 gennaio 2000, n. 456; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 dicembre 1999, n. 13630; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 marzo 1999, n. 3065).

Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31374. Modificazione della causa petendi e domanda nuova

Data udienza 18 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalti pubblici – Opere – Giudizio d’appello – Impugnazioni – Domanda fondata su un contratto che nel precedente grado di merito non era stato preso in alcuna considerazione – Modificazione della causa petendi – Domanda nuova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26593-2018 proposto da:
COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO
CHE:
1. – Nel 1994 S.E.I. degli Eredi di (OMISSIS) ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Lucca, nei confronti del Comune di Camaiore, decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Lire 78.078.077, oltre accessori e spese, ponendo a fondamento della domanda spiegata in via monitoria un atto, proveniente dal Comune, qualificato come ricognizione di debito.
2. – Il Comune ha proposto opposizione assumendo che tra le parti non fosse stato stipulato alcun valido contratto nella indispensabile forma scritta.
3. – Nel corso del giudizio di primo grado (OMISSIS) degli Eredi di (OMISSIS) ha formulato domanda di pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’articolo 2041 c.c..
4. – Il Comune ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda.
5. – Il Tribunale di Lucca, ritenuto che la domanda spiegata in via monitoria trovasse titolo sul contratto cui accedeva il succedaneo riconoscimento di debito, contratto la cui stipulazione non risultava pero’ comprovata, dopo aver aggiunto che la domanda di ingiustificato arricchimento era nuova, e quindi inammissibile, ha revocato il decreto ingiuntivo, e cosi’ respinto integralmente la domanda gia’ proposta con il ricorso per ingiunzione.
6. – E’ stato interposto appello da (OMISSIS) degli Eredi di (OMISSIS), nel contraddittorio con il Comune di Camaiore.
7. – Nell’atto d’appello, la ditta appellante ha sostenuto che parte del corrispettivo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, per l’importo di Lire 24.330.947, spettava ad essa sulla base di un precedente contratto di appalto del 4 giugno 1985, questo validamente stipulato, producendo la relativa documentazione.
8. – Il Comune di Camaiore ha eccepito l’inammissibilita’ di detta domanda ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. perche’ nuova.
9. – La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, ritenendo che l’atto di riconoscimento di debito ponesse a carico del Comune, che non l’aveva fornita, la prova “che quei lavori non erano stati eseguiti, o che non (il “non” e’ scritto in detta sentenza evidentemente per errore: n.d.r.) erano stati retribuiti”: in conseguenza di cio’ detta Corte territoriale ha accolto l’appello ed ha confermato il decreto ingiuntivo ab initio emesso.
10. – La sentenza della Corte d’appello e’ stata fatta oggetto dal Comune di Camaiore di ricorso per cassazione che questa Corte ha accolto con sentenza numero 13506 del 2014 osservando quanto segue: “Col secondo motivo il ricorrente, denunciando ulteriore violazione dell’articolo 1998 c.c., in relazione alle disposizioni della L. comunale e provinciale, oltre che vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale non abbia ritenuto la lettera ricognitiva del debito inefficace per mancanza del rapporto giuridico sottostante. Osserva che, poiche’ la ricognizione di debito comporta unicamente l’inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza del sottostante rapporto obbligatorio, il suo getto vincolante viene meno una volta che la parte da cui proviene dimostri che tale rapporto non e’ mai sorto o non e’ sorto validamente e sostiene che, nel caso, il contratto d’appalto con la (OMISSIS), non stipulato nella prevista forma scritta ad substantiam, non potrebbe ritenersi validamente concluso. Il motivo e’ fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano… La ricognizione di debito, infatti, consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e comporta unicamente inversione dell’onere della prova dell’esistenza di tale rapporto: essa e’ pertanto destinata a perdere efficacia nel caso in cui la parte da cui proviene dimostri che il rapporto non e’ mai sorto o e’ invalido. Ne consegue che, eccepita dal Comune la nullita’ del rapporto sottostante all’atto ricognitivo del debito, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare il fondamento di tale eccezione e dunque accertare se dagli atti emergeva la prova che il contratto d’appalto non era stato stipulato nella dovuta forma scritta, richiesta ad substantiam per tutti i contratti di cui sia parte la P.A.. L’indagine sul punto e’ invece totalmente mancata… Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso”.
11. – Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio, con sentenza del 13 febbraio 2018, nel contraddittorio con (OMISSIS) Srl, ha revocato il decreto ingiuntivo del 1994 ed ha condannato il Comune di Camaiore al pagamento della somma di Euro 12.565,89, oltre accessori e spese.
Ha osservato la Corte territoriale: “In ragione del principio espresso dalla Suprema Code deve ritenersi sussistere la prova di valido rapporto sottostante la ricognizione di debito monitoriamente azionata riguardo all’allora importo di lit. 24.330.947, relativo al saldo dei lavori di completamento della (OMISSIS) tranche, per i quali era stato sottoscritto il contratto d’appalto in data 04.06.1996 (vd. Doc. 6 del fascicolo della precedente fase di appello degli eredi (OMISSIS)). Non risulta essere stata fornita valida prova riguardo alla restante parte della somma monitoriamente azionata, sia in quanto non vi e’ prova di accordo sottoscritto conseguente a Delib. 4 ottobre 1988, n. 201 del Consiglio comunale di Camaiore menzionata dal Comune nel suo atto di opposizione a decreto ingiuntivo), sia in quanto detta prova non puo’ ritenersi supplita dal verbale di sottomissione sottoscritto dalla sola impresa e dal conseguente conteggio redatto dalla medesima, privo di alcuna sottoscrizione”.
12. – Per la cassazione della sentenza il Comune di Camaiore ha proposto ricorso per un mezzo.
(OMISSIS) Srl resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per due mezzi, resistiti dal Comune con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
13. – L’unico mezzo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver accolto una domanda, quella fondata sul contratto del 1985, peraltro erroneamente datato 4 giugno 1996 nella sentenza impugnata, che era nuova rispetto a quella originariamente introdotta, come il Comune aveva immediatamente eccepito.
14. – Ti ricorso incidentale contiene due mezzi.
Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che essa non avesse “ritenuto di svolgere alcun accertamento nel senso indicato dalla Corte di cassazione e ha sbrigativamente dato per scontato un elemento di fatto, cioe’ l’inesistenza di un titolo giustificativo dell’incarico pubblico, inesistenza che, sempre secondo il dettato della Suprema Corte, avrebbe dovuto provare il Comune di Camaiore”.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la domanda di ingiustificato arricchimento riproposta nella comparsa di costituzione della causa riassunta ex articolo 392 c.p.c. dal Comune di Camaiore.
RITENUTO CHE:
15. – La societa’ controricorrente ha formulato eccezione di inammissibilita’ del motivo del ricorso principale sul rilievo che i motivi del precedente ricorso per cassazione, cui era seguita la pronuncia della sentenza numero 13506 del 2014 di questa Corte non facevano alcun riferimento all’eccezione sollevata nello svoltosi giudizio di merito in ordine alla novita’ e tardivita’ della domanda fondata sul contratto del 1985.
L’eccezione e’ tuttavia infondata, ove si consideri che detta eccezione, sollevata dal Comune di Camaiore, non era stata punto esaminata nella prima sentenza della Corte d’appello fiorentina, la quale, come si e’ detto, aveva posto a fondamento dell’accoglimento della domanda all’origine proposta da (OMISSIS) degli Eredi di (OMISSIS) il riconoscimento di debito gia’ fatto valere in sede monitoria e nel giudizio di primo grado, rimanendo in cio’ assorbita la domanda prospettata sul precedente contratto.
E dunque, non avendo la Corte territoriale pronunciato su detta domanda, non v’era modo che il Comune investisse la Corte di cassazione di un motivo sul tema.
16. – Il motivo del ricorso principale e’ fondato.
La novita’ delle domande va in generale verificata attraverso lo scrutinio degli elementi identificativi di esse: personae, causa petendi e petitum mediato (il bene oggetto della domanda) ed immediato (il provvedimento richiesto). E’ nuova la domanda al variare di uno di tali elementi. Al riguardo questa Corte impiega tuttora la distinzione tra mutatio ed emendati libelli, ritenendo inammissibile l’una ed ammissibile l’altra. Si deve allora ricordare che la menzionata distinzione e’ stata riconsiderata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310) in una decisione nella quale, immutando il precedente orientamento, si e’ affermato che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendz), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Cio’ che va qui sottolineato e’ come emerga dalla stessa decisione che la ridefinizione delle nozioni di imitatio ed enzendatio, condotta in riferimento all’articolo 183 c.p.c., non si ripercuote sulla disciplina dello ius novorum in appello, giacche’, anzi, l’allargamento degli spazi per la modificazione della domanda, ai sensi di detta disposizione, e’ motivato, tra l’altro, proprio sul differente dato testuale di essa, in cui non e’ dato rinvenire un esplicito divieto di domande nuove come quello riscontrabile nell’articolo 345 c.p.c.. Sicche’, sulla scia della citata decisione delle Sezioni Unite, ribadito il principio, e’ stato precisato che detta modificazione, e’ inammissibile sia qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex articolo 183, comma 6, c.p.c., sia qualora venga formulata per la prima volta in appello (Cass. 21 novembre 2017, n. 27566; per l’inapplicabilita’ in appello del principio formulato dalle Sezioni Unite v. pure Cass. 10 gennaio 2018, n. 535, in motivazione).
Orbene, la modificazione, in particolare, della causa petendi comporta di per se’ modificazione della domanda (fuori del caso, che qui non interessa, di domande concernenti i diritti c.d. autodeterminati). E cioe’ il divieto dello ius novorum non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l’indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle causae petendi fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica gia’ acquisita al giudizio (Cass. 10 gennaio 2018, n. 535; Cass. 22 novembre 2010, n. 23614). Nella piu’ recente delle due decisioni citate, la quale concerne un caso in cui la domanda di pagamento di una somma era stata fondata in primo grado sulla stipulazione di un contratto di mutuo ed in appello su di un rapporto contrattuale del tutto diverso, si evidenzia come non vada “confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che e’ invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest’ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda”.
In altre decisioni viene affermato che si ha domanda nuova inammissibile in appello per modificazione della causa petendi quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, introducendo un diverso tema di indagine (Cass. 30 marzo 1999, n. 3065). Viene cioe’ giudicato sufficiente – ma altresi’ necessario – a determinare la formulazione di una nuova domanda che la parte introduca nel processo una diversa causa petendi mediante l’allegazione di nuove circostanze di fatto (Cass. 6 dicembre 1999, n. 13630; Cass. 17 gennaio 2000, n. 456), quale, ad esempio, la violazione di una norma del contratto collettivo di lavoro (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1760). Occorre insomma, secondo questa impostazione, che la causa sia condotta in appello su presupposti di fatto diversi e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado (Cass. 28 gennaio 2000, n. 978; Cass. 6 aprile 2001, n. 5120), mentre non integra invece una domanda nuova la sola specificazione e delimitazione della causa petendi originaria (Cass. 11 aprile 2000, n. 4593).
Nel caso in esame non occorre pero’ soffermarsi piu’ di tanto su talune sfumature che talora si rinvengono nell’identificazione delle domande nuove in appello: qui la domanda e’ fondata su un contratto che in precedenza non era stato preso in alcuna considerazione, sicche’ e’ palesemente nuova, per modificazione della causa petendi. E cioe’, l’originaria parte attrice ha posto a fondamento della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione un determinato contratto la cui stipulazione sarebbe stata desumibile da un riconoscimento di debito; successivamente essa ha posto a fondamento della domanda, nel corso dell’appello, un diverso contratto, stipulato nel 1985. E che la domanda fosse nuova non puo’ essere revocato in dubbio, tenuto conto della stessa condotta processuale di (OMISSIS) degli Eredi di (OMISSIS), la quale, in primo grado, a fronte della difesa del Comune, secondo cui tra le parti non era stato stipulato un contratto dotato dei necessari requisiti formali, lungi dal richiamare il contratto del 1985, ha invocato l’azione generale di arricchimento senza causa: ma l’azione di arricchimento, per il suo carattere residuale, presupponeva evidentemente che un contratto tale da giustificare la pretesa spiegata non vi fosse. Sicche’ il fatto storico della stipulazione dell’anzidetto contratto del 1985, ed il corrispondente titolo giuridico, ha fatto ingresso nel giudizio soltanto in grado d’appello, in violazione del precetto dettato dall’articolo 345 c.p.c.: si badi, anche nella formulazione antecedente alla riforma del 1990, entrata in vigore il 30 aprile del 1995, formulazione applicabile in questa sede.
17. – Il ricorso incidentale e’ infondato.
17.1. – E’ infondato il primo mezzo di esso.
In forza della precedente sentenza pronunciata da questa Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto “accertare se dagli atti emergeva la prova che il contratto d’appalto non era stato stipulato nella dovuta forma scritta”: e il giudice del rinvio ha risposto che “non vi e’ prova di accordo sottoscritto conseguente a Delib. 4 ottobre 1988, n. 201 del Consiglio comunale di Camaiore… detta prova non puo’ ritenersi supplita dal verbale di sottomissione sottoscritto dalla sola impresa e dal conseguente conteggio redatto dalla medesima, privo di alcuna sottoscione”.
Dunque il giudice si e’ mosso nel pieno rispetto della pronuncia rescindente.
17.2. – Anche il secondo mezzo e’ infondato.
Si e’ gia’ visto che nel caso di specie trova applicazione la disciplina antecedente all’entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, il che tra l’altro esclude l’applicabilita’ del principio affermato dalle Sezioni Unite e poc’anzi richiamato.
Il principio da applicare e’ viceversa il seguente.
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 per il quale trovano applicazione le disposizioni degli articoli 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (Decreto Legge n. 432 del 1995, articolo 9, conv. nella L. n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto – che e’ rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novita’ della domanda – non e’ sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione (Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4712; per l’applicazione del principio all’azione di arricchimento v. p. es. Cass. 27 settembre 1997, n. 9507).
18. – Il ricorso principale e’ accolto e quello incidentale rigettato, la sentenza impugnata e’ cassata in relazione al ricorso accolto e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che si terra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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